Voluntary: conto libero o conto dedicato?

Trasferire titoli e liquidità oggetto di emersione sullo stesso conto bancario o aprirne uno nuovo?

È questa una delle domande che molti si stanno facendo in questi, ultimi, convulsi giorni che precedono l’attuale scadenza del termine di presentazione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Proviamo a fare qualche riflessione sui pro e contro delle diverse possibili soluzioni, avendo riguardo anche alla decisione di rimpatriare in Italia o mantenere all’estero le attività finanziarie.

Per quanti hanno deciso o stanno decidendo di mantenere le attività all’estero occorre distinguere la situazione di quelli che lo hanno fatto (o lo stanno facendo) intestando i beni ad una fiduciaria italiana da quelli che, invece, hanno mantenuto (o stanno decidendo di mantenere) le attività su un conto direttamente a sé intestato.

Nel primo caso, al fine di poter perfezionare il cosiddetto rimpatrio giuridico dei beni, ottenendo i massimi sconti sulle sanzioni e l’affidamento alla fiduciaria del ruolo di sostituto d’imposta, con conseguente esonero del contribuente dall’obbligo di compilazione del quadro RW per gli anni successivi, sarà necessario sottoscrivere, per il tramite della fiduciaria, un nuovo conto presso la stessa banca estera nella quale si trovano le attività finanziarie o in altra banca estera scelta dal disclosante.

Le attività finanziarie potranno essere oggetto di investimento/disinvestimento ovvero di utilizzo per finalità di godimento personale anche prima del perfezionamento della procedura di emersione volontaria entro i limiti consentiti dal nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale. Sarà la fiduciaria a doversi occupare di gestire, da un punto di vista fiscale, le diverse tipologie di operazioni poste in essere verificando altresì la rilevanza delle stesse ai fini dell’applicazione della normativa sul monitoraggio fiscale e delle altre normative italiane.

Nel secondo caso le attività rimarranno depositate presso la stessa banca estera nella quale si trovavano prima dell’avvio della procedura di collaborazione volontaria; investimenti e/o disinvestimenti, così come eventuali altri utilizzi delle attività finanziarie, saranno autorizzati entro i limiti previsti dalle procedure interne delle singole banche e rimarranno a carico del contribuente tutti i conseguenti obblighi fiscali e di altra natura derivanti dall’esecuzione delle diverse tipologie di operazioni.

Qualora il disclosante intenda invece trasferire le attività oggetto di voluntary su una banca italiana dovrà in primo luogo verificare se l’istituto da lui prescelto è disponibile ad accogliere tali disponibilità e, in caso affermativo, acquisire informazioni sulla previsione o meno di un’operatività specifica.

Talune banche italiane, infatti, prevedono che le attività oggetto di emersione vengano depositate su un conto dedicato, sottoposto a specifici vincoli ovvero a restrizioni della ordinaria operatività almeno sino a quando la procedura di voluntary non verrà perfezionata attraverso il pagamento, a cura del contribuente, di imposte e sanzioni liquidate dall’Agenzia delle Entrate con invio di appositi F24.

Le citate restrizioni all’ordinaria operatività bancaria saranno oggetto di specifiche clausole contrattuali che il disclosante dovrà avere cura di leggere con attenzione prima di sottoscriverle per accettazione.

 

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