Dichiarazione precompilata: come si accede e cosa si vede?

Proviamo a fare un viaggio sul sito dell’Agenzia delle entrate per comprendere quali informazioni può trarre, ai primi giorni di febbraio, un normale contribuente; le informazioni si rinvengono nell’area dedicata al modello 730/2015.

Innanzitutto viene precisato che il modello interesserà i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014. Ulteriormente, il modello viene predisposto anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014. Nulla, invece, verrà predisposto se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.

La dichiarazione si fonderà sulle seguenti informazioni

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica;
  • i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Il modello viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin. Qui le indicazioni si fermano, mentre le istruzioni per la compilazione del modello 730 specificano che vi sono ulteriori modalità visibili sul sito. E’ evidente che il tema riguarda l’accesso ai dati da parte del sostituto di imposta che esercita assistenza fiscale, dei CAF o dei professionisti incaricati; probabilmente, tali funzionalità debbono ancora superare le possibili obiezioni del Garante della privacy, che potrebbe ostacolare l’accesso a dati sensibili (quali appunto i redditi) in mancanza delle necessarie garanzie di riservatezza per il contribuente. Comunque sia, una volta che si è fatto accesso, è possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato;
  • l’esito della liquidazione;
  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.

Appare possibile, però, che qualche cosa vada storto, poiché si evince che, ove le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultino incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Ad esempio, si comprende che non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

Ora, si era compreso che la grande rivoluzione proposta dalle Entrate fosse quella di rendere sostanzialmente indipendente il contribuente nella redazione della dichiarazione, quanto meno nelle ipotesi maggiormente frequenti; sapevamo che il pieno regime (ad esempio per le spese mediche) si potrà raggiungere solo nel giro di un paio d’anni, ma ora si apprende che anche le informazioni già note potrebbero essere “incomplete” oppure “incongruenti”.

Ci si potrebbe attendere che tutto ciò sia frutto di una giusta cautela, che potrebbe essere facilmente dissolta con una semplice conferma delle informazioni, anche al fine di superare la fase del controllo formale, quanto meno nelle ipotesi di invio diretto o per il tramite del sostituto di imposta. Così non è, posto che durante Telefisco è stato affermato che l’esclusione dal controllo formale, … , opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata … Se l’onere  … è stato inserito nel prospetto separato …, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata “accettata senza modifiche” e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

Vi sarà allora da comprendere quali saranno i criteri con cui le informazioni verranno giudicate incomplete oppure incongruenti; ad esempio, se l’anno precedente il contribuente ha indicato per errore un importo inferiore di interessi, mentre per il 2014 la segnalazione della cifra è corretta, perché non si può dare la possibilità, previa conferma, di considerare la precompilata come dichiarazione senza rettifiche?

Sembra di assistere all’azione del famigerato “Ufficio complicazioni affari semplici” che, se mai ve ne fosse bisogno, rischia di rendere poco appetibile l’intera procedura.

 

 

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