Decreto Flussi 2027: i chiarimenti operativi della circolare n. 7185 del 1° ottobre 2026

La circolare interministeriale n. 7185/2026 definisce le procedure per i flussi d’ingresso 2027 dei lavoratori non comunitari, confermando 165.850 quote complessive tra lavoro subordinato non stagionale, stagionale e autonomo. La fase di precompilazione delle domande, dal 23 ottobre al 7 dicembre 2026, assume rilievo centrale perché consente di predisporre e verificare le istanze prima dei click day previsti tra gennaio e febbraio 2027.

Il 1° ottobre 2026 è stata pubblicata la circolare interministeriale n. 7185, che definisce le procedure per l’annualità 2027 in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028, fornendo chiarimenti su «quote d’ingresso, fase di precompilazione e sui termini di presentazione delle domande». 

Per il 2027 sono confermati 165.850 ingressi complessivi, così ripartiti: 

  • 76.200 per lavoro subordinato non stagionale, di cui 14.000 riservati all’assistenza familiare; 
  • 89.000 per lavoro subordinato stagionale; 
  • 650 per lavoro autonomo. 

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori è ricompreso ora anche il Kenya, in conseguenza del Memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità sottoscritto con l’Italia il 2 luglio 2026. 

La prima scadenza da considerare riguarda la fase di precompilazione, prevista dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2026 alle ore 20:00 del 7 dicembre 2026: in questo periodo, datori di lavoro e intermediari autorizzati potranno predisporre le istanze attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata allo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

La precompilazione rappresenta uno step strutturale della procedura, sempre più rilevante sul piano operativo. Non si tratta di un semplice anticipo della compilazione, bensì di un passaggio nel quale inserire e verificare i numerosi dati necessari alla successiva presentazione della domanda, che potrà essere trasmessa esclusivamente a partire dal rispettivo click day.  

È quindi importante distinguere il termine per la precompilazione, fissato al 7 dicembre 2026, dalla scadenza per l’invio definitivo, prevista nelle date stabilite per ciascuna categoria di ingresso. 

Solo per completare le istanze già avviate è prevista una specifica finestra di riapertura del Portale, dalle ore 9.00 del 9 dicembre 2026 alle ore 20.00 del 13 dicembre 2026: tale periodo è riservato esclusivamente al completamento delle domande già predisposte, alla verifica dei dati acquisiti dal sistema e al salvataggio necessario per portare le istanze dallo stato “da completare” a quello “da inviare”, mentre non sarà consentita la presentazione di nuove domande. 

La circolare individua 4 distinte giornate per la presentazione delle istanze, e specificamente: 

  • 12 gennaio 2027: lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, mediante modello C-Stag agricolo; 
  • 9 febbraio 2027: lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, attraverso il modello C-Stag turistico; 
  • 16 febbraio 2027: lavoro subordinato non stagionale nei settori individuati dalla programmazione dei flussi, mediante modello B2020; 
  • 18 febbraio 2027: lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare, attraverso il modello A-bis in quota. 

Tutte le domande potranno comunque essere presentate fino al 31 dicembre 2027, sempreché risultino ancora disponibili le relative quote. 

Individuati i termini e le scadenze di cui sopra, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con i precedenti atti del 2025, n. 8047 del 16 ottobre e n. 8524 del 30 ottobre, nonché alle modifiche apportate al T.U. Immigrazione dal D.L. n. 146/2025, convertito dalla Legge n. 179/2025, e dal D.Lgs. n. 83/2026. 

In particolare, vengono richiamati i termini relativi a 2 adempimenti successivi al rilascio del nulla osta: 

  • conferma della richiesta di nulla osta: il datore di lavoro deve procedere alla conferma entro 15 giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto. In mancanza di conferma entro tale termine, la richiesta si considera rifiutata e, ove già rilasciato, il nulla osta viene revocato. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a informare tempestivamente il lavoratore straniero di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter della pratica; 
  • sottoscrizione del contratto di soggiorno: il datore di lavoro e il lavoratore devono sottoscrivere il contratto entro 15 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia. Entro lo stesso termine, il datore di lavoro dovrà trasmetterlo telematicamente allo Sportello Unico per gli adempimenti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno. 

Entrambi gli adempimenti di cui sopra potranno essere effettuati direttamente dal datore di lavoro oppure tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi della normativa vigente, ferma restando in ogni caso la titolarità degli adempimenti e la conseguente responsabilità in capo al datore di lavoro. 

Il documento in esame richiama, infine, i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 9859/2025 in merito alle modifiche introdotte dall’art. 4, Legge n. 182/2025, in materia di idoneità alloggiativa, con particolare riferimento ai casi in cui il lavoratore sia ospitato presso strutture alberghiere o ricettive oppure nei dormitori stabili dei cantieri.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Percorso in 5 incontri sul Modello Organizzativo 231: normativa, giurisprudenza, Organismo di Vigilanza e costruzione operativa del Modello (V giornata a Milano). A partire dal 27/10/2026

Corso su vigilanza del collegio sindacale e revisione legale: verbalizzazione, norme di comportamento CNDCEC e approccio metodologico nelle imprese minori. A partire dal 16/11/2026

Master in 4 videoconferenze sull’IVA nelle operazioni intraunionali e internazionali: casistiche operative, prassi e giurisprudenza nei rapporti con l’estero. A partire dal 02/11/2026

Torna in alto