Patent Box: scade il 30 giugno la restituzione dell’eventuale eccedenza di credito R&S?

La risposta n. 102/2026 chiarisce tempi e modalità di restituzione del credito R&S eccedente in caso di cumulo con il Patent Box. La restituzione deve avvenire tramite F24 nel periodo di applicazione del beneficio Patent Box, senza sanzioni e interessi, utilizzando i medesimi codici tributo e anni di riferimento impiegati in compensazione.

Con la risposta a interpello n. 102/2026, l’Agenzia delle Entrate ha dettagliato, per la prima volta, modalità e termini di restituzione dell’eventuale quota parte di credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica, per effetto del cumulo con il beneficio fiscale da Patent Box.

L’obbligo di nettizzazione e conseguente restituzione delle eccedenze di credito d’imposta scatta in relazione alla regola prevista dalla disciplina R&S, l’art. 1, comma 203, Legge n. 160/2019, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2020: la base di calcolo va «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

Nella circolare n. 5/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il beneficio fiscale derivante dall’opzione Patent Box, di cui all’art. 6, D.L. n. 146/2021, rientra appieno nelle “sovvenzioni” citate dalla Legge n. 160/2019 e che l’applicazione del regime sulle medesime spese che hanno già beneficiato del contributo R&S comporta la necessità di ricalcolo del credito effettivamente spettante e l’obbligo di restituzione dell’eccedenza.

Tale fattispecie si riscontra frequentemente, qualora un’impresa eserciti l’opzione Patent Box con applicazione del meccanismo premiale, agevolando costi rendicontati ai fini dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica, sostenuti nelle annualità precedenti a quella di concessione della privativa industriale fino all’ottava (comma 10-bis dell’art. 6, D.L. n. 146/2021).

Entro quale termine deve avvenire la restituzione dell’eventuale eccedenza di credito R&S?

L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 102/2026, afferma che: «in mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, si deve ritenere che la restituzione tramite il modello F24 del credito d’imposta R&S in parola dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026, termine entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025».

Si può allora dedurre che esista un termine perentorio e generalizzato di restituzione al 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’opzione Patent Box?

La risposta dell’Amministrazione finanziaria collega direttamente l’adempimento al momento di indicazione in dichiarazione dell’opzione al meccanismo premiale Patent Box e della variazione fiscale in diminuzione.

Risulta, quindi, irrilevante ai fini dell’individuazione del termine di restituzione del credito R&S, il risultato fiscale e la concreta fruizione del beneficio Patent Box nel periodo di riferimento:

  • non rileva l’eventuale incapienza della base imponibile IRES o IRPEF e l’emersione di una perdita fiscale riportabile illimitatamente, ai sensi dell’art. 84, TUIR;
  • non rileva l’eventuale incapienza della base imponibile IRAP.

Nel caso di incapienza ai fini IRAP, si crea un paradosso: l’impresa non potrà fruire concretamente della variazione in diminuzione da Patent Box, non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta, ma dovrà comunque procedere alla restituzione del credito d’imposta anche in relazione al beneficio Irap teoricamente spettante.

Dunque, la restituzione del credito d’imposta R&S deve avvenire nel medesimo periodo d’imposta di applicazione del meccanismo premiale Patent Box, ovvero nel 2026 in relazione a opzioni a valere sui redditi 2025, a prescindere dalla concreta fruizione del beneficio fiscale.

Muovendo da questo criterio generale, l’Agenzia delle Entrate fissa un termine per il versamento, tramite modello F24, coincidente con il pagamento del saldo IRPEF, IRES e IRAP del periodo di riferimento dell’opzione, citando la data del 30 giugno 2026.

Tuttavia, assumendo il termine «entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025», dovrebbero applicarsi le medesime proroghe concesse ai contribuenti per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni sui redditi e Irap:

  • al 20 luglio 2026, senza maggiorazione, per i soggetti “interessati” dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • al 30 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti “non interessati” dagli ISA;
  • al 20 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80%, per i soggetti “interessati” dall’applicazione degli ISA.

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare:

  • in caso di approvazione del bilancio nei mesi di aprile o maggio (in seconda convocazione) si applica la proroga al 20 luglio 2026, senza maggiorazione, o al 20 agosto 2026, con maggiorazione dello 0,80%;
  • in caso di approvazione del bilancio nel mese di giugno, la scadenza ordinaria di versamento del saldo e primo acconto è fissata al 30 luglio 2026, senza maggiorazione, o al 31 agosto 2026, con maggiorazione dello 0,40%.

Per quanto concerne le modalità di restituzione del credito d’imposta R&S già fruito, si ricorre al versamento tramite modello F24, «utilizzando i medesimi codici tributo e il medesimo anno di riferimento indicati in sede di compensazione, inserendo il relativo ammontare tra gli “importi a debito versati”».

Non sono dovute sanzioni e interessi, come precisa la circolare n. 5/E/2023, dato che: «al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d’imposta al momento applicabili».

I codici tributo da utilizzare sono, dunque, quelli istituiti con la risoluzione n. 13/E/2021:

  • 6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • 6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • 6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

L’anno di riferimento è l’anno di effettuazione degli investimenti ammissibili ai sensi della Legge n. 160/2019, che ha introdotto la regola della nettizzazione: 2020 e ss. per le imprese aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

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