Differenziali su crediti d’imposta e contributi alle Casse: una questione ancora aperta

La nuova disciplina fiscale dei differenziali sui crediti d’imposta ne riconosce l’imponibilità, ma lascia ancora incerta la loro rilevanza previdenziale per i professionisti iscritti alle Casse. Restano inoltre problemi operativi per l’esercizio dell’opzione e la compilazione delle dichiarazioni.

L’art. 3, D.Lgs. n. 148/2026 (Decreto Omnibus), in vigore dal 12 agosto 2026, ha inserito nell’art. 54, TUIR, i commi 3-quater e 3-quinquies. Costituiscono reddito i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi ai bonus edilizi di cui all’art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020. Su tali differenziali si applica un’imposta sostitutiva con l’aliquota dell’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997, oggi pari al 26%, da versare nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi. In caso di cessione il differenziale è pari alla differenza tra corrispettivo e costo di acquisto; in caso di compensazione si considera la quota di costo proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta. Restano fuori i crediti che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, che concorrono al reddito ordinario per la parte compensata. Le regole valgono per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, con opzione per quelli acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Prima del correttivo l’Agenzia delle Entrate, valorizzando il principio di onnicomprensività introdotto dalla riforma del reddito di lavoro autonomo, aveva ritenuto imponibile il differenziale sui crediti acquistati dal 1° gennaio 2024 (risposte n. 171/2025 e n. 6/2026), con tassazione progressiva e rilevanza IRAP per gli studi associati. Il Legislatore ha accolto l’inclusione, ma ne ha corretto gli effetti. La scelta si comprende guardando alla natura dell’operazione. L’acquisto di crediti sul mercato dei bonus edilizi non remunera l’attività tipica del professionista: è un’opportunità finanziaria occasionale. Non a caso il comma 3-quinquies dell’art. 54, TUIR, tiene distinti i crediti ricevuti in contropartita di prestazioni professionali, che restano reddito ordinario. Il differenziale è dunque reddito, perché l’onnicomprensività non consente di escluderlo, ma non è tassato come un compenso.

Né la norma né, per quanto consta, le Casse hanno finora chiarito se il differenziale rientri nella base del contributo soggettivo. Alcuni Autori ritengono che il componente conservi rilevanza previdenziale in quanto reddito di lavoro autonomo, senza indicare riferimenti regolamentari; altri lasciano la questione aperta. Poiché le Casse definiscono la base contributiva nei propri regolamenti (D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996), la qualificazione fiscale ha valore persuasivo, non vincolante. Decisivo è il criterio di rinvio adottato da ciascun ente. Ove il rinvio fosse al reddito professionale, la collocazione del differenziale nell’art. 54 renderebbe plausibile l’inclusione nell’imponibile contributivo. Laddove invece l’imponibile contributivo fosse collegato a specifici righi della dichiarazione (come richiedono alcune Casse) l’esclusione potrebbe essere più sostenibile.

La tesi dell’estraneità previdenziale potrebbe poggiarsi su alcuni argomenti. Il primo riguarda il contributo integrativo, commisurato ai corrispettivi, mentre il differenziale in questione non è un corrispettivo, come conferma il comma 3-quinquies distinguendo i crediti acquistati da quelli ricevuti come compenso. Il secondo attiene al contributo soggettivo: la natura occasionale e non remunerativa dell’operazione supporta una lettura restrittiva del “reddito professionale” rilevante per la Cassa. I controargomenti non sono trascurabili. La collocazione nell’art. 54 e la qualificazione come reddito di lavoro autonomo depongono per l’inclusione, e la stessa onnicomprensività che ha giustificato l’imponibilità presuppone un nesso con l’attività: non è agevole invocarla ai fini fiscali e negarla ai fini previdenziali senza spiegare la divergenza. Ad esempio, per i soggetti rientranti nel regime forfettario il reddito soggetto a sostitutiva rileva per le Casse, ma l’analogia con tali contribuenti non può essere assunta quale principio generale. Per i forfettari, infatti, la sostitutiva copre l’intero reddito professionale, non una singola componente.

In conclusione, allo stato la questione è aperta. L’estraneità previdenziale dei differenziali è argomentabile sul piano della ratio, ma non ricavabile dal dato normativo: la soluzione dipenderà dai regolamenti e dalle istruzioni dichiarative di ciascuna Cassa. È auspicabile un chiarimento degli enti o un intervento di coordinamento, perché la questione non è meramente teorica: può incidere già sul periodo d’imposta 2025, la cui dichiarazione deve essere presentata entro il 2 novembre 2026.

Il regime sostitutivo si applica, in via ordinaria, ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026, ma i professionisti possono optare per esso anche con riferimento ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per le annualità già dichiarate l’opzione si esercita con dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate; per i crediti acquistati nel 2025, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia in occasione di Telefisco, l’integrativa è invece esclusa, poiché i termini della dichiarazione non sono ancora scaduti, e la scelta andrebbe dunque compiuta nella dichiarazione stessa.

Qui si pone un problema operativo. I Modelli Redditi 2026 non sono stati aggiornati per recepire la nuova disciplina e non è ancora disponibile il codice tributo per il versamento della sostitutiva. Chi intenda optare non dispone quindi di campi dichiarativi dedicati. Le soluzioni prospettabili sono due, entrambe non prive di criticità: presentare la dichiarazione nei termini secondo le regole ordinarie, riservandosi di esercitare l’opzione in un secondo momento, ipotesi che si scontra con l’indicazione appena richiamata per i crediti acquistati nel 2025; oppure attendere istruzioni dell’Agenzia, con il rischio di superare il termine di presentazione. In assenza di chiarimenti, appare auspicabile una modalità transitoria che consenta di esercitare l’opzione senza penalizzare i contribuenti. Il problema si riflette sul piano previdenziale. Il reddito del 2025 e la relativa comunicazione alla Cassa dipendono dall’esito di questa scelta, e un’eventuale modifica successiva della dichiarazione potrebbe imporre di rettificare anche i dati già comunicati all’ente. Fino a quando tali profili non saranno chiariti, conviene verificare con la propria Cassa il trattamento del differenziale prima di compilare la comunicazione reddituale, conservando evidenza dei calcoli pro quota e della scelta compiuta in dichiarazione.

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