Il contratto di somministrazione consente a un’azienda di utilizzare temporaneamente lavoratori assunti da un’agenzia autorizzata, senza instaurare direttamente un rapporto di lavoro subordinato. Coinvolge tre soggetti: lavoratore, agenzia e impresa utilizzatrice.
Il contratto di somministrazione è una particolare forma di «contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo» con il quale le aziende possono beneficiare temporaneamente di una prestazione lavorativa, senza assumersi tutti gli oneri che derivano dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
L’attuale appellativo sostituisce la precedente dizione di contratto interinale in quanto il D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biaggi) ha abrogato gli articoli della Legge n. 196/1997 relativa al lavoro interinale, introducendo per l’appunto il contratto di somministrazione.
Operativamente la società utilizzatrice assume i lavoratori tramite una società fornitrice di lavoro temporaneo che si interpone tra l’azienda e il lavoratore. Il lavoratore, pur “dipendendo” dalla società interinale, è a disposizione dell’utilizzatore per un determinato periodo di tempo o per lo svolgimento di un’opera o di un servizio specifico.
L’utilizzo di lavoratori interinali è permesso all’azienda solo in alcuni casi, ovvero nei casi:
- di sostituzione di lavoratori assenti per malattia, ferie maternità o altro, a eccezione dei casi di assenza per sciopero, sospensione o di dipendenti con orario ridotto che hanno diritto al trattamento di integrazione salariale;
- di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste normalmente dall’azienda;
- previsti dal CCNL della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice.
L’azienda utilizzatrice non può avere in somministrazione a tempo indeterminato più del 20% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato già assunti.
Il contratto di somministrazione può essere rinnovato fino a 6 volte entro 24 mesi complessivi.
Ci sono poi dei casi in cui l’utilizzazione dei lavoratori temporanei nelle aziende è vietata, ci riferiamo al caso in cui le aziende:
- nei 6 mesi precedenti, siano state interessate dai licenziamenti collettivi delle figure adibite alle mansioni cui si riferisce la fornitura temporanea;
- abbiano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni d’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, relativamente ai lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
- svolgono lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale o lavori particolarmente pericolosi in quanto comportano un rischio di grave infortunio.
Sostanzialmente, quindi, il contratto di lavoro interinale evidenzia l’esistenza di 3 attori:
- il lavoratore;
- l’azienda;
- l’agenzia di lavoro temporaneo.
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve essere stipulato in forma scritta e copia di esso deve essere rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Esso deve contenere, oltre ai dati delle imprese e del lavoratore, anche i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, le mansioni alle quali il lavoratore verrà adibito e la relativa retribuzione.
Il Legislatore ha previsto che, dove permesso dai contratti collettivi, il periodo di lavoro interinale inizialmente determinato possa essere prorogato.
La rilevazione delle competenze per lavoro interinale avviene attraverso la registrazione della fattura emessa dalla società di lavoro interinale. La fattura contiene in sostanza 2 componenti, quella relativa al costo del lavoro (non assoggettata a IVA) e quella relativa al servizio della società stessa (assoggettato a IVA). I 2 componenti vanno tenuti distinti. L’azienda non avrà altri oneri oltre quello del pagamento della società che provvederà a liquidare al dipendente tutti i componenti retributivi (retribuzione, ferie, permessi, Tfr ecc).
Si riporta un esempio:
| Diversi | a | Fornitore XX (sp) | ||
| Lavoro interinale (ce) | ||||
| Servizio lavoro interinale (ce) | ||||
| Iva c/acquisti (sp) |
