Nel quadro RU del Modello Redditi 2026 i crediti Transizione 4.0 sono esposti con codice “2L”, nonostante la coesistenza di discipline diverse per gli investimenti 2025. La compilazione distingue gli investimenti effettuati nel periodo da quelli prenotati nel 2025 ma realizzati entro il 30 giugno 2026, con indicazione nei righi RU5, RU130 e RU140. Centrale resta il corretto coordinamento tra momento di effettuazione dell’investimento, disciplina applicabile e codice tributo utilizzato in compensazione.
Nel quadro RU del Modello redditi 2026, periodo d’imposta 2025, trovano esposizione, con il medesimo codice credito “2L”, i crediti d’imposta Transizione 4.0.
La Legge di bilancio 2025, ai commi 445–448, ha apportato alcune modifiche sostanziali all’incentivo, introducendo sugli investimenti in beni materiali, ex Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con “coda” al 30 giugno 2026, il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro e abrogando il credito sui software ex Allegato B.
L’iter di accesso al credito e relativa fruizione è delineato ad hoc dai D.D. 15 maggio e 16 giugno 2025 e la risoluzione n. 41/E/2025 ha istituito l’apposito codice tributo “7077” per le compensazioni in F24.
Per espressa clausola di salvaguardia, la disciplina rinnovata non si applica agli investimenti effettuati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026, oggetto di prenotazione entro il 31 dicembre 2024.
A questa fattispecie continua ad applicarsi l’originaria disciplina dell’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020, le comunicazioni preventive e/o di completamento ex D.D. 24 aprile 2024 e la fruizione avviene col codice tributo “6936” istituito dalla risoluzione n. 3/E/2021 e rinominato dalla risoluzione n. 45/E/2023.
Nel periodo d’imposta 2025 coesistono, dunque, crediti d’imposta Transizione 4.0 caratterizzati da discipline, regole operative di accesso e fruizione differenti.
Il Modello Redditi 2026 non opera un distinguo fra le fattispecie sopra descritte, ma, a prescindere dalla disciplina applicabile, segue il momento di effettuazione degli investimenti, separando quelli realizzati nel periodo oggetto di dichiarazione da quelli prenotati nel periodo, ma effettuati nel successivo, entro il 30 giugno 2026.
In particolare, nel rigo RU5, dedicato all’indicazione dei crediti d’imposta maturati, va indicato:
- in colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati nel periodo oggetto di dichiarazione, soggetto al limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (codice tributo in F24 “7077”, anno di riferimento “2025”);
- sempre in colonna 1, il credito d’imposta per investimenti effettuati entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (codice tributo in F24 “6936”, anno di riferimento “2025”);
- nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto .In caso di utilizzo in compensazione questo credito non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione, in quanto fruibile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello oggetto del Modello Redditi 2026 (codici tributo in F24 “6936” e “7077”, anno di riferimento “2026”);
- nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e/o l’importo maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
Analogamente, nella sezione II dedicata all’esposizione degli investimenti sostenuti in beni materiali 4.0, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali indicare, rispettivamente:
- al rigo RU130, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, il cui credito è soggetto al limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (credito maturato esposto al rigo RU5 colonna 1, codice tributo in F24 “7077”, anno di riferimento “2025”);
- sempre al rigo RU130, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, ed entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (credito maturato esposto al rigo RU5 colonna 1,codice tributo in F24 “6936”, anno di riferimento “2025”);
- al rigo RU140, gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026, per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (credito maturato esposto al rigo RU5 colonna 2,codici tributo in F24 “6936” e “7077”, anno di riferimento “2026”).
In ciascun rigo RU130 e RU140, vanno dettagliate le seguenti informazioni:
- in colonna 4, l’ammontare degli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 allegato A;
- in colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
- in colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
- in colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”.
Al rigo RU130, relativo agli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, va flaggata la colonna 6 per segnalare il caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo.
