L’accantonamento delle imposte nel fondo rischi e oneri

Nella disciplina di bilancio gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire quei debiti aventi:

  • natura determinata;
  • esistenza certa o probabile;
  • il cui ammontare o la data di sopravvenienza  alla data di chiusura del bilancio risultano indeterminati.

Nell’ambito della determinazione delle imposte correnti di esercizio, queste, come noto, trovano la loro naturale collocazione all’interno del bilancio tra i debiti di natura tributaria. Alle imposte correnti di esercizio, tuttavia, possono affiancarsi delle somme afferenti, ad esempio, un accertamento tributario piuttosto che un contenzioso ancora pendente, le quali possono essere accantonate in apposito fondo del passivo come passività di esistenza probabile, il cui ammontare o data di sopravvenienza risultano, per l’appunto, indeterminabili.

Tali somme possono essere accantonate tra i fondi per rischi e oneri includendovi sia le imposte contestate che gli eventuali interessi più sanzioni. Nel caso in cui l’accertamento o l’eventuale ricorso diventi definitivo, quanto accantonato nel fondo rischi dovrà essere contabilizzato tra i debiti tributari certi. Viceversa, nel caso in cui il tutto si definisca a favore del contribuente, l’ammontare accantonato andrà girocontato ad una sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente. Vediamo nel dettaglio alcune casistiche.

La sottoscrizione di un processo verbale di constatazione (PVC) potrebbe comportare la definizione di una passività tributaria probabile oppure possibile. Nel primo caso, qualora le contestazioni effettuate dagli organi accertatori siano fondate e ove non si intenda proporre ricorso, sarà necessario stimare l’importo da corrispondere affinché venga accantonato nell’apposito fondo rischi. Viceversa, nel caso in cui l’impresa non fosse in grado di valutare la fondatezza della pretesa impositiva oppure non conosca le contestazioni mosse dall’ufficio accertatore, si troverebbe nell’impossibilità di poter stimare adeguatamente l’importo da accantonare e dovrà menzionare l’accaduto soltanto in nota integrativa.

Nel caso di notifica di un atto di accertamento l’impresa dovrà valutate le contestazioni mosse dall’ufficio e valutare o meno l’ipotesi di intraprendere la strada del ricorso. Nel caso di acquiescenza all’atto tributario l’impresa non potrà far altro che accantonare gli importi accertati tra i debiti tributari di natura certa; analoga sorte spetterà agli importi derivanti dalla notifica di una cartella di pagamento o di una sentenza sfavorevole passata in giudicato. Viceversa nel caso in cui l’impresa decida di impugnare l’atto impositivo e ove la passività fosse probabile e stimabile, gli amministratori dovranno valutare, prudenzialmente, il possibile esito del ricorso e accantonare il corrispondente importo tra i fondi rischi. Nel caso in cui la passività oggetto di accantonamento risulti improbabile o comunque non stimabile, gli amministratori forniranno le dovute indicazioni all’interno della nota integrativa.

 

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