Le percentuali di ricarico rappresentano uno strumento centrale negli accertamenti analitico-induttivi, potendo fondare la ricostruzione dei ricavi anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile. La Cassazione n. 21729/2026 conferma che i ricarichi accertati per un’annualità possono costituire valido elemento indiziario anche per periodi d’imposta precedenti o successivi, ove l’attività presenti condizioni omogenee.
Con l’art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993, conv. con modif. nella Legge n. 427/1993, è stata introdotta una importante disposizione, recante una modifica sostanziale all’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, D.P.R. n. 633/1972.
Tale norma ha ampliato il ricorso al sistema presuntivo disponendo – fra l’altro – che gli accertamenti possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, fornendo così agli uffici un grimaldello a fronte di contabilità inattaccabili dal punto di vista formale.
E per scardinare le contabilità, gli uffici utilizzano spesso le percentuali di ricarico, che altro non sono che le maggiorazioni che l’impresa applica al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita.
Le dinamiche in tema di accertamento fanno in larga parte riferimento al concetto di “periodo d’imposta”, che costituisce l’arco temporale di riferimento per la determinazione della base imponibile (cfr. circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza). Se le diversità di condizioni possono “giocare”, l’autonomia dei singoli periodi d’imposta è stata tuttavia spesso superata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che le percentuali di ricarico, accertate con riferimento a un determinato anno fiscale costituiscano validi elementi indiziari per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, ove omogenei, spostando sul contribuente – soggetto “di prossimità” rispetto all’onere della prova – l’onere di dimostrare che le annualità siano “diverse” (Cass. n. 24344/2018).
Vi è dunque una “presunzione di continuità”, sicché è parte contribuente che deve provare la ragione e misura della diversità tra anno e anno.
E i giudici di vertice, con l’ordinanza n. 25459/2025, hanno confermato che le percentuali di ricarico, accertate con riferimento a un determinato anno, costituiscono validi elementi indiziari, al fine di ricostruire i dati relativi ad anni precedenti o successivi, non trattandosi, in base all’esperienza, di una variabile occasionale. Resta fermo che il contribuente – soggetto più vicino al soddisfacimento dell’onere della prova ex art. 2697, c.c. – può dimostrare eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare, in altri periodi di imposta, l’applicazione di percentuali diverse (cfr. Cass. n. 11717/2022).
È in questo contesto che si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21729 del 25 giugno 2026), con cui gli Ermellini contestano il giudice d’appello, che ha erroneamente disconosciuto il metodo di calcolo del ricarico, pur essendo stato fondato lo stesso, come ordinariamente avviene, sulla differenza fra i valori esposti nelle fatture attive e passive per prodotti omogenei, e non ha considerato l’orientamento per cui «le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte – atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale – al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l’applicazione di percentuali diverse. (Cass. Sez. 5, 12/04/2022, n. 11717)».
Resta fermo che costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità e che il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. È inoltre consolidato l’orientamento di legittimità per cui «in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi» (Cass. n. 15754/2009; Cass. n. 17474/2009) e che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benché l’art. 2729 c.c., l’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e l’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, si esprimano al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave» (Cass. n. 6567/2014).
