Imprese e forfetari: incrocio fra dati Iva e redditi 2023 alla base delle nuove lettere di compliance

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 271072/2026 avvia una nuova campagna di compliance sui redditi 2023, basata sul confronto tra fatture elettroniche, corrispettivi telematici e redditi d’impresa o forfetari dichiarati nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Lo scostamento rilevato dagli algoritmi non costituisce automaticamente un’omissione dichiarativa, ma un’anomalia da verificare, potendo dipendere da differenze temporali, note di variazione o operazioni non imponibili ai fini reddituali. Il contribuente dovrà quindi ricostruire tempestivamente la causa del disallineamento, fornendo chiarimenti all’Agenzia o, in caso di effettiva omissione, procedendo al ravvedimento operoso prima del verificarsi di atti ostativi.

Con il provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026 l’Agenzia delle entrate lancia una nuova campagna di compliance riferita ai redditi del 2023. Il rischio fiscale individuato per la selezione dei contribuenti è basato sugli scostamenti fra dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e redditi d’impresa o forfetari dichiarati per l’anno 2023.

Tenuto conto delle fisiologiche discrasie fra l’emissione di una fattura elettronica e il suo concorso al reddito, bisogna augurarsi che gli algoritmi messi in campo dal fisco per questa nuova tornata di avvisi di compliance, siano stati sufficientemente “istruiti” per evitare un elevato numero di “falsi positivi”.

Nello specifico le comunicazioni di anomalia avranno ad oggetto i contribuenti che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici per importi che, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’amministrazione finanziaria, non hanno trovato corrispondenza nella determinazione del reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG o LM del modello Redditi 2024.

Il perimetro dei soggetti coinvolti in questa nuova attività di compliance riguarda dunque le imprese (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e i forfetari. Restano fuori, almeno per ora, i liberi professionisti che hanno compilato il quadro RE del modello Redditi 2024.

L’operazione si colloca nell’ambito delle attività previste dall’articolo 1, commi da 634 a 636, L. n. 190/2014, che consentono all’Agenzia di mettere a disposizione del contribuente elementi e informazioni finalizzati a favorire l’adempimento spontaneo.

Il meccanismo seguito è tutto sommato semplice e lineare: i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente vengono confrontati con i dati reddituali dichiarati, allo scopo di individuare possibili scostamenti.

Attenzione però agli scostamenti e alla loro corretta giustificazione da parte dei destinatari delle nuoce comunicazioni di compliance.

Lo scostamento individuato dagli algoritmi del fisco rappresenta, almeno in questa fase, un’anomalia da verificare ma non necessariamente un’omissione da sanare. Il disallineamento tra i dati desunti dai flussi telematici di fatture e corrispettivi e il reddito dichiarato non può essere letto, di per sé, come sinonimo di ricavi sottratti a tassazione.

Le regole che governano i redditi d’impresa e il regime forfetario possono creare disallineamenti fra le fatture emesse e i ricavi/redditi dichiarati in entrambi i regimi.

Prima di procedere a qualsiasi correzione dichiarativa, diventa pertanto essenziale ricostruire la causa concreta dello scostamento finito nelle maglie degli algoritmi del fisco.

Potrebbe essere dovuto, ad esempio, dalle differenze temporali tra emissione del documento e imputazione del componente reddituale, tipico del regime di competenza economica, dalla presenza di note di variazione, oppure riferirsi ad operazioni che non concorrono alla formazione del reddito.

La presenza di una fattura elettronica o di un corrispettivo trasmesso non permette automaticamente di concludere che il medesimo importo debba essere rinvenuto, nella stessa misura e nello stesso periodo, fra i ricavi fiscalmente imponibili.

L’incrocio automatizzato individua la posizione da esaminare perché positiva allo specifico rischio fiscale definito dai tecnici dell’Agenzia delle entrate. Solo la successiva analisi del contribuente potrà stabilire, in maniera definitiva, se esiste effettivamente un componente positivo non dichiarato.

Ciò premesso nel documento in comento vengono disciplinate anche le modalità attraverso le quali l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti risultati positivi al suddetto rischio fiscale, le anomalie rilevate.

La comunicazione verrà infatti trasmessa tramite PEC al domicilio digitale del contribuente e conterrà, tra l’altro, gli estremi della comunicazione, il periodo d’imposta interessato, i riferimenti della dichiarazione Redditi 2024 e le modalità per chiedere informazioni, segnalare elementi non conosciuti dall’amministrazione finanziaria oppure per regolarizzare eventuali errori od omissioni.

La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio saranno inoltre consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” presente nel Cassetto fiscale e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il contribuente, anche attraverso l’intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione dei redditi, potrà quindi fornire all’Agenzia delle entrate elementi, fatti e circostanze idonei a spiegare l’apparente incongruenza.

Non sarà invece possibile rispondere direttamente alla PEC dalla quale proviene la comunicazione, non essendo tale casella abilitata alla ricezione dei messaggi.

I medesimi dati saranno inoltre resi disponibili, mediante strumenti informatici, alla Guardia di Finanza che, con tutta probabilità, potrà attivarsi nei casi in cui le anomalie risultino particolarmente elevate o in caso di non risposta del contribuente (comportamento assolutamente da sconsigliare).

Data la delicatezza rappresentata dagli scostamenti contenute nelle presenti comunicazioni è infatti necessario che il contribuente si attivi tempestivamente per verificarne l’effettività o meno.

Se dai controlli effettuati emerge un’effettiva omissione dichiarativa allora si deve procedere, quanto prima possibile, alla sua regolarizzazione.

In questa situazione il provvedimento in commento richiama la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso.

La possibilità di accedere al ravvedimento rimane, inoltre, anche qualora la violazione sia già stata constatata o siano iniziate attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, fatti salvi gli atti ostativi espressamente individuati dalla disciplina quali: la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, più in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter dello stesso D.P.R. n. 600/1973.

Ravvedimento operoso che potrà fruire del nuovo regime introdotto dalla riforma fiscale poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, le dichiarazioni dei redditi del 2023 sono state trasmesse dopo il fatidico 1° settembre 2024 (data spartiacque fra vecchio e nuovo regime).

La nuova campagna di compliance conferma la crescente centralità delle analisi di rischio fiscale basate sull’incrocio e l’interoperabilità delle banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria, evidenziando altresì, il ruolo strategico che la banca dati delle fatture elettroniche integrate e dei corrispettivi telematici può svolgere nell’azione di contrasto all’evasione fiscale.

Questa nuova e innovativa campagna di comunicazioni di compliance metterà in evidenza anche se gli investimenti compiuti dall’amministrazione finanziaria in termini di riduzione dei c.d. “falsi positivi”, stanno avendo un effetto concreto.

Il rischio che le comunicazioni di anomalia vengano notificate a contribuenti che in realtà non presentano gli scostamenti evidenziati o per i quali gli scostamenti stessi sono facilmente giustificabili, potrebbe infatti far presumere che, contrariamente a quanto sostenuto dai vertici dell’amministrazione finanziaria, il tema dei falsi positivi è lontano dall’essere risolto.

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