I poteri e doveri del collegio sindacale nella crisi d’impresa

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ha recentemente approvato la nuova versione dei Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, entrati in vigore lo scorso 30 settembre.  Il documento è un aggiornamento del testo pubblicato nel 2012 che suggerisce e raccomanda modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco, sia nella composizione collegiale che in quella monocratica del sindaco unico.

In questo filone si inserisce la norma di comportamento n. 11.2 relativa alle iniziative che il collegio sindacale può e deve intraprendere in caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo, soprattutto quando questi omette di adottare opportuni provvedimenti in situazioni acclarate di crisi per l’impresa. In questi casi, infatti, è il collegio sindacale che, ai sensi dell’articolo 2406 codice civile, dovrà prendere l’iniziativa, informando tempestivamente l’assemblea in merito allo stato di crisi e al comportamento adottato dall’organo amministrativo. Soprattutto nei casi in cui la crisi presenta aspetti di gravità tali da renderla irreversibile, il collegio sindacale, nel disinteresse dell’organo amministrativo, deve attivarsi per non incorrere nelle responsabilità civili (e penali) che derivano dalla propria inerzia, così come disciplinato dall’articolo 2407, comma 2, codice civile.

Nel dare avvio a tali iniziative, appare opportuno considerare quali siano le possibili conseguenze derivanti dall’intervento del collegio sindacale. Questi, infatti, nel rispetto delle funzioni di vigilanza ex articolo 2403 codice civile che è chiamato a svolgere, dovrà preventivamente analizzare la situazione e, nel caso dovesse emergere una difficoltà finanziaria o un andamento gestionale con risultati economici tali da pregiudicare la continuità aziendale, dovrà effettuare un’analisi approfondita e sollecitare l’organo amministrativo affinché adotti gli opportuni provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione di crisi. Le azioni dell’organo di controllo sono volte a monitorare la continuità aziendale, anche attraverso l’analisi di specifici indicatori, accertare la natura delle perdite e, più in generale, a vigilare affinché non vengano compiute operazioni rischiose con intento doloso, caratterizzate da una grave spregiudicatezza e imprudenza, con il solo intento di ritardare il dissesto economico-finanziario.

È solo di fronte all’inerzia degli amministratori o al caso in cui le misure adottate dovessero risultare inadeguate che il collegio sindacale, parametrando la misura di reazione alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurabili, dovrà attivarsi e convocare l’assemblea dei soci affinché questa, adeguatamente informata dallo stesso collegio sindacale, richieda agli amministratori di adottare quanto ritenuto necessario per il superamento della crisi o, in alcuni casi specifici, deliberi direttamente il da farsi (riduzione del capitale, ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento). Qualora, invece, l’assemblea non adotti nessun provvedimento, o nel caso in cui la convocazione della stessa non sia andata a buon fine a causa del mancato raggiungimento dei quorum necessari o dei continui dissidi tra i soci, il collegio sindacale potrà, in presenza dei presupposti che integrano le gravi irregolarità, ricorrere alla denunzia al Tribunale ex articolo 2409 codice civile.

Potremmo riassumere i doveri e i poteri del collegio sindacale in tre livelli:

  1. Un primo livello in cui il collegio sindacale richiede chiarimenti all’organo di amministrazione e, in caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti;
  2. Un secondo livello in cui, nell’inerzia degli amministratori, può e deve convocare l’assemblea ai sensi dell’articolo 2406 codice civile;
  3. Un terzo livello in cui, nel caso di inerzia anche della stessa assemblea, proporre denunzia ex articolo 2409 codice civile.

In dottrina e in giurisprudenza è dibattuta la questione se la denunzia ex articolo 2409 codice civile possa applicarsi anche alle Srl dotate di collegio sindacale.

Seconda la nota sentenza di Corte di Cassazione n. 340/2010, il controllo giudiziario in questi casi non può essere sollecitato, sia nel caso in cui l’organo di controllo è stato nominato per obblighi di legge sia nel caso in cui è facoltativo. Per la Corte di Cassazione il motivo è presto detto: la restrizione del campo operativo del controllo giudiziario è stata introdotta nel nuovo diritto societario, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs.  6/2003, in ragione del fatto che a ciascun socio è stato ora conferito il potere di esperire l’azione sociale di responsabilità e di chiedere la revoca cautelare degli amministratori in caso di gravi irregolarità ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 2476 codice civile. Per lo più a tutti i soci sono stati attribuiti penetranti poteri ispettivi nella gestione sociale avendo questi il diritto, in base al secondo comma dell’articolo 2476 codice civile, di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Si tratta di un potere di controllo molto vasto se si pensa che spetta ai soci di tutte le società a responsabilità limitata, incluse quelle dotate di collegio sindacale. Inoltre il fatto che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di estendere il sindacato giudiziario alla società a responsabilità limitata è riscontrabile anche nel novellato articolo 92, primo comma, disp. att. codice civile; qui, infatti, è previsto che il Decreto con cui il tribunale adito nomina l’amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma dell’attuale articolo 2409 codice civile, si riferisce alle “società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile” e, quindi, alle S.p.a. e alle S.a.p.a.

Nonostante ciò continuano a emergere orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti a quanto sancito dalla Corte di Cassazione. Ad esempio si segnala il Tribunale di Bologna il cui collegio giudicante in data 4 febbraio 2015, pur richiamando la suddetta sentenza, ha reputato ammissibile il controllo giudiziario nelle Srl allorché il ricorso sia proposto, come nel caso oggetto di giudizio, dal collegio sindacale di nomina obbligatoria ex articolo 2477 codice civile.

È evidente che l’una o l’altra soluzione ha conseguenze rilevanti sia per la società che, soprattutto, per i professionisti chiamati a svolgere le funzioni di controllo in seno alle Srl, per le eventuali responsabilità che dovessero emergere. Se la tesi secondo cui i sindaci nelle Srl non possono ricorrere al tribunale appare comunque condivisibile, è opportuno chiedersi cosa questi possano fare per denunciare le gravi irregolarità nella gestione di queste società, soprattutto in presenza di conclamata crisi d’impresa e inerzia totale degli amministratori e dell’assemblea. Ferma restando la necessità di adottare tutte le misure sopra riportate, per i sindaci nelle Srl rimarrebbe comunque la possibilità, in verità anch’essa dibattuta, di promuovere un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società.

 

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