Collegamento RT-POS: sport e Terzo settore alla verifica degli esoneri

Con 2 recenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in relazione alla disciplina contenuta nell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla Legge di bilancio per l’anno 2025, che prevede – dallo scorso 1° gennaio 2026 – l’obbligo di collegamento tra gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (tipicamente il Registratore Telematico o RT, ma anche le altre modalità messe a disposizione del contribuente) e gli strumenti che permettono il pagamento tracciato delle transazioni commerciali (tipicamente il POS, ma anche altri strumenti come il SoftPOS su smartphone e tablet e le soluzioni di pagamento on line). Si tratta della risposta all’interpello n .44/2026 e della Guida Operativa delle Entrate pubblicata in pari data sul proprio sito web. Lo scorso 5 marzo, poi, l’Agenzia delle Entrate con proprio comunicato stampa ha annunciato l’apertura della procedura web per poter realizzare l’associazione tra RT e POS, che dovrà compiersi con tempistiche differenti a seconda del momento di messa in uso dello strumento di pagamento. Nello sport e nel Terzo settore questo obbligo sconta diverse eccezioni, sia in ragione delle caratteristiche di talune attività esercitate da tali soggetti, sia in funzione di diversi regimi applicabili che comportano un esonero dagli obblighi di certificazione ai fini IVA.

Breve excursus normativo

Con Provvedimento direttoriale prot. n. 424470/2025 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni contenute nei commi 74 e 77 dell’art. 1, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio per l’anno 2025) al fine di definire le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (tipicamente il POS) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi (tipicamente il Registratore Telematico o RT) oltre che definire le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

La modifica normativa è intervenuta direttamente sul D.Lgs. n. 127/2015, in particolare al comma 3 dell’art. 2, al fine di prevedere la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Il comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha poi previsto che le regole tecniche, le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 fossero definite, sentite le associazioni di categoria, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Considerate poi le modifiche apportate al comma 3, con il richiamato provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

L’obbligo decorre a partire dallo scorso 1° gennaio 2026

Il provvedimento, inoltre, prevede che il collegamento è effettuato esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, a decorrere da una data che sarebbe stata resa nota successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Come già citato in premessa, questa data è il 5 marzo 2026, come indicato nel comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in pari data.

Il recente chiarimento dell’Agenzia

Con la recente risposta all’interpello n. 44/2026, nel ribadire che

  • con il Provvedimento direttoriale prot. n. 424470/2025, sono state definite le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali POS o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici; e che
  • il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate,

l’Agenzia fornisce la propria risposta in relazione a 5 distinte tematiche sollevate dal contribuente istante e che vengono di seguito riportate. Si tratta di attività che ben potrebbero essere svolte da soggetti appartenenti al comparto sportivo dilettantistico o al Terzo settore per finalità ludiche dei propri associati e/o rivolte a soggetti terzi per esigenze di finanziamento delle proprie attività istituzionali e, pertanto, di sicuro interesse anche per tali soggetti.

QUESITO 1

Se per l’attività di bowling gestita con biglietto SIAE, è obbligatorio avere un POS dedicato e accreditato e censito sul cassetto fiscale e occorra la registrazione della biglietteria SIAE nel cassetto fiscale.

L’Agenzia ricorda che i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla SIAE, come previsto dal D.M. 13 luglio 2000. A sua volta, la SIAE provvede poi a renderli disponibili all’Agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate (si vedano, in tema, le precedenti risposte a interpello n. 506/2019 e n. 535/2019, nonché la n. 298/2025).

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l’Agenzia rileva che per l’attività di bowling non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.

QUESITO 2

Se per la sala giochi, sala carambole e ping pong, per i quali non vi è l’obbligo di emettere alcun documento fiscale, è obbligatorio avere un POS dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale.

In riferimento al secondo quesito formulato (obbligo di avere un POS dedicato e censito sul cassetto fiscale anche per sala giochi, sala carambole e ping pong), l’Agenzia osserva che l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, stabilisce che: «[…] Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata […]».

L’Agenzia ricorda inoltre che in attuazione della previsione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, l’art. 1, D.M. 10 maggio 2019, ha previsto che in fase di prima applicazione l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica: a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 696/1996, e successive modificazioni e integrazioni, e dei Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015.

