Le novità del documento OIC 5

Il nuovo OIC 5 modifica l’impostazione contabile della liquidazione, lasciando irrisolto il tema della fase pre-liquidatoria e imponendo di recuperare, in assenza di novità normative, le indicazioni del precedente documento. Restano centrali gli obblighi degli amministratori relativi a consegna dei libri sociali, situazione dei conti e rendiconto infrannuale. Cambiano invece il ruolo del Fondo rischi e oneri, ricondotto alla logica ordinaria dell’OIC 31, e la struttura del bilancio finale di liquidazione, coerentemente con una visione meno unitaria dell’intera procedura.

Una rilevante novità che va rilevata in merito al nuovo documento OIC 5, licenziato in via definitiva il 16 luglio 2026, è la totale assenza di considerazioni in merito alla fase pre-liquidatoria, alla quale, diversamente, il precedente documento aveva dedicato un apposito capitolo. A questo punto, si pone l’ovvio dubbio in merito al corretto comportamento contabile da seguire in questa fase, che precede la nomina dei liquidatori e inizia con la presa d’atto del manifestarsi della causa di scioglimento. In realtà, un accenno è presente nei par. 38 e 39 del nuovo documento, in cui si afferma che al primo bilancio di liquidazione va allegata la documentazione redatta dagli amministratori, senza specificare, tuttavia, alcunché in merito a tale documentazione prevista dall’art. 2487-bis, c.c.. Nel precedente documento OIC 5 vi era il capitolo 3 dedicato a tale fase, e considerando che, da una parte, il nuovo documento non prende posizione sull’argomento e, dall’altra, non vi sono modifiche normative, la conclusione più ragionevole è integrare il nuovo documento OIC 5 con le riflessioni contenute nel capitolo 3 di quello vecchio.  

In sintesi, gli obblighi degli amministratori possono essere riassunti in 3 aspetti:  

  1. la consegna dei libri sociali, locuzione da intendersi in senso ampio, cioè di libri contabili e ancor più in generale di tutti i documenti relativi alla gestione amministrativa precedente l’avvio della liquidazione. Tale consegna va documentata in apposito verbale che si può ovviamente omettere se gli amministratori sono le stesse persone dei liquidatori; 
  1. la redazione della situazione dei contidocumento contabile da redigere aggiornando le operazioni economiche e patrimoniale alla data di effetto dello scioglimento, che coincide, di regola, con l’iscrizione a cura degli amministratori della causa di scioglimento presso il Registro Imprese o della delibera di scioglimento nel caso di decisione volontaria dei soci. Tale situazione è un semplice aggiornamento contabile privo delle scritture di rettifica e di assestamento tipiche del bilancio infrannuale; 
  1. il rendiconto degli amministratori. Si tratta di un bilancio infrannuale che copre l’arco temporale che va dall’inizio dell’esercizio alla data di iscrizione dei liquidatori al Registro Imprese. I criteri valutativi da osservare sono quelli del normale bilancio infrannuale, criteri che vanno tuttavia applicati con la consapevolezza che la società sta cessando la propria operatività, quindi occorre evitare capitalizzazioni così come saranno evitati gli ammortamenti di periodo. 

Va osservato che il rendiconto degli amministratori è citato anche nel nuovo documento OIC 5 (par. 37), laddove si afferma che mentre il primo bilancio di liquidazione è riferito all’intero esercizio (1° gennaio/31 dicembre), nella Nota integrativa allegata allo stesso va illustrata la ripartizione dei 2 periodi infrannuali, quello ante liquidazione, e quello post liquidazione.  

Un’altra novità che merita rilievo è rappresentata da un diverso approccio al Fondo Rischi ed Oneri. Nel precedente documento OIC 5, il Fondo Rischi ed Oneri rappresentava un elemento fondamentale, inserito in quel contesto prognostico che permeava di sé l’intero Principio contabile. In conseguenza di ciò, in esso andavano allocati tutti i costi previsti nel corso della procedura, al fine di poter prevedere se al termine della liquidazione le attività potessero essere sufficienti a estinguere le passività. L’iscrizione di tali costi doveva avvenire in contropartita del conto rettifiche da liquidazione, quindi senza interessare il Conto economico (il che comportava la deduzione dei costi quali variazione diminutiva al momento della maturazione Cfr. DRE Lombardia). In realtà, nel corso degli anni ci si è accorti che la sua compilazione era piuttosto rara, il che ha indotto OIC a modificare obiettivi e contenuto del “Nuovo Fondo Rischi ed Oneri”. Anzitutto esso va gestito in base alle disposizioni dell’OIC 31 (Fondo Rischi) e quindi attivando come contropartita il Conto economico, più precisamente un accantonamento nella pertinente classe (B, C, o D). In esso non vanno più allocati i costi della procedura (che pertanto verranno contabilizzati normalmente nel Conto economico quando matureranno) bensì quegli oneri non necessari alla procedura, ma per i quali la società ha assunto una obbligazione inderogabile (es. affitti passivi di magazzini non più utilizzati). Possiamo certamente dire che il nuovo Fondo perde la specificità che presentava nel precedente documento, per assumere le sembianze di un ordinario Fondo Rischi dedicato ai costi non necessari alla procedura, ma non eludibili a causa di precedenti obbligazioni contrattuali. 

Infine, un’ultima novità significativa riguarda il bilancio finale di liquidazione. Nel precedente OIC 5 esso si strutturava in 2 documenti: il bilancio in senso stretto e il piano di riparto. Il bilancio finale in senso stretto era dedicato all’ultima frazione dell’esercizio, ma era fortemente consigliata la redazione di un Conto economico che coprisse l’intero periodo di liquidazione. Il piano di riparto era, invece, allegato al bilancio o inserito direttamente in Nota integrativa. Nel documento attuale scompare il riferimento al Conto economico dall’intera procedura, mentre il piano di riparto diventa semplicemente la citazione «[…] della parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo». 

Non pare estranea a questo mutamento di prospettiva l’evoluzione normativa della fiscalità della liquidazione, in cui si è passati da un maxi-periodo d’imposta complessivo dell‘intero periodo di liquidazione, a trattare i singoli periodo di liquidazione come periodi autonomi e determinati definitivamente, quindi non più soggetti ad una valutazione globale.

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