La ritenuta che il forfetario non deve subire

Nel regime forfetario, i compensi non dovrebbero subire ritenute d’acconto, ma l’applicazione automatica della ritenuta sui bonifici per interventi agevolati può generare crediti fiscali di non immediato recupero. In caso di prelievo non dovuto, il contribuente può recuperare la ritenuta mediante scomputo in dichiarazione, con indicazione nel rigo RS40 e successivo riporto nei quadri interessati, oppure tramite istanza di rimborso.

Una ritenuta fiscalmente non dovuta può diventare, nella pratica, un credito difficile da recuperare. È il paradosso che incontra il contribuente forfetario quando una somma, pur destinata a confluire in un reddito assoggettato a imposta sostitutiva, viene decurtata alla fonte. Il nodo più interessante non è allora stabilire se il prelievo sia legittimo, perché la risposta è già nella legge, ma individuare quali condizioni rendano sicuro lo scomputo e quale valore attribuire al Modello 770 del sostituto.

L’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014, dispone che ricavi e compensi relativi al regime forfetario non siano assoggettati a ritenuta d’acconto, previa dichiarazione del percettore che attesti la riconducibilità delle somme al reddito soggetto a imposta sostitutiva.

La regola incontra una criticità particolare nei pagamenti effettuati con bonifico per interventi che attribuiscono al committente oneri deducibili o detraibili. L’art. 25, D.L. n. 78/2010, impone, infatti, a banche e Poste Italiane una ritenuta all’atto dell’accredito, oggi pari all’11%.

La risoluzione n. 47/E/2013, emanata per il regime di vantaggio ma richiamata dalla successiva prassi sui forfetari, ha però chiarito che il beneficiario può evitare il prelievo rendendo la prescritta dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso cui è correntista.

Questo passaggio sposta il problema a monte. Per l’impresa forfetaria che opera abitualmente nell’edilizia non basta verificare la fattura. Occorre presidiare anche il circuito finanziario, accertando che l’intermediario abbia acquisito l’informazione necessaria a non applicare la trattenuta. Il recupero in dichiarazione rappresenta, quindi, il rimedio a un’anomalia già verificatasi, non la fisiologica modalità di gestione del tributo. Per il contribuente prevenire il prelievo tutela anche la liquidità finanziaria.

Se il prelievo viene comunque eseguito, la circolare n. 10/E/2016 e le istruzioni al Modello Redditi consentono di recuperare le ritenute riferibili al regime forfetario. Ai fini dello scomputo, l’importo confluisce nel rigo RS40 e viene poi riportato, secondo la posizione fiscale del contribuente, nel rigo LM41 e/o nel rigo RN33, colonna 4. In alternativa rimane esperibile l’istanza di rimborso prevista dall’art. 38, D.P.R. n. 602/1973.

La questione più delicata riguarda la documentazione. Le istruzioni dichiarative subordinano lo scomputo alla circostanza che la ritenuta sia regolarmente certificata dal sostituto d’imposta e che non ne sia stato chiesto il rimborso. Non formulano invece, come requisito autonomo posto a carico del percettore, la preventiva dimostrazione della corretta esposizione della stessa ritenuta nel Modello 770. La risoluzione n. 47/E/2013 precisa che il sostituto inserisce le somme nella propria dichiarazione. Il dato è rilevante, ma descrive anzitutto un adempimento del soggetto che ha operato il prelievo. La certificazione documenta nei confronti del percettore la ritenuta subita mentre il Modello 770 assolve una funzione dichiarativa e di controllo nella posizione del sostituto.

Esempio operativo

Si pensi a un pavimentista in regime forfetario che esegua lavori nell’ambito della ristrutturazione di un’abitazione e venga pagato mediante bonifico parlante. Assumendo, per semplicità, una base di calcolo di € 3.500, l’applicazione erronea della ritenuta dell’11% determina una trattenuta di € 385 e un accredito netto di € 3.115. Si tratta di un prelievo che il contribuente forfetario, in presenza dei relativi presupposti, non avrebbe dovuto subire. L’assenza della certificazione non dovrebbe, tuttavia, essere considerata di per sé decisiva sul piano probatorio. La risoluzione n. 68/E/2009, sebbene anteriore e non specificamente riferita al regime forfetario, ha riconosciuto in via generale che l’effettiva ritenuta può essere dimostrata attraverso documentazione equipollente, quali fattura, evidenze bancarie e dichiarazione sostitutiva. Tale principio, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve però essere coordinato con le istruzioni del Modello Redditi, che per il rigo RS40 continuano a richiedere ritenute regolarmente certificate.

L’analisi suggerisce quindi di distinguere 3 momenti. Il primo è preventivo e riguarda gli adempimenti necessari a evitare l’applicazione della ritenuta. Il secondo attiene alla prova delle somme eventualmente trattenute, da ricostruire attraverso la documentazione disponibile. Il terzo concerne il recupero del prelievo, mediante scomputo in dichiarazione oppure richiesta di rimborso. Questa scansione restituisce ordine a una fattispecie nella quale l’errore nasce spesso prima ancora della dichiarazione dei redditi. Per il professionista, la tutela più efficace si gioca dunque a monte: quando il flusso finanziario è correttamente governato, il credito fiscale non deve inseguire una somma che non avrebbe mai dovuto lasciare il conto del contribuente.

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