Cessione intracomunitaria con prova documentale libera

Con l’ordinanza n. 8726/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle cessioni intracomunitarie, la prova del trasferimento dei beni non richiede necessariamente la documentazione tipica prevista dall’art. 45-bis del Regolamento UE, potendo essere fornita anche con altri elementi idonei. In linea con la giurisprudenza europea, prevale un approccio sostanzialistico: l’esenzione IVA spetta se sono dimostrate le condizioni sostanziali dell’operazione, anche in assenza di alcuni requisiti formali, salvo casi di frode o impossibilità di provare l’effettiva cessione.

Con l’ordinanza n. 8726 dell’8 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della prova della cessione intracomunitaria, il cedente che non sia in possesso del set documentale previsto dall’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE può validamente dimostrare l’avvenuto trasporto/spedizione dei beni nel Paese membro di destinazione con altri elementi documentali che non devono essere necessariamente quelli indicati dall’Amministrazione finanziaria nei propri documenti di prassi.

In altri termini, nel caso in cui il trasporto/spedizione sia curato dal cessionario non residente, la prova della cessione intracomunitaria non richiede necessariamente che il cedente sia in possesso del CMR firmato dal cessionario per avvenuta ricezione dei beni o, in alternativa, dell’attestazione relativa all’avvenuta ricezione dei beni.

Infatti, ad assumere rilevanza ai fini in esame è qualsiasi documento idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati in altro Paese membro.

In via generale, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della non imponibilità della cessione intracomunitaria è a carico del contribuente, in ragione del principio generale secondo cui l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al regime di imponibilità, è a carico di chi invoca la predetta deroga.

L’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/CE, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2020, nel disciplinare l’onere probatorio, sotto il profilo documentale, che deve essere assolto in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni, ha previsto una presunzione relativa in merito all’avvenuto trasporto/spedizione dei beni in ambito intracomunitario, in forza della quale spetta all’Amministrazione finanziaria superare la presunzione nel caso in cui il contribuente sia in possesso degli elementi documentali indicati dal Regolamento di esecuzione.

Allo stesso modo, il contribuente, qualora non sia in possesso della documentazione specificamente richiesta, conserva la possibilità di dimostrare la cessione intracomunitaria con altri elementi oggettivi.

In tal senso si è espressa la Commissione Europea nelle Note esplicative pubblicate nel mese di dicembre 2019 (par. 5.3.2 e 5.3.3), non risultando peraltro preclusa agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione.

Con la risposta n. 141/2021, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 12/E/2020, ha chiarito che, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui al citato art. 45-bis, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata anteriormente al 1° gennaio 2020, in tema di prova della cessione intracomunitaria.

Sul punto, è intervenuta, da ultimo, la Corte di Giustizia UE, che con la sentenza di cui alla causa C-639/24 del 13 novembre 2025, ha affermato che la presunzione di cui trattasi è stata prevista al fine di facilitare la produzione dei mezzi di prova per l’applicazione dell’esenzione relativa alle cessioni intracomunitarie, senza tuttavia escludere la possibilità di presentare prove diverse da quelle contemplate dalla norma.

Pertanto, deve prevalere un approccio sostanzialistico, secondo cui, qualora le condizioni di applicazione della presunzione non siano soddisfatte, le Autorità fiscali non possono semplicemente concludere per l’inesistenza del fatto ignoto (l’avvenuto perfezionamento della cessione tra Paesi membri diversi), ma sono tenute a valutare qualsiasi elemento di prova fornito dal cedente al fine di determinare se quest’ultimo sia riuscito a dimostrare che i beni sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria.

Di conseguenza, i requisiti formali non possono mettere in discussione il diritto all’esenzione dall’IVA qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria.

Del pari, il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione sia accordata se le condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche qualora i requisiti formali non siano soddisfatti.

A questo riguardo, dall’elaborazione della giurisprudenza comunitaria si desume, da un lato, che i requisiti formali non possono mettere in discussione il diritto del cedente all’esenzione dall’IVA qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria e, dall’altro, che l’inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto all’esenzione solo in 2 casi, vale a dire quando il cedente abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale e quando la violazione del requisito formale impedisca di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

Alla luce dei principi di cui sopra, nel caso oggetto dell’ordinanza n. 8726/2026, la Suprema Corte ha confermato la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie per le quali la lettera di vettura internazionale risultava firmata solo dal trasportatore, in presenza di ulteriori elementi documentali idonei a dimostrare, nel loro insieme, l’avvenuta effettuazione delle operazioni, ancorché diversi da quelli richiesti dai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

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