L’ordinanza n. 18431/2026 riconosce la deducibilità degli ammortamenti sui beni concessi in comodato, anche quando non siano impiegati direttamente nel ciclo produttivo. È sufficiente che i beni siano funzionali allo sviluppo commerciale dell’impresa e concorrano alla realizzazione del suo programma economico.
Con l’ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026, la Suprema Corte ha affermato che le quote di ammortamento dei beni concessi in comodato a terzi sono deducibili in capo al comodante anche quando i beni non vengano utilizzati per attività di produzione esternalizzata, purché essi concorrano al raggiungimento dello scopo dell’impresa, ovvero alla produzione di utili. Il principio di inerenza viene così inteso in senso più funzionale, sganciandosi dal requisito del diretto impiego produttivo del cespite. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, nel cui ambito l’Amministrazione finanziaria contestava, in particolare, l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative a macchinari del tipo “chiudi contenitori” di proprietà della società, ceduti in comodato gratuito a clienti al fine di agevolarne l’utilizzo dei prodotti commercializzati dall’imprenditore. La CTR del Lazio, nella sentenza impugnata (n. 1956/2022), aveva confermato la ripresa a tassazione, sul presupposto che tali macchinari non fossero “utilizzati nell’attività aziendale” della contribuente, pur rimanendo nella proprietà della stessa. La conclusione si fondava su una lettura restrittiva del requisito di strumentalità di cui all’art. 102, comma 1, TUIR, identificando quest’ultima con l’impiego diretto del bene nel ciclo produttivo dell’impresa. La contribuente aveva invece sostenuto — richiamando anche la circolare n. 90/2001 dell’Agenzia delle Entrate e le circolari n. 37/E/1997 e n. 48/E/1998 — che i beni concessi in comodato, favorendo il consolidamento dei rapporti commerciali con i clienti e la diffusione sul mercato dei propri prodotti, fossero parte integrante del complesso aziendale funzionale all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
L’art. 102, comma 1, TUIR, stabilisce che «le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene». La norma non richiede espressamente che il bene sia collocato fisicamente presso l’imprenditore né che sia direttamente impiegato nell’attività produttiva, ma fa riferimento alla più ampia nozione di strumentalità per l’esercizio dell’impresa.
Il tema dell’ammortamento dei beni concessi in comodato era già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’ipotesi di esternalizzazione del processo produttivo. Con la sentenza n. 1389/2011, la Cassazione aveva ammesso la deducibilità delle quote di ammortamento di macchinari affidati in comodato a terzi ai fini produttivi, osservando che tali costi concorrono alla realizzazione del programma economico dell’impresa nella misura in cui consentono al comodante di ottenere i beni prodotti a un prezzo inferiore. Nello stesso solco si inserisce la sentenza n. 28375/2018, relativa alle spese di gestione dei beni in comodato per finalità produttive. Un ulteriore ampliamento si registra con la sentenza n. 16730/2015, con la quale la Corte ha ritenuto deducibili, ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR, i costi per l’utilizzo di veicoli di proprietà del contribuente concessi in comodato all’impresa terza incaricata in via esclusiva dell’attività di distribuzione, qualificando tali spese come inserite nel “programma economico” della contribuente e, dunque, inerenti alla sua attività. Tale pronuncia ha significativamente esteso il perimetro della deducibilità oltre i confini del ciclo strettamente produttivo.
Sul piano del principio generale di inerenza, la Cassazione aveva già chiarito (sent. n. 16826/2007) che un costo è deducibile non solo quando sia sostenuto per ottenere una specifica e determinata componente attiva di reddito, ma quando sia «correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale», e cioè quando sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. L’inerenza, come regola economica immanente nell’ordinamento fiscale, comporta che il reddito tassabile sia determinato al netto dei costi funzionali alla sua produzione, anche laddove il nesso tra spesa e ricavo non sia immediato e diretto.
Accogliendo il ricorso, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando la violazione e falsa applicazione dell’art. 102, comma 1, TUIR. I giudici di legittimità muovono da una considerazione dirimente: la norma fa riferimento ai «beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa», senza che tale nozione sia limitata ai beni connessi all’attività produttiva in senso stretto. Il requisito di strumentalità, pertanto, non postula un impiego diretto del bene nel processo di produzione, potendo essere integrato anche da una funzione commerciale o di supporto allo sviluppo dell’attività.
Nel caso in esame, i macchinari concessi in comodato ai clienti assolvevano la funzione di agevolare l’utilizzo dei prodotti forniti dalla società, con il fine ultimo di incrementarne le vendite. La Corte osserva che tale finalità — consolidare i rapporti commerciali con la clientela e favorire la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati — è pienamente riconducibile allo scopo tipico dell’impresa, che è quello di produrre utili. I beni in questione risultano, quindi, impiegati per il raggiungimento dello scopo dell’impresa e sono, nel concreto, inerenti all’attività svolta dal comodante.
La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l’acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all’ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall’imprenditore, ma abbiano lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell’impresa».
La Corte aggiunge, tuttavia, una precisazione di rilievo sul piano probatorio: le condizioni che giustificano la deducibilità devono essere rigorosamente accertate dal giudice del merito. Tale inciso — che richiama il principio già espresso nella sentenza n. 1389/2011 in ordine alla necessità di documentare adeguatamente il vantaggio derivante dalla delocalizzazione — impone all’imprenditore di predisporre idonea documentazione a supporto della qualificazione dei beni come strumentali.