Tra queste operazioni rientrano, alla lettera g): «le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie».

Con la risposta all’interpello n. 9/2020 l’Agenzia ha inoltre precisato che: «anche i corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del Decreto IVA».

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l’Agenzia ritiene che anche in questo caso l’istante non abbia l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong.

QUESITO 3

Se per l’attività di bar e ristorazione ove vi è obbligo di emissione di scontrino fiscale occorre avere un Pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale o è obbligatorio anche associarlo al registratore di cassa per lo “Scambio Importo”.

Con riferimento alle attività di bar e ristorazione, rientranti tipicamente tra quelle di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, e, quindi, nell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri cui è strettamente connesso l’obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico (RT), il contribuente dovrà necessariamente provvedere a censire i dispositivi e procedere al collegamento con le modalità (di tipo “logico”) previste dal Provvedimento direttoriale prot. n. 424470/2025.

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l’Agenzia precisa che il collegamento mediante il protocollo di “Scambio Importo”, tipicamente utilizzato per semplificare l’attività dell’esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell’adempimento sopra citato.

QUESITO 4

Se un unico dispositivo POS possa essere utilizzato per gli incassi di più attività ed essere associato al registratore di cassa solo per gli incassi derivanti dall’attività per cui vi è l’obbligo di emissione di scontrino fiscale (v. attività di bar e ristorante) oppure se l’unico dispositivo è sufficiente censirlo con la propria matricola sul cassetto fiscale senza associarlo al registratore telematico.

L’Agenzia evidenzia come dalla normativa in vigore non risulti vietato l’impiego di un unico POS per gli incassi di più attività, essendo necessario e sufficiente che si adempia all’obbligo di collegamento tra POS e mezzo di certificazione fiscale con le modalità e per le attività appositamente individuate, nonché alla corretta registrazione, in fase di vendita ed emissione del documento commerciale, delle forme di pagamento utilizzate e del relativo ammontare.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice “natura IVA” N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

QUESITO 5

Se i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o con altri modelli autonomi per esempio SumUp, dal 1° gennaio 2026 possono ancora essere utilizzati e debbano essere collegati a registratori di cassa o solo accreditati e censiti nel cassetto fiscale.

L’Agenzia osserva come la tipologia dei mezzi di pagamento non sia stata oggetto di modifica da parte della Legge di bilancio 2025. Infatti, la novità riguarda unicamente il vincolo di collegamento tra lo «strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici» e lo «strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri».

L’Agenzia, pertanto, rileva come non vi sia un elenco tassativo dei dispositivi portatili utilizzabili ai fini del pagamento e, dunque, neanche una reale preclusione alla loro utilizzabilità, fermo restando l’obbligo di censimento ed associazione legislativamente previsto.

I regimi agevolati che comportano esonero dall’obbligo di certificazione

Con riferimento alle risposte fornite dall’Agenzia, ma anche in relazione alle ulteriori e molteplici attività poste in essere da soggetti appartenenti al settore sportivo dilettantistico o a quello del Terzo settore, occorre rilevare come vi sia la possibilità per taluni soggetti di applicare particolari regimi forfettari agevolati che prevedono un esonero dall’obbligo di certificazione fiscale delle operazioni ai fini IVA, rendendo pertanto in tali casi necessario il collegamento con strumenti di pagamento (POS) eventualmente utilizzati per l’incasso delle operazioni non documentate con registratore telematico valido ai fini fiscali. Si tratta:

  1. del regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 che, a seguito delle abrogazioni operate dal Codice del Terzo settore, risulta dal 1° gennaio 2026 (o dall’esercizio che si chiude nel corso del 2026 per i soggetti con esercizio sociale a “cavallo”) applicabile esclusivamente da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche). Per effetto delle previsioni contenute nella lett. hh) dell’art. 2, D.P.R. n. 696/1996, infatti, le operazioni compiute nell’ambito di tale regime (ad eccezione delle prestazioni pubblicitarie e delle sponsorizzazioni) risultano esonerate da qualsiasi obbligo di certificazione ai fini IVA;
  2. del regime forfettario speciale di cui all’art. 86, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in forza del quale le sole Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) dal 1° gennaio 2026 (o dall’esercizio che si chiude nel corso del 2026 per i soggetti con esercizio sociale a “cavallo”) possono, secondo quanto stabilito dal comma 8 del citato art. 86 e della medesima lett. hh), art. 2, D.P.R. n. 696/1996 in precedenza richiamata (si vedano il proposito le modifiche apportate dal comma 2 dell’art. 5 del recente D.Lgs. n. 186/2025), godere dell’esonero da qualsiasi obbligo di certificazione ai fini IVA in relazione alle operazioni effettuate.

