I controlli fiscali in corso di svolgimento in tema di superbonus, bonus edilizi e correlati crediti fiscali, che hanno per oggetto l’attività dei General Contractor, vedono le contestazioni erariali fondarsi su un malinteso ruolo del “coordinatore generale”, stranamente equiparato agli amministratori di condominio.
Il tema del recupero dei crediti fiscali da bonus edilizi ex art. 121, DL. n. 34/2020, segnatamente con riguardo all’operatività dei General Contractor che hanno operato nel mondo del superbonus e dei bonus minori, acquisendo i crediti fiscali emergenti dalle operazioni edilizie agevolabili, specialmente a mezzo di sconto in fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), DL. n. 34/2020, richiede di sollevare un primo velo sulle possibili direttrici che i controlli erariali potranno di qui in avanti perseguire. Per quanto la stagione dei controlli fiscali riguardanti la materia in esame è appena agli inizi e i suoi sviluppi siano, quantomeno in parte, a oggi non prevedibili, nondimeno una direttrice di contestazione pare già ora potersi delineare con chiarezza; e a essa il presente elaborato farà riferimento, per proporre le più opportune riflessioni e quale argomento di critica.
Premesso che il ruolo del General Contractor nella materia qui d’interesse è duplice, ossia, sul piano civilistico, quello di essere “l’interlocutore unico” tra i committenti dei lavori edili (normalmente, i condomini) da un lato, e l’insieme delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici che realizzano le opere edili, nonché dei professionisti coinvolti (progettisti, direttori dei lavori, asseveratori tecnici, vistatori), dall’altro; nonché, sul piano fiscale, essenzialmente quello di “ribaltare” ai committenti con un’unica fattura, di solito corredata da sconto in fattura, i costi delle opere realizzate dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, nonché delle prestazioni professionali dei vari professionisti che hanno operato al riguardo; tanto premesso, una prima direttrice di potenziale contestazione erariale attiene al corrispettivo per lo svolgimento di attività di “coordinamento generale” da parte dei General Contractor, che l’Amministrazione finanziaria non ammette quale componente della spesa agevolabile. Al riguardo,l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, sottolineato, nei suoi atti di prassi, che non è permesso al General Contractor includere nelle sue fatturazioni unitarie, tra le spese agevolabili idonee a generare crediti fiscali, il proprio compenso per lo svolgimento dell’attività di “mero coordinamento” delle predette imprese e dei predetti professionisti. Secondo le Entrate, infatti (circolare n. 23/E/2022, par. 6.1, pag. 109), se da un lato il General Contractor può correttamente concedere lo sconto in fattura in relazione alle sue prestazioni, operative o professionali, direttamente poste in essere a favore dei committenti, dall’altro lato e al contrario, nello svolgere la sua attività di mero “coordinamento generale” di altri soggetti, «l’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, non rientra tra le spese ammesse al Superbonus trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato». Per le Entrate, infatti, «non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili». Al riguardo, l’atto di prassi giustifica la sua conclusione in forza di quanto segue:«si rileva che con la circolare n. 30/E del 2020 è stato confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione».
Le Entrate sostengono, così, che la “quota di compenso” per l’attività di semplice “coordinamento” del General Contractor non può confluire nel quantum che genera detrazione e quindi rappresentare credito d’imposta cedibile: con la conseguenza che la “porzione” del credito d’imposta maturato in capo al General, avente a oggetto la “percentuale di ricarico” che il medesimo General ha incluso nella sua fatturazione con sconto in fattura, quale suo corrispettivo per il coordinamento dell’agire altrui, darebbe allora vita a un credito inesistente ex art. 1, comma 1, lett. g-quater), D.Lgs. n. 74/2000, suscettibile di essere recuperato a tassazione direttamente in capo ai committenti, nonché in capo al General Contractor stesso come “concorrente nella violazione” in dolo o colpa grave, che risponde in solido del debito d’imposta dei committenti stessi (ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020); e con applicazione delle gravose sanzioni del 100% dell’importo del credito richiamato a tassazione, ex art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997.
Tale lettura non può essere condivisa, perché poggia su una malintesa comprensione del ruolo del “coordinatore generale” derubricato a ruolo ancillare, quando invece esso è ruolo essenziale ai fini non solo del decollo, ma anche della realizzazione e della conclusione delle operazioni edilizie agevolabili.
Invero, è regola generale, costantemente ribadita negli atti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, che in tanto una spesa possa dirsi detraibile, in quanto sia strettamente collegata alla realizzazione degli interventi (cfr. per tutte, circolare n. 17/E/2023). Interpretando il concetto anche nella misura più restrittiva possibile, potrà dirsi che una spesa sarà “strettamente collegata” agli interventi agevolabili allorché il suo sostenimento sia conditio sine qua non per l’avvio, la prosecuzione, il buon fine delle opere: così, esemplificando nella maniera più elementare, potrà dirsi che la spesa per la collocazione del ponteggio sarà “strettamente connessa” alle opere perché, senza un’impalcatura esterna, le maestranze non potranno accedere e operare in cantiere; e allo stesso modo la spesa per una perizia geologica potrà dirsi indispensabile, in dati casi, per verificare se il terreno sia idoneo a tollerare determinate tipologie di interventi antisismici.
Ora, nella circolare n. 30/E/2020, che costituirebbe il rifermento ermeneutico delle Entrate sul tema, alla risposta 4.4.1 si prende posizione soltanto sul compenso straordinario dell’amministratore di condominio, che non viene considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, suscettibile di giustificare né sconto in fattura né di cessione del credito, perché tale compenso non sarebbe caratterizzato «da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio».
Successivamente, tra gli altri, è la risposta a interpello n. 480/E/2021 a ritenere tale chiarimento «estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione».
Ora, l’equiparare, da parte delle Entrate, un General Contractor che operi in maniera professionale come soggetto economico, con struttura, con personale, con competenze nel coordinare e gestire una pluralità di operatori nell’edilizia e un insieme di professionisti dedicati a operazioni complesse, a un semplice amministratore di condominio che il Codice civile ammette a un compenso extra per i lavori straordinari condominiali, significa confondere in maniera del tutto arbitraria e priva di fondamento il ruolo del General, indispensabile nella materia, con il ruolo previsto ex lege in capo al semplice amministratore condominiale, rappresentante dei condòmini; con la conseguenza che lo stesso reputare il compenso spettante al General, operatore economico senza cui l’operazione non si svolge, come equivalente, in termini di funzione, al compenso che per legge potrebbe nel caso spettare – laddove deliberato – al mero mandatario dei condòmini, rappresenta un autentico abbaglio, privo di giustificazione concreta e razionale. Quand’anche si volesse convenire che il pagamento del compenso extra deliberato a favore dell’amministratore condominiale non costituisca conditio sine qua non per lo svolgimento delle opere agevolabili, coltivare qualche dubbio sull’analoga conclusione, disinvoltamente estesa al General Contractor, pare più che legittimo.
