Da rendere disapplicabile la regola del “ringiovanimento” dell’avente causa in caso di aggregazione di società esterne al gruppo

La riforma fiscale ha profondamente modificato la disciplina della circolazione dei tax assets nelle operazioni straordinarie, introducendo regole uniformi e nuove limitazioni, tra cui il meccanismo del “ringiovanimento”. Tale previsione, volta a contrastare fenomeni elusivi, può però determinare effetti restrittivi anche in operazioni prive di finalità abusive. Permangono quindi incertezze applicative, con la possibilità di ricorrere all’interpello per la disapplicazione delle regole.

Assonime, con la corposa Circolare n. 6 del 12 marzo 2026, ha approfondito uno degli interventi di maggior rilievo attuati nell’ambito della riforma fiscale, ovverosia quello concernente la disciplina della circolazione dei tax assets (perdite fiscali riportabili, eccedenze di interessi passivi ed eccedenze di ACE) nell’ambito delle operazioni di carattere straordinario. 

Com’è noto, il D.Lgs. n. 192/2024, e successivamente il D.L. n. 84/2025, in (parziale) attuazione dei criteri direttivi stabiliti dalla Legge delega, hanno profondamente modificato tale disciplina. Le principali novità riguardano, in estrema sintesi: 

  • l’omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni cui soggiace il riporto dei tax assets in caso di aggregazioni, siano esse derivanti dal trasferimento del controllo con contestuale modifica dell’attività principale esercitata, da fusioni societarie oppure da scissioni; 
  • l’estensione dell’applicazione delle limitazioni al riporto dei tax assets ai conferimenti d’azienda; ovviamente con riguardo alle posizioni fiscali soggettive di pertinenza della società conferitaria, non trasferendosi, in sede di conferimento, quelle facenti capo al soggetto conferente; 
  • l’introduzione della possibilità di prendere a riferimento come limite quantitativo al riporto dei tax assets il valore corrente del patrimonio netto, se tale valore è assistito da una relazione giurata di stima. In assenza occorre continuare a far riferimento, come in passato, al valore contabile dello stesso; 
  • la disapplicazione delle limitazioni in caso di aggregazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo

Tali novità sono applicabili alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Tuttavia, il nuovo regime in tema di circolazione delle perdite infragruppo si applica alle perdite conseguite a partire dal periodo di imposta di entrata in vigore del decreto, ossia – per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare – dal 2024. 

Con particolare riguardo alla disapplicazione delle limitazioni in caso di aggregazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo, il D.M. 27 giugno 2025, recante l’attuazione di tali disposizioni, prevede all’art. 5 che in caso di fusione tra 2 o più società all’avente causa è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione mentre nel caso di fusione tra 2 o più società che non appartengono tutte allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo dell’avente causa decorre dalla data di efficacia della fusione. Nel caso di scissione, invece, alla società beneficiaria è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla stessa beneficiaria; nel caso di scissione in cui la scissa e la beneficiaria non appartengono allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione. La regola del “ringiovanimento” si applica anche alla conferitaria di un conferimento d’azienda. Con riguardo alle operazioni di scissione e di conferimento, tuttavia, viene opportunamente previsto che, in deroga a quanto precede, nel caso in cui l’avente causa sia una società di nuova costituzione, a essa viene attribuita la stessa anzianità della società scissa o conferente

Il Legislatore ha inteso, in tal modo scongiurare ipotesi di aggiramento delle limitazioni al riporto delle perdite attraverso l’aggregazione (fiscalmente neutrale) tra una società appartenente al gruppo, priva di perdite, e un soggetto esterno al gruppo che produce redditi imponibili. Infatti, se l’avente causa di detta aggregazione avesse ereditato l’anzianità dal soggetto già appartenente al gruppo, la successiva aggregazione con un’altra società appartenete al gruppo, cui facessero capo tax assets riportabili, godrebbe dell’esenzione dall’applicazione della limitazione al riporto degli stessi.  

