Chiarimenti sulle modalità operative collegate al 730 precompilato

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 34/E/2015 di ieri, ha provveduto a chiarire ulteriori elementi collegati alle modalità operative attinenti alla dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730).

In particolare, in risposta a delle questioni prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale, ha affrontato i temi seguenti:

  •          Sanzione per visto di conformità;
  •          Modello 730 rettificativo;
  •          Tardività dei modelli.

In merito al primo punto, ossia alla sanzione per visto di conformità su dichiarazione infedele, l’Amministrazione finanziaria ha rilevato che tale sanzione risulta applicabile ove non trovi attuazione l’articolo 12-bis D.P.R. 602/1973.

Pertanto, ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 1 D.P.R. 129/1999, come modificato dall’articolo 3, comma 10, D.L. 16/2012, non è effettuata alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per somme inferiori a trenta euro. Tale limite, ha confermato l’Agenzia delle entrate, si applica, anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità, per le attività poste in essere a decorrere dalla data in cui la disposizione del D.L. 16/2012 citata acquista efficacia.

Di conseguenza, il limite dei trenta euro deve essere applicato, in ossequio al principio generale del “tempus regit actum” alle attività poste in essere dall’Amministrazione finanziaria a far tempo dall’1 luglio 2012, indipendentemente dall’annualità d’imposta alla quale tali azioni si riferiscono.

Per quanto riguarda il secondo punto affrontato, ossia la sanzione relativa alla presentazione del modello 730 rettificativo (o della comunicazione) entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata presentata assistenza, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il Caf, ovvero il professionista, è responsabile del pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa dello stesso.

In particolare, nel caso in cui il 730 rettificativo sia presentato tra il 7 luglio ed il 10 novembre, gli operatori specializzati sono identificati come i responsabili del pagamento dell’importo corrispondente della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, primo comma, lett. b), D.Lgs. 472/1997, se il versamento è effettuato anch’esso entro il 10 novembre. Non risulta, invece, applicabile la sanzione relativa alla tardività della dichiarazione.

Tale sanzione, infatti, troverà applicazione nel caso in cui il modello 730 originario sia stato presentato oltre il 7 luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. Laddove, inoltre, la dichiarazione tardiva sia successivamente rettificata dal Caf, o dal professionista, entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si deve aggiungere anche quella per visto infedele.

In merito all’ultimo punto affrontato, ossia la data di decorrenza della tardività del modello 730, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che per individuare il dies a quo occorre, in primis, verificare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga al 23 luglio per la trasmissione in via telematica, di cui al D.P.C.M. 26.6.2015.

Tenuto conto di tale proroga, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti da parte degli operatori specializzati, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il dies a quo decorre dal 23 luglio 2015, quale termine prorogato.

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