L’art. 9 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene sui conferimenti minusvalenti in regime di realizzo controllato, confermando l’applicabilità dell’art. 177 TUIR anche quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale della partecipazione. La modifica elimina un effetto distorsivo nei casi in cui l’incremento del patrimonio netto della conferitaria sia inferiore anche al valore normale.
Il tema dei conferimenti minusvalenti è stato oggetto di dibattito tra gli operatori. Il principio di diritto n. 10/2020 aveva statuito, in modo invero sorprendente, che, nell’ipotesi di conferimento a realizzo controllato, se il valore di realizzo, ossia l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria, fosse risultato inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente, la possibilità di applicare il realizzo controllato sarebbe venuta meno e l’operazione sarebbe ricaduta nell’alveo dell’art. 9, ossia del conferimento a valore normale.
Chiariamo con un esempio. Si supponga che Tizio sia socio unico di una S.r.l., con un costo fiscalmente riconosciuto di 10.000 euro, che sostanzialmente corrisponde al capitale sociale versato. Si supponga che la società abbia un valore economico di un milione di euro.
Ebbene, si supponga che il conferimento della partecipazione avvenga a 10.000 euro, ossia che la holding iscriva la partecipazione e, corrispondentemente, una riserva nella voce del patrimonio netto pari a 10.000 euro. In questo modo la plusvalenza è azzerata: è il meccanismo del realizzo controllato o della neutralità indotta.
Tuttavia, supponiamo che il costo fiscalmente riconosciuto del socio non fosse stato di 10.000 euro, ma di 10.001 euro, perché magari, in passato, aveva effettuato un finanziamento di 1 euro al quale aveva successivamente rinunciato. Si sarebbe generata una minusvalenza di 1 euro.
Invero, secondo il principio di diritto citato, l’operazione sarebbe ricaduta nell’alveo dell’art. 9, con una plusvalenza pari a 989.999 euro, ossia un milione di euro meno 10.001 euro.
La questione fu risolta a livello interpretativo dalla risoluzione n. 56/E/2023, la quale ebbe modo di chiarire che la minusvalenza poteva incontrare dei limiti alla deducibilità ma che l’applicazione del realizzo controllato non sarebbe venuta meno.
In sostanza, il principio affermato dall’Amministrazione finanziaria era quello per cui la minusvalenza risulta deducibile solo se deriva da una vendita o da un conferimento operato a valore normale, cioè se il confronto con il valore di realizzo avviene sulla base di un valore di mercato e non sulla base di un valore “pilotato” dal contribuente.
La logica del realizzo controllato è, infatti, quella di consentire di pilotare la plusvalenza fino ad azzerarla, ma l’operatore non si può spingere fino al punto di creare una minusvalenza deducibile ad hoc.
Questi principi sono stati recepiti nel comma 2 dell’art. 177 e nel comma 1-bis dell’art. 175, a opera della Riforma recata dal D.Lgs. n. 192/2024, entrata in vigore il 31 dicembre 2024.
L’art. 9, D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) di questa estate interviene non per sconvolgere la disciplina, che rimane sostanzialmente confermata, ma per porre rimedio a un’ipotesi in cui si creava un fenomeno distorsivo.
Il caso sul quale ci vogliamo soffermare è questo.
Il valore di realizzo che, in base all’art. 177, coincide con l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. Si tratta, cioè, del caso in cui emerge una minusvalenza.
La fattispecie, tuttavia, è quella in cui, oltre a esserci un valore di realizzo, ossia un incremento del patrimonio netto, inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, tale valore risulta inferiore anche al valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4.
L’esempio potrebbe essere il seguente.
Si supponga che il socio, persona fisica, Tizio, detenga una partecipazione nella società Alfa e che abbia un costo fiscalmente riconosciuto di 100.000 euro. Si supponga che il valore normale ammonti a 80.000 euro.
Il caso è tutt’altro che infrequente e potrebbe discendere, ad esempio, dal fatto che Tizio ha acquistato la partecipazione a 100.000 euro, ma che successivamente il valore economico della stessa sia diminuito. Oppure, potrebbe essere, altresì, il caso in cui Tizio abbia rivalutato a pagamento la partecipazione al valore di mercato e che lo stesso valore di mercato sia poi sceso nel corso degli anni.
Si supponga, inoltre, che Tizio conferisca la partecipazione in una holding al valore di 70.000 euro, ossia a un valore non solo inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, pari a 100.000 euro, ma altresì inferiore al valore normale di 80.000 euro.
In questo caso, in base alla disciplina previgente, il valore di realizzo era pari a 70.000 euro, ossia all’incremento del patrimonio netto.
Tale circostanza creava un fenomeno di potenziale doppia imposizione, in quanto il conferente generava una minusvalenza pari a 30.000 euro, di cui 20.000 euro risultavano fiscalmente deducibili, in quanto determinati dal confronto con il valore normale, (= 100.000 – 80.000 euro), mentre la quota aggiuntiva di 10.000 euro, ossia quella relativa al differenziale da 80.000 a 70.000 euro, risultava indeducibile.
Tuttavia, poiché il valore di realizzo risultava essere pari a 70.000 euro, la holding doveva iscrivere la partecipazione a 70.000 euro. Se questa fosse stata venduta a 80.000 euro, avrebbe generato una plusvalenza di 10.000 euro.
Diversamente, se il conferimento fosse avvenuto a 80.000 euro, la partecipazione sarebbe stata iscritta nella holding a 80.000 euro e la vendita a tale valore non avrebbe generato alcuna plusvalenza.
Il caso risulta abbastanza marginale, in quanto è oltremodo inopportuno che si conferisca a un valore inferiore al valore normale. Inoltre, l’eventuale plusvalenza di 10.000 euro in capo alla conferitaria potrebbe non generare un prelievo fiscale particolarmente significativo, in quanto la stessa potrebbe beneficiare del regime PEX.
A ogni buon conto, il Legislatore, con il Decreto Omnibus, è intervenuto in modo chirurgico per eliminare questo fenomeno distorsivo.
In sostanza, in questi casi, ossia quando l’incremento del patrimonio netto risulta inferiore non solo al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, ma anche al valore normale, il valore di realizzo è dato non dall’incremento del patrimonio netto, pari a 70.000 euro, ma dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto, pari a 100.000 euro, e il valore normale, pari a 80.000 euro.
Ciò significa che il conferente realizza una minusvalenza deducibile di 20.000 e indeducibile per 10.000 euro, come accadeva con la disciplina precedentemente in vigore.
Tuttavia, la società conferitaria, pur iscrivendo la partecipazione a 70.000 euro, avrà un valore fiscale di 80.000 euro. Ciò significa che, in ipotesi di vendita della partecipazione, a fronte della plusvalenza civilistica di 10.000 euro, non vi sarà alcuna plusvalenza fiscale. La legittimità di tale disallineamento è fuori discussione: da un lato, perché lo stesso emerge dalla norma; dall’altro, perché il nostro sistema lo ha già conosciuto, ad esempio nel caso della risoluzione n. 69/E/2016, quando è stato affrontato il caso del trasferimento di una società estera in Italia a seguito di fusione transnazionale, dove il valore civilistico di iscrizione della partecipazione risultava inferiore a quello fiscale.
