Il D.Lgs. n. 148/2026 riscrive le regole del CPB per le STP e gli studi associati

L’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene sul Concordato Preventivo Biennale attenuando alcune rigidità applicative per associazioni professionali, STP e società tra avvocati. Il vincolo di adesione “condivisa” tra professionisti e strutture partecipate viene circoscritto alle sole ipotesi in cui le attività siano riconducibili al medesimo ISA, escludendo automatismi nei casi di diversa classificazione. Viene inoltre resa più flessibile, in sede di rinnovo, la gestione dell’ingresso di nuovi soci o associati con redditi contenuti, evitando che tali modifiche determinino automaticamente esclusione o cessazione dal concordato.

Il Concordato Preventivo Biennale è stato interessato da una serie di modifiche contenute nell’art. 28, D.Lgs. n. 148/2026, con l’obiettivo dichiarato di rendere lo strumento un “minimo” più attraente per i contribuenti, fermo restando che, a prescindere da tutte le variazioni che il Legislatore ogni anno apporta, i punti di forza dell’istituto restano sempre gli stessi: in primissimo luogo, la possibilità di non tassare i guadagni oltre il reddito concordato, con calcoli già effettuabili sui primi 10 mesi del primo anno di adesione (per chi sta marginalizzando tanto nel 2026 è un vero e proprio “invito a nozze”, probabilmente anche a prescindere da tanti ragionamenti sul 2027); in secondo luogo, lo sfruttamento dell’importante regime premiale senza dover osservare il voto ISA conseguito (con, di fatto, un bel blocco, seppur non totale, al rischio accertamento).

Il comparto delle associazioni professionali, delle società tra avvocati e delle STP era stato invero caratterizzato da un approccio più severo nel biennio 2025/2026, laddove il Legislatore aveva introdotto una novità significativa in ordine alle condizioni di accesso al regime, escludendo l’adesione al CPB in assenza di “uniformità” tra singoli professionisti e società/associazioni partecipate.

Chiaro l’obiettivo perseguito: evitare scelte di “comodo” nell’allocazione dei corrispettivi introitati, che altrimenti sarebbero stati forzatamente veicolati verso i soggetti aderenti al CPB (con non tassazione degli extra reddito concordato), a discapito dei non aderenti a tassazione ordinaria.

Con le modifiche introdotte lo scorso anno, dunque, il Legislatore aveva impedito che un singolo professionista potesse aderire al CPB senza che lo facesse anche l’associazione o la società professionale a cui partecipa e viceversa, obbligando tali soggetti a una decisione “condivisa”, della serie “tutti o nessuno”.

Sul tema si sono registrati degli importanti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, che si riassumono in sintesi:

  • nel caso di professionista con causa di esclusione dagli ISA nell’anno precedente (ad esempio in quanto forfettario), non è preclusa l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati (ovvero delle STP o delle STA e dei relativi altri soci), per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA, derivandosi, dunque, che il divieto di adesione scatta se invece uno dei soggetti “spontaneamente” decide di non aderire al CPB;
  • nelle ipotesi di disallineamento temporale delle adesioni non è precluso l’accesso al CPB. Ad esempio, se il professionista ha aderito al CPB 2024/2025, l’associazione può aderire al CPB 2025/2026, con la sola specifica che per “coprire” anche l’anno 2026 il professionista deve poi rinnovare il CPB;
  • relativamente alle STP, che hanno gli ISA sperimentali, non vi è impedimento all’adesione al CPB per i soci.

Su tale assetto interviene oggi il Legislatore, apportando delle modifiche che cercano di “mitigare” la causa di esclusione, con particolare riguardo alle ipotesi in cui la difformità dei campi di azione tra professionisti e associazioni o società partecipate è tale da far ritenere non configurabile l’ipotesi di “allocazione di comodo” dei guadagni.

Tre le previsioni aggiunte che sono di interesse sul tema quivi analizzato.

In primo luogo, è gestita con maggiore flessibilità, ma limitatamente all’ipotesi di “rinnovo” dell’adesione al CPB (quindi per i contribuenti che hanno applicato il CPB 2024/2025), la fattispecie dell’ingresso di nuovi soci o associati. Infatti, è espressamente previsto che è possibile permanere nel CPB nel caso di eventuali modifiche della compagine sociale (ricordiamo che trattasi dei soggetti di cui all’art. 5, TUIR), se dipendenti da ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50, TUIR (di cui al D.P.R. n. 917/1986), ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.

Dopo di che, si prevede che l’obbligo di “condivisione” della scelta di aderire al CPB deve essere limitato solo ed esclusivamente a quelle situazioni in cui le attività esercitate dalle associazioni, STP e società tra avvocati devono essere riconducibili al medesimo Indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente. Ne consegue che se le associazioni, STP e STA sono inquadrate in un ISA diverso, nessun vincolo di non applicazione individuale del CPB può essere mosso al singolo professionista (e questo anche se gli altri associati o soci, sempre individualmente, hanno lo stesso ISA del professionista), così come, nel caso inverso, non è impedito l’accesso al CPB all’associazione, STA o STP che hanno un ISA differente da quello dei professionisti, dovendosi però comprendere in tale ipotesi se, limitatamente ai professionisti associati o soci che hanno lo stesso ISA, sia richiesta l’adesione al CPB (soluzione che invero sembra coerente).

In ultimo, le predette modifiche sono inserite specularmente nelle casistiche di cessazione del concordato, dove viene previsto che il concordato biennale non cessa se:

  1. vi è variazione della compagine societaria o dell’associazione che dipende da ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;
  2. nel caso di associazioni, STP e STA, gli ISA applicabili sono diversi da quelli dei singoli professionisti, nel qual caso ogni posizione è vista “autonomamente”, senza richiedere la scelta condivisa di aderire tutti al CPB.

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