Perdite estere definitive nelle fusioni: il coordinamento tra artt. 181 e 177-ter, TUIR

L’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2026 consente, nelle fusioni transfrontaliere, il riporto in Italia delle perdite fiscali definitive maturate da società UE o SEE appartenenti al medesimo gruppo. Il beneficio richiede la continuità del controllo, l’impossibilità di utilizzare le perdite nello Stato d’origine e la loro rideterminazione secondo le regole fiscali italiane. Resta da chiarire il coordinamento con i test antielusivi dell’art. 172 TUIR, la cui disapplicazione per le perdite infragruppo appare sostenibile sul piano sistematico.

Il D.Lgs. n. 148/2026 consente, a condizioni rigorose, il riporto in Italia delle perdite definitive maturate da società UE o SEE. Il coordinamento tra gli artt. 181, 177-ter e 179, TUIR, depone per la disapplicazione dei test dell’art. 172, comma 7, alle perdite maturate durante l’appartenenza al gruppo. 

L’art. 10, D.Lgs. n. 148/2026, inserisce nell’art. 181, TUIR, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, consentendo alla società residente risultante da una fusione o incorporante di utilizzare le perdite di una società residente in uno Stato UE o SEE con il quale sia assicurato un effettivo scambio di informazioni. Il riconoscimento riguarda, tuttavia, soltanto perdite maturate all’interno del gruppo e divenute definitivamente inutilizzabili nello Stato di origine. 

Il primo requisito è la continuità del controllo: una delle società partecipanti deve controllare l’altra o le altre, oppure tutte devono essere controllate dal medesimo soggetto, sia nei periodi d’imposta di formazione delle perdite sia alla data di efficacia della fusione. Rileva il controllo di diritto di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), e comma 2, c.c.; per la società partecipata residente in uno degli Stati indicati dalla norma e priva dell’assemblea ordinaria dei soci assume rilievo una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 50%, computata tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa. 

La definitività costituisce il secondo presupposto e non coincide con la mera mancata compensazione della perdita. La società estera deve avere cessato l’attività economica e alienato a terzi o comunque dismesso tutti i beni relativi all’impresa; inoltre, secondo la normativa dello Stato di residenza, le perdite non devono poter essere utilizzate neppure trasferendo a terzi il controllo della società. Il contribuente dovrà quindi documentare l’esaurimento delle possibilità di utilizzo nell’ordinamento di origine. 

Anche il quantum richiede una ricostruzione autonoma: la perdita riportabile non può essere assunta automaticamente nella misura risultante dalla dichiarazione estera, ma deve essere determinata applicando le disposizioni italiane sulla formazione del reddito d’impresa soggetto a IRES. Occorrerà quindi rideterminare, periodo per periodo, il risultato fiscale della società estera secondo il TUIR, verificando imputazione temporale, variazioni fiscali e limiti di deducibilità. 

Il profilo più delicato riguarda il coordinamento con l’art. 172, comma 7, TUIR. Per le fusioni transfrontaliere rientranti nell’art. 178, TUIR, l’art. 179 rende applicabile la disciplina dell’art. 172, mentre il nuovo art. 181, comma 1-bis, introduce autonomamente il regime delle perdite estere definitive anche per le società residenti in Stati SEE ammessi dalla norma. L’art. 177-ter, tuttavia, esclude tali limiti per le operazioni da esso richiamate quando si verificano all’interno dello stesso gruppo, relativamente alle perdite conseguite nei periodi nei quali le società partecipanti appartenevano già al medesimo gruppo. 

La sovrapposizione tra i 2 presupposti temporali depone quindi, sul piano sistematico, per la sottrazione di tali perdite ai test dell’art. 172, comma 7. Per la società partecipata residente in uno degli Stati indicati dalla norma e priva dell’assemblea ordinaria dei soci, assume rilievo una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 50%, computata tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa. 

Un margine di incertezza letterale permane, ma va circoscritto. L’art. 177-ter disapplica i limiti quando le “operazioni indicate” negli artt. 84, 172, 173 e 176 avvengono all’interno dello stesso gruppo, mentre la fusione transfrontaliera è direttamente contemplata dall’art. 178 e soltanto per effetto dell’art. 179 viene assoggettata all’art. 172. Il dato sistematico appare comunque favorevole alla disapplicazione, restando invece integralmente operanti i requisiti speciali di appartenenza al gruppo, definitività e rideterminazione secondo le regole italiane. 

Sul piano operativo, il fascicolo della fusione dovrà quindi documentare la continuità del controllo, la cessazione dell’attività estera, la dismissione dei beni, l’inutilizzabilità delle perdite secondo la normativa dello Stato di residenza e il relativo ricalcolo secondo il TUIR. 

La disciplina è efficace dal 12 agosto 2026. Dal 1° gennaio 2027 confluirà nell’art. 191 del nuovo Testo unico di cui al D.Lgs. n. 117/2026, mentre l’attuale art. 177-ter sarà trasfuso nell’art. 179. Il coordinamento tra queste disposizioni sarà quindi centrale nelle fusioni in entrata, nelle quali il tax asset estero potrà sopravvivere all’operazione soltanto se la sua definitività e la sua formazione infragruppo risultino adeguatamente dimostrate.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Percorso in 5 incontri sul Modello Organizzativo 231: normativa, giurisprudenza, Organismo di Vigilanza e costruzione operativa del Modello (V giornata a Milano). A partire dal 27/10/2026

Corso su vigilanza del collegio sindacale e revisione legale: verbalizzazione, norme di comportamento CNDCEC e approccio metodologico nelle imprese minori. A partire dal 16/11/2026

Master in 4 videoconferenze sull’IVA nelle operazioni intraunionali e internazionali: casistiche operative, prassi e giurisprudenza nei rapporti con l’estero. A partire dal 02/11/2026

Torna in alto