La Legge n. 36/2026 recepisce la Direttiva 2025/516/UE, prevedendo la graduale soppressione del regime di call-off stock a favore dell’estensione del regime OSS per i trasferimenti intracomunitari di beni propri.
La Legge n. 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025) ha previsto il recepimento della Direttiva n. 2025/516/UE, la quale, unitamente al Regolamento n. 2025/517/UE e al Regolamento di esecuzione n. 2025/518/UE, compone il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age).
Tra le novità introdotte dalla citata Direttiva n. 2025/516/UE è prevista la graduale soppressione del regime di call-off stock, attualmente disciplinato dall’art. 17-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, in considerazione dell’estensione del regime speciale OSS (One Stop Shop) ai trasferimenti di beni propri e, quindi, anche ai movimenti intracomunitari di beni che sono attualmente oggetto del regime di call-off stock.
La disciplina IVA degli scambi intracomunitari di beni in regime di call-off stock è stata introdotta, nell’ambito delle “quick fixes”, dalla Direttiva n. 2018/1910/UE, recepita dal D.Lgs. n. 192/2021, in vigore dal 1° dicembre 2021.
La novellata disciplina tiene in considerazione le osservazioni del Consiglio europeo (doc. n. 14257/16 del 9 novembre 2016), secondo cui, nella legislazione previgente:
- esistevano differenze nella disciplina applicata dagli Stati membri all’accordo di call-off stock nell’ambito del commercio transfrontaliero, che ricorre quando il venditore trasferisce uno stock di beni presso un deposito a disposizione di un acquirente conosciuto situato in un altro Stato membro e tale acquirente diventa il proprietario dei beni solo all’atto della loro estrazione dal deposito;
- in assenza di norme armonizzate per il call-off stock a livello comunitario, le divergenze tra le disposizioni nazionali che consentivano la semplificazione della registrazione, del trattamento e della dichiarazione IVA relative ad accordi di questo tipo potevano portare a maggiori costi amministrativi e di adempimento per le imprese e ostacolare adeguati controlli fiscali da parte delle Autorità fiscali degli Stati membri.
Il Consiglio europeo aveva, pertanto, invitato la Commissione ad analizzare il tema e a proporre le modifiche delle norme all’epoca in vigore per consentire un’applicazione più uniforme all’interno della UE della semplificazione per il call-off stock, in base alla quale il trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione non è assimilato a una cessione intracomunitaria a titolo oneroso e, quindi, non obbliga il trasferente a rilevare il corrispondente acquisto intracomunitario, previa apertura di una posizione IVA locale.
L’art. 1, Direttiva n. 2018/1910/UE, al fine di armonizzare la disciplina dell’accordo in esame all’interno degli Stati membri, ha introdotto l’art. 17-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, in vigore dal 1° gennaio 2020, secondo cui non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.
In pratica, secondo la nuova impostazione, il fornitore non è più tenuto ad aprire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni finalizzata alla corrispondente acquisizione intracomunitaria “per assimilazione”, in quanto il trasferimento dei beni assume rilevanza ai fini IVA, come operazione intracomunitaria “in senso stretto”, da fatturare con il titolo di esenzione (non imponibilità nella legislazione italiana) nel momento successivo in cui i beni sono prelevati dal deposito da parte del cliente.
Le condizioni di applicazione del trattamento impositivo in esame sono state trasposte negli artt. 38-ter e 41-bis, D.L. n. 331/1993. In particolare, è richiesto che:
- i beni siano spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non abbia stabilito la sede della propria attività economica, né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
- il soggetto passivo destinatario della cessione di beni sia identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro siano noti al soggetto passivo dello Stato membro di partenza nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti il loro trasferimento nel registro di magazzino di cui all’art. 50, comma 5-bis, D.L. n. 331/1993, e inserisca nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie l’identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
È in relazione alle condizioni di cui sopra che il trasferimento dei beni in call-off stock assume natura intracomunitaria, ma con effetto sospeso fino al momento del prelievo dei beni dal deposito, che dà luogo al passaggio di proprietà.
Laddove, infatti, tali condizioni sono soddisfatte, al momento del trasferimento della proprietà in capo al cliente, e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, si verifica:
- nello Stato membro di partenza dei beni, una cessione intracomunitaria esente da imposta ai sensi dell’art. 138, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE (non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, se i beni partono dall’Italia);
- nello Stato membro di arrivo dei beni, un acquisto intracomunitario imponibile ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. b), Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all’art. 38, comma 1, D.L. n. 331/1993.
Con l’approvazione del pacchetto ViDA, il regime in esame sarà soppresso dal 1° luglio 2029 e, in ogni caso, dal 1° luglio 2028 non sarà più possibile trasferire beni in ambito intracomunitario in base a tale regime.
La novità, come sopra anticipato, è dovuta all’estensione del regime speciale OSS ai trasferimenti di beni propri e, quindi, anche ai movimenti intracomunitari di beni che sono attualmente oggetto del regime di call-off stock.
Infatti, l’art. 3, Direttiva n. 2025/516/UE, ha previsto che, dal 1° luglio 2028, gli Stati UE autorizzano i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni propri ad avvalersi del regime OSS.
Di conseguenza, con l’art. 2, Direttiva n. 2025/516/UE, è stato stabilito che il regime di call-off stock non è più applicabile dalla medesima data, mentre i trasferimenti di beni in regime di call-off stock che hanno inizio il 30 giugno 2028 o anteriormente continuano ad essere soggetti alle attuali condizioni, compreso il termine di dodici mesi per il trasferimento della proprietà dei beni al destinatario.
Parallelamente, è stato previsto che il regime di call-off stock cesserà il 30 giugno 2029, cioè una volta esaurito il regime sospensivo dei movimenti intracomunitari di beni effettuati entro il 30 giugno 2028.
