La revisione delle cooperative, disciplinata dal D.Lgs. 220/2002, distingue tra associate, verificate dalle rispettive associazioni, e libere, revisionate dal MIMIT, con modalità differenziate. Le novità introdotte dal D.M. 5 marzo 2025 rafforzano trasparenza e controllo, prevedendo verifiche sull’adeguatezza degli assetti e il calcolo della prevalenza mutualistica effettiva.
La normativa che disciplina la revisione delle cooperative è contenuta nel D.Lgs. n. 220/2002. L’art. 2 di questo Decreto distingue le cooperative aderenti alle associazioni nazionali da quelle non aderenti, stabilendo che entrambe sono soggette a revisione anche se con modalità differenti. Le “associate”, infatti, vengono revisionate da parte delle rispettive associazioni mentre per le cooperative “libere” la revisione è svolta dal MIMIT (Ministero Imprese e Made in Italy) generalmente avvalendosi di revisori reclutati dall’esterno. La legge considera associate anche le cooperative che, sebbene non vigilate, versano il contributo biennale alle associazioni; la cooperativa inoltre è considerata associata anche se non versa il contributo biennale all’associazione, rilevando l’elenco delle aderenti.
Con il Disegno di Legge AC n. 2577, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025, è stata conferita delega al Governo per adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più Decreti Legislativi con lo scopo di riformare le disposizioni in materia di vigilanza contenute nel citato D.Lgs. n. 220/2002 e quelle civilistiche a esse correlate. Questa Riforma è ancora in itinere; tuttavia, sulla scia di queste novità, sono state emanate importanti disposizioni regolamentari. In particolare, con il D.M. 5 marzo 2025, lo stesso MIMIT ha approvato la nuova modulistica da utilizzare per l’attività revisionale e ispettiva a carico delle cooperative in sostituzione di quella disciplinata dal precedente decreto risalente al 2015, successivamente aggiornato nel 2017. Va osservato, tuttavia, che l’utilizzo dei nuovi modelli è subordinato al completamento del processo di reingegnerizzazione della Direzione Generale che porterà a un sistema di verbalizzazione digitale dell’attività di vigilanza, a oggi ancora non ultimato.
Il nuovo modello di verbale è molto più articolato e ricco di informazioni rispetto ai precedenti, in quanto si propone lo scopo duplice di: tenere conto delle disposizioni del Codice della Crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019), in particolare per quanto riguarda gli adeguati assetti; ridefinire alcune delle modalità di effettuazione della attività di revisione al fine di renderla maggiormente conforme alle esigenze di trasparenza e celerità dell’attività di vigilanza.
Con il Documento di Ricerca dello scorso 12 gennaio 2026 intitolato “Vigilanza sugli Enti cooperativi e mutualistici: i D.M. 5 marzo 2025 e l’aggiornamento della modulistica”, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti è intervenuta sull’argomento evidenziando alcuni aspetti di interesse delle novità introdotte.
Ogni intervento normativo che riguardi le cooperative, anche se di grado secondario o paranormativo, offre la sponda per riaprire vecchi temi irrisolti o ragionare sull’evoluzione del mondo cooperativo e le sue peculiarità economiche e giuridiche. Un aspetto su cui vale la pena di soffermarsi è quello del punto “Requisiti inerenti l’attività” del nuovo verbale di revisione. Qui si chiede al revisore di non limitarsi a rilevare l’oggetto sociale ma la coerenza di questo con l’attività effettivamente svolta: in presenza di cooperative complesse, le 2 aree potrebbero non coincidere perfettamente, con effetti anche sullo scambio e sullo scopo mutualistico dichiarati. Nella sezione “Adeguatezza degli assetti” viene posto particolare rilievo al calcolo della prevalenza mutualistica con un’apposita scheda di controllo nella quale, prendendo in considerazione i 3 prototipi dello scambio mutualistico (utenza, lavoro, conferimento), vengono esplicitate le formule matematiche da applicare. Il verbale precisa 2 cose: che il revisore dovrà effettuare la verifica per l’esercizio relativo all’ultimo bilancio depositato e per quello precedente; che ai fini del calcolo della prevalenza, nel caso di cooperative di servizi, il totale della voce B/7 va depurata dei costi non direttamente riconducibili allo scambio mutualistico. Un esempio ci potrà chiarire i risvolti pratici di quest’ultima precisazione. Consideriamo una società il cui scambio mutualistico consiste nella fornitura di servizi dai soci alla cooperativa. La condizione di prevalenza è rispettata quando il risultato del rapporto tra costi della produzione per servizi forniti dai soci (all’interno della voce B/7) e il totale della voce B/7 medesima, sia superiore al 50%. Ma la voce B/7 normalmente comprende anche tutta una serie di servizi estranei allo scambio mutualistico, ad esempio consulenze, utenze, pubblicità, ecc.. Se ci si limitasse a un’interpretazione letterale dell’art. 2513, c.c., sub c), il quale parla di “totale dei costi per servizi”, corrispondente al totale dell’importo a bilancio in B/7, si perverrebbe a un risultato alterato. Da qui la necessità di considerare le sole componenti iscritte in B/7 che siano riconducibili allo scambio mutualistico. Per la verità, il problema si pone in termini diversi anche nel calcolo della prevalenza relativo ad altri tipi di scambio mutualistico: anche qui occorre superare la lettera della norma per garantire dei risultati coerenti con lo scopo normativo del calcolo della prevalenza.
