Indagini bancarie e tutela convenzionale del contribuente dopo la sentenza Ferrieri e Bonassisa

La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia conferma la legittimità delle indagini bancarie, ma le qualifica come ingerenza nella vita privata ex art. 8 CEDU, imponendo limiti e garanzie effettive. Critica il sistema italiano per eccessiva discrezionalità e carenza di controlli adeguati. In difesa, oltre alla contestazione dei movimenti, diventa centrale censurare “a monte” l’acquisizione dei dati, verificando proporzionalità, pertinenza, motivazione e controllo giurisdizionale.

La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, resa dalla Corte EDU l’8 gennaio 2026, non mette in discussione in sé il ricorso alle indagini bancarie nel procedimento tributario. Il punto decisivo è un altro: il potere di acquisire dati bancari del contribuente non può essere trattato come un potere neutro, illimitato o sostanzialmente insindacabile. È qui che la pronuncia incide davvero, e offre indicazioni utili per il contenzioso. 

La Corte muove da una premessa netta: l’accesso ai conti correnti, ai movimenti, alle operazioni e alle informazioni finanziarie del contribuente integra un’ingerenza nella vita privata ai sensi dell’art. 8, CEDU. In materia fiscale gli Stati conservano certamente un margine di apprezzamento ampio, perché il contrasto all’evasione costituisce finalità legittima e rilevante, ma tale margine non è privo di limiti. Proprio sul terreno dei limiti il sistema italiano, secondo Strasburgo, mostra la sua debolezza. La Corte rileva infatti che il quadro normativo interno non definisce in termini sufficientemente precisi le circostanze, le condizioni e la portata dell’accesso ai dati bancari, lasciando alle autorità nazionali una discrezionalità troppo estesa e priva di adeguati contrappesi

Il dato più interessante, per chi difende in giudizio, è che la Corte non pretende necessariamente un controllo giurisdizionale preventivo. In ambito tributario, osserva la Corte, l’assenza di un vaglio ex ante può anche essere compatibile con la Convenzione, tenuto conto delle esigenze di efficacia dell’azione amministrativa e del contesto delle investigazioni fiscali. Quello che però non può mancare è un sistema di garanzie effettive: criteri legali sufficientemente determinati, motivazione non apparente, delimitazione dell’oggetto della richiesta e soprattutto un riesame ex post reale, in sede giurisdizionale o comunque indipendente. Ed è proprio questo che, nel caso italiano esaminato, la Corte ha ritenuto inadeguato. 

Sul piano difensivo, la conseguenza è immediata. Le indagini bancarie non devono più essere contestate solo “a valle”, cioè discutendo se i singoli versamenti o prelevamenti siano imponibili oppure no. Quel livello resta decisivo, perché nel diritto interno continua a operare il noto meccanismo presuntivo e continua a gravare sul contribuente l’onere di una prova analitica sulle movimentazioni contestate. Ma, dopo la CEDU, diventa essenziale anche la contestazione “a monte”, cioè quella relativa al modo in cui il dato bancario è stato acquisito e introdotto nel procedimento. 

In concreto, il primo profilo da presidiare è quello della proporzionalità. Occorre verificare se la richiesta dell’ufficio fosse realmente calibrata rispetto all’oggetto dell’indagine, al periodo d’imposta interessato, alla posizione soggettiva del contribuente e agli elementi già acquisiti. Una richiesta esplorativa, troppo ampia nel tempo o nei rapporti coinvolti, oggi può essere attaccata con maggiore forza, perché il difetto non è solo interno o procedurale: tocca direttamente il parametro convenzionale. 

Il secondo profilo è la pertinenza. Non basta che l’Amministrazione invochi genericamente esigenze di controllo. Bisogna domandarsi perché proprio quei conti, proprio quel periodo, proprio quella massa di dati fossero necessari. In contenzioso questo significa chiedere al giudice di verificare il nesso concreto tra la misura istruttoria e l’ipotesi accertativa, senza accettare formule stereotipate o motivazioni di stile. 

Il terzo profilo è la motivazione dell’autorizzazione e, più in generale, della scelta di ricorrere allo strumento bancario. Non si tratta di formalismo. Se il potere è intrusivo, la motivazione deve rendere controllabile il suo esercizio. Perciò conviene chiedere produzione degli atti presupposti, verificare la coerenza tra richiesta, materiale acquisito e contestazione finale, e valorizzare ogni scostamento tra l’ampiezza dell’acquisizione e il contenuto effettivo dell’accertamento. 

Infine, c’è il tema del rimedio effettivo. La pronuncia EDU offre un argomento ulteriore per contrastare letture troppo deferenti del sindacato del giudice tributario. Il giudice non può limitarsi a prendere atto dei dati bancari come se fossero materiale probatorio neutro, già legittimato in partenza. Deve invece scrutinare, se la questione è dedotta, se quell’ingerenza sia stata esercitata entro limiti compatibili con legalità, proporzionalità e tutela effettiva. 

La sentenza dell’8 gennaio 2026, quindi, non abolisce le indagini bancarie e non attenua automaticamente l’onere probatorio del contribuente. Cambia però il fuoco della difesa. Accanto alla prova analitica sui movimenti, entrano stabilmente in scena 4 parole chiave: ampiezza, pertinenza, motivazione, controllo. Da qui in avanti, dunque, la difesa non potrà limitarsi a giustificare i movimenti contestati, ma dovrà verificare e, se del caso, censurare anche la qualità giuridica della richiesta bancaria che quei movimenti ha portato nel processo.

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