Le agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche si articolano tra detrazione ordinaria per recupero edilizio ex art. 16-bis TUIR e detrazione speciale del 75% ex art. 119-ter, fruibile solo per spese sostenute entro il 2025. La misura richiede interventi edilizi effettivamente finalizzati al superamento delle barriere, con obblighi documentali, pagamenti tracciati mediante bonifico parlante e, per il bonus 75%, asseverazione tecnica sul rispetto del D.M. n. 236/1989.
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L’eliminazione delle barriere architettoniche costituisce un ambito nel quale il Legislatore fiscale ha concentrato agevolazioni strutturali e, per un periodo limitato, una misura rafforzata.
In particolare, il regime agevolativo presenta 2 “canali” distinti:
- detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16‑bis, TUIR): si tratta della misura ordinaria, di carattere strutturale, che comprende gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Per il periodo 2025–2033, le aliquote e i limiti di spesa sono modulati come indicato in tabella:
| Periodo d’imposta | Aliquota ordinaria | Massimale per unità | Aliquota per abitazione principale |
| 2025–2026 | 36% | 96.000 € | 50% (se spesa sostenuta dal titolare di diritto reale sull’abitazione principale) |
| 2027 | 30% | 96.000 € | 36% per abitazione principale |
| 2028–2033 | 30% | 48.000 € | Misura strutturale ex art. 16‑bis, comma 3‑ter, TUIR |
- detrazione del 75% per barriere architettoniche (art. 119‑ter, D.L. n. 34/2020): si tratta di una misura speciale e temporalmente limitata, applicabile alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2026 non è più possibile maturare nuovi diritti alla detrazione del 75%; restano fruibili le quote residue riferite a spese sostenute entro il 2025.
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In merito all’ambito oggettivo, sono agevolabili, nell’ambito del recupero edilizio, gli interventi sugli immobili finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche; a titolo esemplificativo rientrano:
- installazione o sostituzione di ascensori e montacarichi;
- realizzazione di rampe (esterne o interne) in sostituzione di gradini, nel rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità;
- installazione di servoscala e piattaforme elevatrici;
- opere volte a favorire la mobilità interna ed esterna di persone con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992.
L’agevolazione riguarda esclusivamente opere edilizie; sono pertanto esclusi, da questo canale, gli acquisti di beni mobili (ad es., ausili informatici e telematici), che possono eventualmente rientrare in altre detrazioni (19% per sussidi tecnici e informatici, spese sanitarie, ecc.).
La detrazione del 75%, invece, è stata introdotta per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Il beneficio si calcola su massimali di spesa differenziati in funzione della tipologia di edificio:
| Tipologia immobile | Massimale di spesa |
| Edificio unifamiliare o unità funzionalmente indipendente con accessi autonomi | 50.000 € |
| Edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari | 40.000 € × n. unità |
| Edificio composto da più di 8 unità immobiliari | 30.000 € × n. unità |
La detrazione è pari al 75% delle spese documentate e va ripartita: in 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; in 10 quote annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Con riferimento alla detrazione del 75%, la normativa ha progressivamente ristretto l’ambito oggettivo:
- a decorrere dal 30 dicembre 2023, l’agevolazione è limitata agli interventi aventi a oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- è richiesta, a pena di decadenza, l’asseverazione da parte di tecnici abilitati circa il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (prescrizioni tecniche in tema di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica);
- per tali interventi non è più ammessa la cessione del credito né lo sconto in fattura; l’agevolazione si fruisce esclusivamente come detrazione d’imposta in dichiarazione.
Per la detrazione ex art. 16‑bis, TUIR, permane l’obbligo di dimostrare che le opere siano effettivamente rivolte a eliminare barriere architettoniche e a favorire la mobilità di persone con disabilità; non è tuttavia richiesta, per questa misura, la medesima asseverazione tipizzata sul D.M. n. 236/1989 prevista per la detrazione del 75%.
Per entrambe le tipologie di detrazione (art. 16‑bis, TUIR, e 75%) trovano applicazione gli adempimenti ordinari previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- pagamenti: devono essere eseguiti mediante bonifico bancario o postale “parlante”, da cui risultino la causale del versamento con indicazione degli estremi normativi; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita IVA del soggetto destinatario del pagamento;
- documentazione da conservare: fatture o documenti commerciali intestati al contribuente o, in ambito condominiale, al condominio; copia dei bonifici “parlanti” utilizzati per i pagamenti; per la detrazione del 75%, asseverazione tecnica comprovante il rispetto del D.M. n. 236/1989; eventuali titoli edilizi (CILA, SCIA, permesso di costruire o altri atti autorizzativi richiesti dalla normativa edilizia vigente); delibere assembleari condominiali con indicazione delle maggioranze raggiunte e dei lavori approvati.
Infine, si evidenzia che la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è cumulabile, sulla medesima quota di spesa, con altre detrazioni previste per interventi edilizi o per spese sanitarie riferite a mezzi di sollevamento e ausili analoghi.
Risulta, tuttavia, possibile articolare la spesa in modo da distinguere, ove correttamente documentabile, la componente riferibile all’intervento edilizio (agevolabile ai sensi dell’art. 16‑bis o, se sussistono i presupposti e il periodo temporale lo consente, ai sensi dell’art. 119‑ter) e quella riferibile all’acquisto di dispositivi o ausili mobili (potenzialmente detraibili al 19% come sussidi tecnici e informatici o come mezzi necessari alla locomozione e sollevamento della persona con disabilità). In presenza di più regimi astrattamente applicabili alle stesse opere (per le spese sostenute fino al 2025), il contribuente deve optare per una sola agevolazione con riferimento a ciascuna quota di spesa, nel rispetto dei diversi massimali e delle differenti modalità di ripartizione.
