I Regolamenti Delegati UE 2026/1563 e 2026/1560 ridisegnano la rendicontazione di sostenibilità, semplificando gli ESRS per le grandi imprese e introducendo un principio volontario destinato a proteggere le PMI dalle richieste ESG sproporzionate lungo le catene del valore. I nuovi standard privilegiano dati quantitativi, materialità più pragmatica, phase-in graduale e tutele per informazioni commercialmente sensibili, mentre il Value Chain Cap limita le informazioni richiedibili ai fornitori con meno di 1.000 dipendenti
L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di rendicontazione di sostenibilità ha compiuto un passo decisivo con la pubblicazione dei Regolamenti Delegati (UE) 2026/1563 e 2026/1560 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 settembre 2026.
Figli della Direttiva UE “Omnibus I” 2026/470, questi 2 atti normativi rispondono alle istanze del mercato volte a mitigare gli oneri di compliance, introducendo da un lato una versione profondamente semplificata degli standard ESRS per le grandi imprese, e dall’altro un principio volontario (VS) che funge da “scudo” per le PMI all’interno delle catene del valore.
Con il presente contributo si vogliono rappresentare gli elementi essenziali dei 2 documenti, dando rilevanza agli aspetti applicativi e pratici.
Si parte con una raffigurazione sintetica dei principi del Regolamento Delegato (UE) 2026/1563 che disciplina gli ESRS Semplificati.
Il Regolamento 2026/1563 sostituisce integralmente l’Allegato I del precedente Regolamento 2023/2772, introducendo i nuovi Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS).
L’obiettivo del documento è chiaro: priorità ai dati quantitativi, drastica riduzione dei data points narrativi e un’applicazione più pragmatica del principio di materialità.
Di seguito vengono elencati i principali punti dell’impianto contabile e legale:
- doppia materialità flessibile (Top-down e Bottom-up): viene esplicitato che le imprese possono escludere temi o sottotemi dalla rendicontazione basandosi su un’analisi “dall’alto verso il basso” (Top-down) della propria strategia, modello aziendale e settore, senza dover necessariamente condurre valutazioni granulari su ogni singolo impatto, rischio o opportunità, snellendo enormemente il processo iniziale;
- omissioni per tutela commerciale e segreto industriale: l’ESRS 1 prevede, ora, esenzioni chiare e strutturate per omettere informazioni che recherebbero “grave pregiudizio” alla posizione commerciale, o che costituiscono segreti commerciali (Direttiva UE 2016/943) e informazioni classificate;
- disposizioni transitorie (esercizio 2026): per gli esercizi aventi inizio nel 2026, le imprese possono scegliere se applicare i “vecchi” ESRS (beneficiando, però, di nuove esenzioni specifiche come quelle per le stime della catena del valore) o saltare direttamente ai nuovi ESRS semplificati. L’obbligo generalizzato dei nuovi standard scatta per gli esercizi dal 1° gennaio 2027;
- phase-in scaglionato: Il regolamento prevede un’introduzione graduale degli obblighi estremamente generosa. Ad esempio, per i primi anni, le imprese (a seconda dei requisiti dimensionali) possono omettere interamente l’ESRS E4 (Biodiversità), gli standard sociali S2, S3 e S4, nonché le metriche complesse sugli effetti finanziari attesi legati al clima.
Passando al Regolamento Delegato (UE) 2026/1560 relativo al Principio Volontario (VS)
Il Regolamento 2026/1560 rappresenta la vera novità per il tessuto delle PMI europee.
Introduce un principio di rendicontazione volontario per le imprese non soggette alla CSRD, ma il suo vero potere è la funzione di Cap (limite massimo) alle richieste di dati lungo le supply chain, il c.d. scudo per le PMI (Value Chain Cap).