La fattispecie di esonero prevista dal regolamento D.P.R. n. 696/1996

«Art. 2 […] lett. hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all’art. 86 del Codice del Terzo settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Va, infine, rilevato come in relazione a talune operazioni commerciali poste in essere dagli enti di tipo associativo nei confronti dei propri associati con riferimento allo svolgimento di attività conformi agli scopi istituzionali, gli stessi possano godere, in presenza di ben specifici requisiti di tipo statutario, della decommercializzazione ai fini IVA recata dall’art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (disposizione in un primo tempo abrogata dal D.L. n. 146/2021 ma poi mantenuta in vita fino al 1° gennaio 2036 ad opera del richiamato D.Lgs. n. 186/2025). Anche per questi proventi, laddove gli stessi vengano incassati attraverso sistemi di pagamento elettronico (tipo il POS) non sussisterebbe ovviamente alcun obbligo di collegamento data l’assenza di un registratore telematico valido ai fini fiscali.

Per quanti, invece, non possono usufruire di detti regimi fiscali agevolati e devono quindi soggiacere alle ordinarie regole di certificazione ai fini IVA in relazione ai proventi commerciali conseguiti, occorrerà procedere secondo le indicazioni di seguito descritte.

Le indicazioni della Guida dell’Agenzia delle Entrate

Con la Guida pubblicata lo scorso 20 febbraio, l’Agenzia fornisce indicazioni utili al rispetto del nuovo obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, chiarendo il meccanismo previsto e fornendo spunti organizzativi che possano semplificare il processo.

Le informazioni di carattere generale

Strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioniI registratori telematici (di seguito, “RT”) e la procedura web “Documento Commerciale on line” (a questi strumenti si affiancheranno, presumibilmente entro la fine dell’anno 2026 e dal 2027, anche le c.d. soluzioni software regolamentate dal Provvedimento direttoriale 7 marzo 2025).
Strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegatiOgni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme on line, App e analoghe), mediante i quali l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti. Nel prosieguo della guida, tutte le tipologie degli strumenti di pagamento elettronico, sia di tipo fisico che di tipo virtuale, sono indicate per semplicità con il termine “POS”.
Modalità di associazione tra i 2 strumenti di certificazione e pagamentoIl sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso un’apposita funzionalità messa a disposizione all’interno del portale web “Fatture e Corrispettivi”.
Funzionalità di verifica dei POS attiviPer facilitare l’esercente, la nuova funzionalità espone l’elenco dei POS di cui risulta titolare, sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari trasmettono mensilmente all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo alla data delle operazioni di pagamento elettronico (ad esempio, i pagamenti effettuati nel mese di gennaio vengono comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari entro il 28 febbraio).
POS fisiciTutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i c.d. SoftPOS, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
POS virtualiGli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.
Indicazione mezzo di pagamentoAl momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.). L’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, art. 11, D.Lgs. n. 471/1997.

La Guida fornisce poi i seguenti chiarimenti operativi in relazione ai seguenti aspetti:

  • più contratti di convenzionamento: nel caso in cui l’esercente abbia stipulato 2 contratti di convenzionamento diversi con l’Acquirer cioè il soggetto con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare 2 collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer;
  • collegamento multiplo: il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT. Per ogni collegamento tra RT e POS, l’esercente deve inoltre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i 2 strumenti vengono utilizzati;
  • soggetti titolati ed effettuare il collegamento: tutte le operazioni relative all’obbligo di collegamento dei POS agli RT possono essere effettuate sia dagli esercenti sia dai soggetti ai quali hanno conferito la delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per quanto riguarda, invece, il collegamento dei POS alla procedura web “Documento Commerciale on line”, poiché l’utilizzo di questa procedura non è delegabile, le operazioni di collegamento potranno essere effettuate solamente dall’esercente.

Casi di esclusione e casi misti

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi:

  • certificati mediante distributori automatici (c.d. vending machine);
  • quelli relativi alla cessione di carburante;
  • quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico;
  • esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

N.B. L’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento.

N.B. Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.

Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.– Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.– L’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

Vediamo gli esempi contenuti nella citata Guida con la quale l’Agenzia spiega come comportarsi nel caso delle situazioni “miste” in precedenza descritte.

ESEMPIO 1 – Guida Agenzia delle Entrate

L’esercente A gestisce una tabaccheria e utilizza un unico POS per incassare:

  • i corrispettivi di vendite che non richiedono l’emissione di un documento commerciale (ad esempio: tabacchi, giochi e lotterie);
  • i corrispettivi di vendite che richiedono l’emissione del documento commerciale (penne, matite, caramelle, ecc.).

In questo caso, l’esercente deve comunque registrare il collegamento tra il POS utilizzato per l’incasso delle vendite e il registratore utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

L’utilizzo del POS anche per l’incasso di vendite di tabacchi, giochi e lotterie, vendite per le quali non è obbligatorio emettere il documento commerciale, infatti, non fa venir meno l’obbligo del collegamento.

ESEMPIO 2 – Guida Agenzia delle Entrate

L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza 2 POS:

  • un POS dedicato alle vendite che richiedono l’emissione di un documento commerciale (caramelle, accessori per auto, ecc.);
  • un POS utilizzato esclusivamente per il rifornimento di carburante, operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione di un documento commerciale.

In questa situazione, l’esercente deve registrare solo il collegamento tra il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale e il registratore di cassa telematico.

Il POS impiegato esclusivamente per i pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve infatti essere obbligatoriamente collegato, anche se nella procedura web di collegamento compare nell’elenco degli strumenti di pagamento disponibili. L’esercente può dichiarare in procedura l’utilizzo esclusivo del POS per le operazioni esonerate e successivamente la procedura non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.

Termini per l’adempimento: si parte dal 5 marzo 2026

La prima (e più consistente) comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo 2026, relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026. Come detto la disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento è stata comunicata con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate in data appunto 5 marzo.

A partire, quindi, da tale data di messa a disposizione della procedura web:

  • gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo (quindi fino al 20 aprile 2026) per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026;
  • relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS;
  • a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.

Alcuni casi in cui si rende necessario l’aggiornamento dei collegamenti:

  • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso;
  • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso;
  • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso;
  • dismissione di un POS o di un RT.

ESEMPIO 3 – Fase di avvio (Guida Agenzia delle Entrate)

L’esercente al 1° gennaio 2026 è già in possesso di uno o più POS, o ne entra in possesso nel corso del mese di gennaio 2026.

Quando deve effettuare il collegamento?

L’obbligo di collegamento dei POSattivi nel mese di gennaio 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell’apposita procedura web dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. I collegamenti registrati entro tale termine riporteranno “gennaio 2026” come data di collegamento.

ESEMPIO 4 – A regime (Guida Agenzia delle Entrate)

L’esercente il 19 marzo 2026 entra in possesso di un nuovo POS.

Quando deve effettuare il collegamento?

L’obbligo di collegamento di un POSattivato nel mese di marzo 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 e il 31 maggio 2026 riporteranno “marzo 2026” come data di collegamento.

ESEMPIO 5 – A regime (Guida Agenzia delle Entrate)

L’esercente nel mese di settembre 2026 sposta il POS attivato il 19 marzo in un altro negozio e lo collega ad un altro RT.

Quando deve effettuare il collegamento?

In questo caso l’esercente deve prima eliminare il precedente collegamento e poi registrare il nuovo collegamento. L’obbligo è rispettato se la registrazione è effettuata tra il 6 ed il 30 novembre 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 30 novembre 2026 riporteranno “settembre 2026” come data di collegamento.

Sempre sul sito dell’Agenzia, sono poi consultabili le FAQ dedicate a diversi argomenti quali, ad esempio, la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il POS esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento.

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