Il D.Lgs. n. 148/2026 introduce nell’art. 54 TUIR una disciplina specifica per i crediti d’imposta nel reddito di lavoro autonomo, distinguendo tra crediti acquistati da terzi e crediti ricevuti come corrispettivo della prestazione professionale. Per i crediti acquistati, il differenziale positivo tra valore ceduto o compensato e costo sostenuto costituisce reddito di lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva del 26%. Quando invece il credito rappresenta il pagamento della parcella, resta applicabile la tassazione ordinaria IRPEF, ma il concorso al reddito avviene solo per la quota effettivamente compensata in ciascun periodo d’imposta.
Il recente D.Lgs. n. 148/2026 (Decreto Omnibus) inserisce nell’art. 54, TUIR, i commi 3-quater e 3-quinquies e disciplina i crediti d’imposta nel reddito di lavoro autonomo. La novità riguarda sia il differenziale positivo su crediti acquistati da terzi e poi ceduti o compensati, che costituisce reddito e sconta un’imposta sostitutiva del 26%, sia il credito ricevuto come corrispettivo della prestazione, che resta invece nella tassazione ordinaria, con la differenza che concorre al reddito solo per la quota compensata in ciascun periodo d’imposta.
L’art. 54, comma 1, TUIR, determina il reddito di lavoro autonomo per differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nel periodo d’imposta, secondo il principio di cassa, oggi affiancato dal principio di onnicomprensività introdotto dalla Riforma (D.Lgs. n. 192/2024). Mancava una regola per i crediti d’imposta entrati nella sfera del professionista, in particolare quelli da bonus edilizi e Superbonus. L’Agenzia delle Entrate aveva mutato il proprio pensiero in funzione dell’anno di acquisizione del credito, tenendo conto che solo dal 2024 è entrato in vigore il principio di onnicomprensività.
L’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 148/2026, colma la lacuna. Il comma 3-quater qualifica come reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, inclusi quelli per gli interventi di cui all’art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020. In caso di compensazione, il differenziale si calcola sulla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo. Il comma 3-quinquies sottopone i differenziali a imposta sostitutiva con l’aliquota dell’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997 (26%), da versare con le modalità del saldo, e ne esclude i crediti che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.
Le regole valgono per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Chi determina il reddito ai sensi degli artt. 54 ss. può applicarle ai crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche con dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998), ma senza rimborso delle maggiori imposte già versate.
Il professionista che acquista a sconto crediti da terzi realizza un risultato di natura finanziaria, che la norma qualifica come reddito di lavoro autonomo, ma sottrae alla progressività IRPEF. L’imponibile non è il valore nominale del credito, bensì il differenziale tra quanto incassato con la cessione (o il valore compensato) e il costo sostenuto. Con la compensazione il guadagno non emerge tutto all’acquisto, ma si distribuisce negli anni in cui il credito viene speso; se in un anno non si compensa nulla, per quell’anno non c’è differenziale da tassare. Il versamento avviene in forma diretta e per liquidazione, accertamento, sanzioni e contenzioso valgono le regole delle imposte sui redditi. Sul piano documentale vanno conservati contratti di acquisto, quietanze, comunicazioni di cessione e modelli F24. Il testo riguarda i soli differenziali positivi: resta da chiarire il trattamento di eventuali differenziali negativi.
Al contrario, qualora il credito costituisca la contropartita della prestazione professionale, il credito non è un investimento ma il compenso stesso, incassato in natura. Il comma 3-quinquies esclude l’imposta sostitutiva: il corrispettivo segue le regole ordinarie dell’art. 54, comma 1, e concorre al reddito complessivo con aliquote progressive. La novità sta nel momento: non più l’intero importo nell’anno della fattura, ma la sola parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta. Il criterio si riallinea così al principio di cassa e supera la posizione di prassi. Non si forma un differenziale autonomo: rileva il valore del credito ricevuto, tassato via via che viene utilizzato. La norma fa riferimento alle somme compensate; per la cessione a terzi di un credito ricevuto come compenso sono attesi chiarimenti.
ESEMPIO
- credito acquistato: credito di 100.000 euro acquistato a 80.000, utilizzabile in 10 quote annuali da 10.000. Compensando 10.000, il costo proporzionale è 8.000 e il differenziale 2.000: imposta sostitutiva del 26%, pari a 520 euro l’anno;
- credito ricevuto come compenso: parcella di 50.000 euro saldata con un credito utilizzabile in 10 quote da 5.000. Il professionista dichiara 5.000 euro per ciascuno dei 10 periodi d’imposta in cui compensa, con tassazione IRPEF ordinaria, e non 50.000 euro nell’anno della fattura.
Le differenze a confronto
| Crediti acquistati e ceduti o compensati | Crediti ricevuti in contropartita di una prestazione | |
| Origine del credito | Acquistato da terzi, a titolo oneroso | Ricevuto a saldo della parcella |
| Cosa concorre al reddito | Il differenziale positivo tra valore ceduto o compensato e costo di acquisto | Il credito che costituisce il corrispettivo, per la quota utilizzata |
| Quando | Alla cessione o alla compensazione; in compensazione, pro quota sul costo | Alla compensazione, pro quota in ciascun periodo d’imposta |
| Imposizione | Imposta sostitutiva 26% (art. 5, D.Lgs. n. 461/1997) | Ordinaria: IRPEF con aliquote progressive (art. 54, comma 1) |
| Base normativa | Art. 54, comma 3-quater e 3-quinquies, primo periodo | Art. 54, comma 3-quinquies, deroga per i corrispettivi di prestazioni |
