Il passaggio generazionale attraverso la donazione delle partecipazioni

La sopravvivenza e la crescita delle aziende familiari, che costituiscono il tessuto economico fondamentale del nostro Paese, è messa a dura prova non solo dalla attuale crisi economica, ma più in generale quando viene il momento del passaggio generazionale.

La pianificazione da questo punto di vista riveste pertanto un ruolo fondamentale, potendo diventare un vero e proprio punto di forza volto al consolidamento o addirittura al rilancio dell’azienda o potendo invece costituire l’innesco del declino della stessa.

Innanzitutto definiamo dal punto di vista economico-giuridico il “passaggio generazionale d’impresa” come l’insieme di operazioni idonee a garantire la successione, inter vivos o mortis causa, nell’esercizio, diretto o indiretto, dell’impresa.

Le modalità con cui si può perfezionare l’operazione sono molteplici e comprendono sia l’ipotesi di circolazione dell’azienda che di circolazione di partecipazioni, nelle diverse forme possibili (conferimento, donazione, …).

In questo scenario l’attività del consulente diviene pertanto fondamentale, dovendo sostanziarsi nella scelta della modalità operativa più consona che tenga conto tanto degli aspetti fiscali quanto di quelli “personali/familiari”.

Fra le diverse operazioni che possono essere poste in essere, vi è la donazione delle partecipazioni societarie.

A livello di fiscalità diretta, il primo distinguo fondamentale attiene la qualifica soggettiva di colui che effettua la donazione:

  • se è soggetto imprenditore e le partecipazioni sono detenute nell’esercizio di impresa, la donazione perfeziona l’ipotesi di “destinazione a finalità estranee” di un bene d’impresa e quindi costituisce ricavo ai sensi dell’art. 85 Tuir se la partecipazione era iscritta nell’attivo circolante ovvero plusvalenza ex art. 86 Tuir se era iscritta nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie. In quest’ultimo caso un regime di maggior favore è possibile laddove il donante possieda i requisiti per l’applicazione del regime di participation exemption di cui all’art. 87 Tuir.

Rispetto alla donazione d’azienda, per la quale è previsto un regime di neutralità fiscale, la donazione di partecipazioni detenuta da soggetto imprenditore costituisce invece una fattispecie realizzativa.

  • se è soggetto persona fisica che detiene le partecipazioni non in regime di impresa, la relativa donazione non è tassabile, in quanto ai sensi dell’art. 67 Tuir la tassazione colpisce esclusivamente le cessioni a titolo oneroso.

Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 in tema di imposta sulle successioni e donazioni, la donazione di partecipazioni societarie gode di un regime di favore, come peraltro la donazione d’azienda, laddove siano rispettate le condizioni previste dalla norma.

Il regime si applica infatti solo se c’è un rapporto di coniugio o di discendenza tra donante e avente causa ed è inoltre necessario distinguere tra partecipazioni in società di capitali e di persone.

Nel primo caso l’esenzione spetta solo se si tratta del trasferimento di partecipazioni “…mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1, n. 1), del Codice civile” : non è necessario che il pacchetto trasferito sia di controllo, ma è sufficiente che il trasferimento realizzi o integri il controllo in capo al beneficiario (circolare n. 3/E/2008, risoluzione n. 446/E/2008).

Nel caso di partecipazioni in società di persone, il tenore letterale della norma e le indicazioni dell’Agenzia portano a concludere che l’imposizione non si realizzi mai, indipendentemente dall’entità del pacchetto partecipativo trasferito.

E’ però necessario che gli aventi causa mantengano un periodo di possesso minimo di 5 anni di detenzione del controllo della società (da rendere con apposita dichiarazione contestuale all’atto di donazione), pena il pagamento dell’imposta nella misura ordinaria, unitamente a sanzioni ed interessi, qualora la condizione venga meno.

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