L’art. 3 del Regolamento stabilisce un principio inderogabile: le imprese soggette alla CSRD non possono richiedere alle imprese della propria catena del valore, aventi meno di 1.000 dipendenti, informazioni sulla sostenibilità in misura superiore a quelle previste dall’Allegato II del medesimo Regolamento.
Questo “limite” mira a fermare l’effetto a cascata (trickle-down effect) che stava sommergendo le PMI di questionari ESG sproporzionati da parte dei grandi committenti.
Il principio volontario è diviso in 2 blocchi:
- Modulo Base (Informativa B1-B11): è il nucleo fondamentale. Contiene metriche essenziali (energia, stime GHG, inquinamento, caratteristiche della forza lavoro, infortuni, condanne per corruzione). Per le microimprese (fino a 10 dipendenti), molte di queste metriche di base diventano addirittura facoltative (es. metriche su acqua e rifiuti);
- Modulo Onnicomprensivo (Informativa C1-C9): applicabile su base volontaria se l’impresa vuole intercettare le richieste più sofisticate di banche e investitori (es. piani di transizione, rischi climatici fisici, diritti umani, incidenti legati alla discriminazione).
Quali sono le implicazioni pratiche alla luce della Riforma?
- gestione del periodo transitorio (2026): sarà fondamentale assistere le imprese first wave nella scelta strategica tra l’applicazione dei vecchi ESRS (con esenzioni) e i nuovi ESRS semplificati, valutando gli impatti sui sistemi informativi aziendali;
- architettura dei dati e connettività: i nuovi ESRS insistono molto sulla “connettività” tra dichiarazione di sostenibilità e bilancio d’esercizio (es. coerenza delle ipotesi finanziarie). Si dovrà garantire che gli importi monetari citati nella sostenibilità siano riconciliabili con i prospetti contabili;
- consulenza alle PMI: il Modulo Base del Reg. 2026/1560 diventerà lo standard de facto per la consulenza alle PMI non quotate. Si dovranno implementare cruscotti di raccolta dati allineati a questo modulo per garantire la bancabilità dei clienti (accesso al credito);
- metriche sociali rigorose: l’ESRS S1 e il Modulo Base del VS pongono forte accento sulle metriche lavoristiche. Si dovranno estrarre e certificare dati su: contrattazione collettiva, divario retributivo di genere, salari adeguati (parametrati ai minimi legali e contrattuali) e formazione;
- i “lavoratori non dipendenti”: una delle sfide maggiori sarà mappare i “lavoratori nella forza lavoro propria”, ma non dipendenti (es. somministrati, autonomi operanti nelle sedi aziendali). I nuovi standard richiedono di conteggiare queste figure se esposte a impatti rilevanti;
- aggiornamento contrattualistica di supply chain: la presenza del “Limite per la catena del valore” (Reg. 1560) impone un’immediata revisione delle clausole ESG nei contratti di fornitura. Non è più giuridicamente sostenibile esigere da un fornitore con meno di 1.000 dipendenti una rendicontazione sproporzionata; le clausole dovranno essere riallineate all’Allegato II del Reg. 1560;
- tutela del segreto industriale: si dovranno verificare e validare le “omissioni” permesse dal nuovo ESRS 1 in materia di proprietà intellettuale e segreto commerciale, redigendo le relative motivazioni legali a presidio di eventuali contestazioni dei revisori;
- due diligence e CSDDD: i nuovi ESRS sono stati esplicitamente allineati alla Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence (Dir. UE 2024/1760). Le informative su governance, politiche sui diritti umani (ESRS S2, S3) e meccanismi di reclamo hanno ora una diretta valenza legale e di responsabilità civile.
I Regolamenti del 2026 segnano, dunque, la maturità della CSRD: meno narrazione, più dati comparabili e una solida protezione per le PMI.
Per i professionisti, la sfida passa dalla semplice “conformità” all’ingegnerizzazione di processi di raccolta dati efficienti, difendibili legalmente e integrati nei processi decisionali ed economico-finanziari delle aziende.