Ai sensi del citato art. 5, D.M. 27 giugno 2025, invece, all’avente causa dell’aggregazione tra una società appartenente al gruppo, priva di perdite, e un soggetto esterno al gruppo che produce redditi imponibili viene attribuita un’anzianità che decorre dall’efficacia giuridica dell’aggregazione di talché, in caso successiva aggregazione con un’altra società appartenete al gruppo, cui fanno capo tax assets riportabili maturati prima di tale data, risulteranno applicabili le limitazioni ordinariamente previste. 

Assonime, a tal riguardo, ha sottolineato la natura particolarmente restrittiva della previsione richiamata evidenziando come in caso questa possa determinare un duplice effetto negativo in caso di mancato superamento dei test in sede di aggregazione tra una società appartenente a un gruppo una società esterna, laddove una di queste fosse titolare di tax assets riportabili. Da un lato, la falcidia delle perdite e delle altre posizioni soggettive che non potranno essere oggetto di riporto da parte dell’avente causa. Dall’altro, il “ringiovanimento” di quest’ultimo che determina il venir meno della preesistente natura “infragruppo” delle perdite di cui sia titolare altro soggetto in sede di un’eventuale successiva aggregazione.  

Tale disciplina, inoltre, – come rilevato da Assonime – determina effetti ultronei rispetto all’obiettivo di contrastare l’aggiramento dei test attraverso sequenze negoziali che sfruttino l’anzianità di gruppo di soggetti intermedi. Il “ringiovanimento”, infatti, opera “a cascata” con riguardo a tutti gli aventi causa di operazioni intercorse con il soggetto appartenente al gruppo che ha incorporato un soggetto estraneo al perimetro del gruppo stesso.  

Altro aspetto di non trascurabile interesse concerne la possibilità di disapplicare la regola del “ringiovanimento” attraverso la presentazione di apposita istanza di interpello. Sul punto Assonime, evidenzia come la questione sia connotata da forti incertezze, posto che sul punto vi sarebbe una posizione negativa dell’Agenzia delle Entrate non ancora resa pubblica. Tanto premesso, viene sottolineato come, tuttavia, andrebbe considerato che possono verificarsi casi in cui la scelta di una determinata sequenza negoziale rispetto a un’altra non permette affatto di conseguire particolari vantaggi tributari. Assonime propone il seguente esempio: «Si assuma che A controlli fin dalla sua costituzione B, che B sia una società redditizia e che A sia titolare di perdite pregresse infragruppo (rispetto a B). A questo punto B, per motivi gestionali, si trova a doversi aggregare con una società X new entrant, esterna al gruppo, e poi a fondersi con A. La regola di ringiovanimento imporrebbe di attribuire a B l’anzianità di X e, quindi, in sede di successiva fusione con A, di applicare i test sulle perdite di tale società (che non potrebbero più considerarsi infragruppo) con l’effetto, in caso di mancato superamento del test, di renderle non più riportabili. A questo punto sarebbe auspicabile che in sede di interpello disapplicativo fosse possibile dimostrare che B, ancor prima e a prescindere dall’aggregazione con X, avrebbe avuto una capacità reddituale tale da assorbire le perdite di A qualora si fosse proceduto preliminarmente alla fusione tra A e B. La fase di preliminare fusione tra B e X, in un caso del genere, potrebbe non considerarsi strumentale allo sfruttamento delle perdite di A (con i redditi di X), dal momento che tali perdite avrebbero già trovato capienza negli utili futuri di B (ossia della società fusa nella seconda fase), rendendo così priva di giustificazione l’applicazione di un meccanismo che intende colpire proprio tale strumentalizzazione».  

Evidentemente, sul piano logico e sistematico, la specifica regola antielusiva sul ringiovanimento dell’anzianità di partecipazione al gruppo in presenza di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali dovrebbe poter essere disapplicata in fattispecie analoghe a quella esemplificata da Assonime. Alla luce di ciò, l’Associazione auspica, condivisibilmente, un intervento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate volta a riconsiderare la propria posizione negativa, specificando, semmai, i fatti e le circostanze che potrebbero essere valorizzati ai fini di ritenere sussistenti i presupposti per ottenere la disapplicazione del “ringiovanimento”.  

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Torna in alto