Estesa la non imponibilità IVA dei trasporti internazionali di beni

La disciplina IVA dei trasporti internazionali è stata ridefinita, limitando la non imponibilità ai servizi resi direttamente a specifici soggetti (esportatore, importatore, destinatario), in linea con la giurisprudenza UE. Le recenti modifiche normative hanno tuttavia riaperto l’ambito applicativo, includendo anche prestazioni rese tramite intermediari e potenzialmente i subtrasporti.

L’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, qualifica, tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 69, D.P.R. n. 633/1972.

L’ambito applicativo di tale ipotesi di non imponibilità è stato limitato dall’art. 5-septies, D.L. n. 146/2021, al fine di recepire la posizione della Corte di Giustizia UE resa nella causa C-288/16 del 29 giugno 2017 in merito all’interpretazione dell’art. 146, par. 1, lett. e), della Direttiva n. 2006/112/CE.

I giudici unionali hanno stabilito che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica a una prestazione di servizi relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove i predetti servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Dalla sentenza in esame emerge che la finalità dell’esenzione è quella di garantire che siano tassati presso il luogo di destinazione sia i beni destinati al di fuori dell’UE, sia le connesse prestazioni di trasporto. Secondo la Corte europea, al fine di rientrare nell’ambito dell’esenzione, tali ultimi servizi, tuttavia, non solo devono contribuire all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione di beni, ma devono anche essere forniti direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni.

In passato, l’Amministrazione finanziaria aveva fornito un’interpretazione estensiva dell’anzidetto regime di non imponibilità, attesa anche la formulazione ampia della previgente disposizione e l’assenza di giurisprudenza unionale sul punto. In particolare, erano stati annoverati tra i servizi non imponibili ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, sia i servizi resi dai vettori principali, sia i servizi di trasporto di beni in esportazione effettuati da terzi trasportatori cui i servizi medesimi sono affidati dagli stessi vettori principali (risoluzione n. 412019/1977 e circolare n. 26/1979).

L’adeguamento dell’ordinamento interno alle indicazioni fornite dai giudici unionali è avvenuto a opera del citato art. 5-septies, D.L. n. 146/2021, che con il nuovo comma 3 dell’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, ha previsto che la non imponibilità è esclusa per i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore e dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi indicati nel n. 4) del comma 1 dell’art. 9, vale a dire i servizi di spedizione dei beni in esportazione, transito e importazione, temporanea o definitiva, nonché quelli relativi a operazioni doganali.

In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali rientrano nel regime di non imponibilità solo se rese nei confronti dei soggetti sopra indicati. Di contro, come precisato dalla circolare n. 5/E/2022 (par. 3), devono essere assoggettate a IVA, ad esempio, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, a un vettore terzo (cd. subvezione). A tal fine, il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, operato una distinzione tra i trasporti resi da un vettore in base a un contratto di subtrasporto o subvezione, vale a dire i trasporti nei quali figura come committente un soggetto che a sua volta riveste il ruolo di vettore nei confronti del proprietario della merce, e i trasporti nei quali, invece, il vettore presta il servizio nei confronti di un soggetto che figura come parte di un contratto di spedizione con il proprietario della merce, cioè di un contratto con il quale tale ultimo soggetto ha conferito un mandato senza rappresentanza per la conclusione del contratto di trasporto.

Tuttavia, non è sempre semplice individuare con ragionevole certezza la disciplina IVA applicabile nelle singole situazioni, essendo piuttosto incerto il confine tra i contratti di trasporto effettuati in base a un mandato senza rappresentanza e i contratti di trasporto caratterizzati semplicemente dal ricorso, da parte del vettore, a un altro vettore che esegue materialmente il servizio.

Al fine di risolvere questa incertezza, l’art. 12, D.Lgs. n. 186/2025, ha modificato l’art. 9, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che le prestazioni di trasporto internazionali di beni, non imponibili IVA, non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al n. 4) del comma 1, anche se resi da intermediari.

La novità, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, intende ampliare l’ambito applicativo della non imponibilità, nel contesto, però, di una disposizione che esclude l’applicazione del beneficio in oggetto.

Pertanto, nonostante l’ambiguità della nuova norma, i servizi di trasporto non imponibili ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, dovrebbero essere quelli resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni e al prestatore dei servizi di cui al n. 4), senza che assuma rilievo la circostanza che nella prestazione dei servizi intervengano intermediari.

Sulla reale portata innovativa della modifica normativa, Assonime, con la circolare n. 3/2026, ha affermato che il riferimento agli “intermediari” dovrebbe comprendere tutti gli operatori che si pongono all’interno di una catena di prestatori, nella quale il primo soggetto esegue la prestazione, e cioè il trasporto, non direttamente al beneficiario del servizio, ma a un committente che, a sua volta, rende il servizio a tale beneficiario o, magari, ad altro soggetto interposto. La parola “resi” dovrebbe significare che i trasporti non imponibili sarebbero tutti quelli caratterizzati dalla circostanza che il primo committente, vale a dire il beneficiario del trasporto, non riceve la prestazione direttamente dal suo contraente, ma da un vettore incaricato da questi o da altro intermediario.

La nuova formulazione dell’art. 9, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, permetterebbe, quindi, di considerare non imponibili anche le prestazioni di subtrasporto o di subvezione che l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto escluse dal beneficio a seguito del recepimento della sentenza della Corte europea di cui alla causa C-288/16.

Infine, riguardo alla decorrenza della novità, in base all’art. 15, D.Lgs. n. 186/2025, la modifica ha effetto dal 13 dicembre 2025 (giorno successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 186/2025).

Di conseguenza, assumendo rilevanza le prestazioni effettuate a decorrere da tale data, occorre avere riguardo ai parametri che individuano il momento impositivo ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972.

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