Unico 2015: deduzione interessi passivi

L’art. 1, comma 33, lettera i) della Legge 244/2007, (legge Finanziaria 2008), ha apportato delle modifiche alle regole relative alla deducibilità degli interessi passivi.

In particolare, è stato riformulato l’art. 61 del TUIR, introducendo un regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF diverso da quello adottato per i soggetti IRES. L’art. 61 va pertanto applicato alle imprese individuali, alle imprese familiari e coniugali e alle società di persone. Per tali soggetti si adopera il criterio del pro-rata generale; inoltre, essi possono dedurre gli interessi passivi nel rispetto del principio di inerenza di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.

Inoltre, è stato sostituito l’art. 96, TUIR, prevedendo un nuovo meccanismo per il calcolo degli interessi passivi deducibili per i soggetti IRES basato sui valori del conto economico. Gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta, non capitalizzati, possono essere dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati e, per la parte eccedente, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica. Per “risultato operativo lordo” si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione previsti dalle lettere A e B dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. In base al comma 3 dell’art.96 assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, aventi natura finanziaria, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di leasing, dall’emissione di prestiti obbligazionari o emissione di titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Per espressa previsione normativa, tale meccanismo di calcolo dell’ammontare degli interessi indeducibili è inapplicabile nei confronti di: banche e altri soggetti finanziari – imprese di assicurazione – società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi – società consortili costituite per l’esecuzione dei lavori pubblici – società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici. L’Agenzia delle Entrate ritiene che tale elenco sia tassativo. Non sono però escluse le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in società industriali o commerciali, esercenti attività diversa da quelle creditizie o finanziaria, ossia le società holding industriali. I soggetti che aderiscono al consolidato nazionale determinano il 30% del proprio ROL e lo confrontano con i propri interessi passivi netti. L’eventuale quota indeducibile di interessi passivi di un soggetto costituisce un componente che potrebbe essere recuperato in diminuzione dal reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo “capiente” non totalmente sfruttato per la deduzione. Per i soggetti operanti con le Pubbliche Amministrazioni, è possibile considerare, tra gli interessi attivi rilevanti, anche quelli meramente virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della PA. La nuova formulazione del comma 7 dell’art. 102, TUIR, prevede che la quota di interessi impliciti nei canoni di leasing, desunta dal contratto, è soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 TUIR. La quota di interessi passivi deve essere quindi desunta dal contratto di leasing e non è calcolata secondo metodi forfetari. I prospetti di sintesi delle società di leasing spesso non evidenziano l’ammontare della quota di interessi dei canoni, quindi, sarà opportuno richiedere alla società di leasing il piano di ammortamento finanziario.

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