Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), priorità relativa, formazione delle classi e trattamento dei crediti fiscali

La circolare n. 5/E/2026 valorizza il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione come strumento intermedio tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, caratterizzato da ampia libertà distributiva ma subordinato all’approvazione unanime delle classi. Centrale diventa la corretta formazione delle classi, soprattutto per crediti tributari, previdenziali e assicurativi, che non possono essere aggregati in modo indistinto.

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 16 luglio 2026, ha pubblicato la Parte I della circolare n. 5/E/2026, fornendo chiarimenti su alcuni degli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), con particolare riguardo al trattamento dei debiti tributari e contributivi nella Composizione Negoziata della Crisi, nel concordato semplificato, nel Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) e nella disciplina dei gruppi di imprese.  

Il PRO, disciplinato dall’art. 64-bis, CCII, rappresenta uno degli strumenti nei quali più chiaramente emerge il mutamento di prospettiva del diritto concorsuale verso soluzioni negoziali della crisi, fondate sul consenso informato dei creditori rispetto a una mera liquidazione ordinata dell’impresa insolvente

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ne valorizza proprio la natura di istituto intermedio, costruito su un modello ibrido tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione e dotato di una marcata autonomia distributiva, poiché consente al debitore di proporre un trattamento dei creditori non rigidamente vincolato alla absolute priority rule, ferma la necessità dell’approvazione di tutte le classi.  

La deroga agli artt. 2740 e 2741, c.c., introdotta al comma 1 dell’art. 64-bis, CCII, costituisce dunque il tratto qualificante del PRO.  

Diversamente dal concordato in continuità, nel quale la distribuzione del valore è governata dalla regola di priorità assoluta per il valore di liquidazione e dalla regola di priorità relativa per il valore eccedente (con le dovute precisazioni di cui alla recente Cass. n. 22960 del 9 luglio 2026), nel PRO il debitore può articolare una proposta più libera, anche non rispettosa della graduazione legale dei crediti (c.d. relative priority rule), purché tale assetto sia di fatto accettato e approvato da ciascuna classe. Con la precisazione, ulteriore, che i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. (i crediti di lavoro), devono essere soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. 

La priorità relativa non opera, quindi, come condizione tipica dell’omologazione, ma conserva una funzione essenziale quale criterio di ragionevolezza economica del piano e, soprattutto, strumento di persuasione del ceto creditorio. Proprio per questo, la formazione delle classi diventa il presidio fondamentale dell’intero istituto. L’ampiezza della libertà distributiva è compensata dal controllo sulla corretta aggregazione dei creditori, poiché il consenso unanime delle classi può dirsi effettivo solo se ciascuna classe riunisce soggetti portatori di posizioni giuridiche e interessi economici realmente omogenei.  

La circolare stessa richiama il criterio dell’omogeneità delle posizioni giuridiche, precisando che non si tratta di un criterio meramente formale. La classe, infatti, non è un contenitore liberamente manipolabile per ottenere maggioranze artificiali, ma il luogo nel quale si misura la coerenza del trattamento proposto rispetto alla comunanza sostanziale degli interessi coinvolti

L’Erario, gli Enti previdenziali e gli Enti assicurativi non possono essere considerati automaticamente portatori di un unico interesse pubblico indistinto, in quanto le rispettive pretese possono essere assistite da cause di prelazione diverse, rispondere a discipline differenti e presentare logiche di tutela non sovrapponibili. Anche la giurisprudenza di merito (cfr. App. Milano, 11 giugno 2025, in www.dirittodellacrisi.it) ha affermato la necessità di distinguere, ai fini del voto nel PRO, i crediti tributari da quelli previdenziali e assicurativi, escludendo la possibilità di una loro aggregazione indiscriminata in un’unica classe.  

In questo contesto, si inserisce il tema della transazione fiscale nel PRO, al quale la circolare attribuisce un rilievo centrale dopo l’intervento del Correttivo-ter. L’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 136/2024, ha introdotto, nell’art. 64-bis, il comma 1-bis, consentendo anche nel PRO la proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, con una disciplina che richiama quella del concordato preventivo ma con un limite decisivo, l’assenza del cram-down fiscale e contributivo. Tale esclusione è coerente con la struttura dell’istituto, perché un procedimento fondato sull’approvazione unanime delle classi non può tollerare la sostituzione giudiziale del consenso dell’amministrazione dissenziente.  

Ne consegue che la transazione fiscale nel PRO ha natura autenticamente negoziale

Il debitore può proporre un trattamento anche non integrale, ma deve dimostrare, mediante l’attestazione del professionista indipendente, la veridicità dei dati aziendali e la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. In caso di dissenso determinante dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, il debitore non ottiene l’omologazione forzosa nel PRO, ma può valutare la conversione della domanda in concordato preventivo, dove, ricorrendone i presupposti, possono trovare spazio le regole dell’art. 88, commi 3 e 4, CCII

La libertà distributiva del PRO non deve, quindi, essere confusa con una zona franca rispetto ai principi concorsuali. Essa presuppone continuità aziendale, diretta o indiretta, e non si presta, secondo l’orientamento richiamato dalla stessa circolare, a una funzione meramente liquidatoria, salva la possibile cessione di beni non funzionali al piano (cfr. Trib. Roma, 25 marzo 2025, in www.dirittodellacrisi.it). 

La circolare precisa, inoltre, che la competenza dell’ufficio fiscale deve essere individuata al momento del deposito della proposta di trattamento del credito tributario, secondo un criterio ricavato in via analogica dalla disciplina degli accordi di ristrutturazione. 

Particolarmente rilevante è il coordinamento tra il termine di 90 giorni previsto per l’adesione dell’Amministrazione e la fase del voto. L’Agenzia sottolinea che la proposta transattiva può essere presentata prima del ricorso introduttivo, ma non è opportuno che l’ufficio vi aderisca prima dell’ammissione della domanda di PRO, poiché il Tribunale deve previamente verificare la ritualità e la legittimità della domanda. La posizione dell’Amministrazione deve quindi maturare all’esito di un quadro informativo completo, anche alla luce della relazione del commissario giudiziale e delle eventuali osservazioni dei creditori. 

La circolare disciplina, poi, il rapporto tra termine di adesione e finestra di voto:  

  1. se il termine di novanta giorni scade prima dell’apertura del voto, l’Agenzia potrà esprimersi solo dopo il contraddittorio previsto dall’art. 107, CCII;  
  1. se scade durante la finestra di voto, l’ufficio voterà nei termini fissati dal Tribunale;  
  1. se scade dopo la chiusura della finestra, potrà anticipare il voto nei casi semplici o chiedere un rinvio quando l’istruttoria richieda maggiore approfondimento.  

Infine, in caso di modifica della proposta, il termine è aumentato di 60 giorni, mentre, se la modifica integra una nuova proposta, decorre un nuovo termine di novanta giorni, così da garantire ai creditori pubblici un tempo effettivo e non compresso per valutare la convenienza della soluzione proposta. 

In conclusione, per il professionista, la costruzione del PRO richiede una rigorosa architettura delle classi, una motivazione puntuale dei trattamenti differenziati, una attenzione particolare alla proposta di transazione fiscale e ai tempi di coinvolgimento delle agenzie fiscali e una comparazione credibile con la liquidazione giudiziale, poiché solo un piano tecnicamente coerente e negozialmente sostenibile può trasformare la deroga alla priorità assoluta in un effettivo strumento di ristrutturazione.

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