La dichiarazione d’intento

Come noto le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.

La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola operazione tra le parti oppure può includere più operazioni. Pertanto può riguardare una singola operazione oppure una serie di operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento.

La sua validità, pur essendo ancorata a un determinato periodo di tempo prefissato, fino a revoca oppure fino a concorrenza di un determinato importo, non potrà mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno.

Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro o sezionale IVA e consegnate al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali ne devono trasmettere una copia telematica all’Agenzia delle entrate, la quale rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

La dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o al prestatore, ovvero in dogana, il quale:

  • deve riscontrarne telematicamente l’avvenuto rilascio tramite un’apposita funzione a libero accesso sul sito web delle Entrate;
  • dovrà riepilogare, nella dichiarazione IVA annuale, i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali.

La dichiarazione deve sempre precedere l’effettuazione del primo acquisto, non sussistendo alcun obbligo in tal senso in presenza di acquisti intracomunitari in sospensione d’imposta. Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con IVA e l’esportatore avrà diritto ad esercitarne la detrazione secondo le ordinarie regole in materia.

Se il fornitore effettua operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di averne riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione, sarà soggetto, a partire dal 2016, alla nuova sanzione da € 250 a € 2.000.

 

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto