Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

Con l’ordinanza n. 14152 dell’11 luglio 2016, la Sesta sezione civile si è pronunciata in tema di ricorso per Cassazione e ha affermato che il vizio motivazionale previsto dall’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ricorre solo qualora, alla luce dei fatti ricostruiti dal ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo, risulti che il giudice di merito abbia manifestamente omesso l’esame di una circostanza di fatto decisiva ai fini della definizione del giudizio.

Nel caso di specie, una società in accomandita semplice aveva proposto appello innanzi alla CTR di Roma contro la sentenza che aveva respinto il ricorso dell’anzidetta società e confermato l’avviso di accertamento con cui era stata contestata l’indetraibilità dei costi riportati in alcune fatture emesse a favore di una S.r.l., ritenute espressione di operazioni inesistenti.

La richiamata CTR aveva tuttavia ritenuto che – posto l’onere del contribuente di dimostrare la positiva esistenza delle operazioni oggetto delle fatture contestate nel caso in cui l’Amministrazione fornisca sufficienti indizi contrari – la sentenza di primo grado avesse già evidenziato come, nel caso specifico, le fatture concernessero l’acquisto di programmi informatici inesistenti, alla luce del fatto che la società ricorrente fosse “non operante in concreto”.

Investita della questione tramite ricorso della contribuente, la Cassazione ha quindi analizzato le censure dalla medesima addotte.

In particolare, riguardo al primo motivo concernente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la S.a.s. in parola ha rilevato come la pronuncia impugnata non avesse, in concreto, operato una motivata valutazioneal fine di sancire l’incontrovertibile fondatezza della sentenza di primo grado, in funzione delle domande di parte che, in quella sede, si riferivano ai capi ed ai punti propri della sentenza di primo grado e non, ovviamente, all’avviso di accertamento” e che, quindi, la medesima si era limitata alla motivazione in precedenza trascritta, sostanzialmente condividendo le ragioni della pronuncia del giudice di prime cure, ma “attenendosi a presupposti che sono lungi dal rispondere al ricostruito iter dei fatti di causa“.

A detta della ricorrente, inoltre, la laconicità della motivazione adottata dai giudici di appello non avrebbe consentito di ritenere che l’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado fosse consapevole e meditata.

Sul punto, la Sesta sezione civile ha tuttavia giudicato inammissibilmente formulata tale censura, in quanto finalizzata ad ottenere dalla Corte di legittimitànon già una verifica della completezza del giudizio sul fatto” tramite l’emersione di circostanze di cui il giudicante avrebbe omesso l’esame e dell’evidenziazione dell’efficacia dirimente dei fatti stessi – ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -, “bensì la revisione del giudizio decisorio congruamente e razionalmente espletato dal giudice di appello e perfettamente percepibile nel suo itinerario logico e semantico”.

La Suprema Corte ha inoltre ravvisato nell’anzidetto motivo una “generica doglianza attinente la linearità e la sufficienza del percorso argomentativo” con il quale la CTR aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento.

Per tali motivi, nulla di quanto argomentato poteva essere oggetto del vizio disciplinato dalla nuova formula – applicabile, ratione temporis, con riferimento alla data di deposito della sentenza impugnata – dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., di cui la società ricorrente ha dimostrato di avere totalmente “obliterato” ed “eluso” i caratteri costitutivi.

Da tali assunti discende pertanto che, qualora il contribuente intenda ottenere dalla Corte di legittimità la revisione del giudizio decisorio congruamente e razionalmente espletato dal giudice di merito, la censura proposta in detti termini è da considerarsi inammissibile.

Anche il secondo motivo di impugnazione inerente alla violazione o falsa applicazione “dell’obbligo di motivazione a norma del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, e L. n. 241 del 1990, articolo 3, per mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento”, è stato ritenuto dalla Corte inammissibilmente formulato, atteso che parte ricorrente – assumendo che il giudicante avesse omesso di pronunciarsi riguardo a specifiche censure contenute nell’atto di appello – “avrebbe dovuto (semmai) dolersene ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. (per la lesione del criterio del rapporto tra il chiesto e il pronunciato)” e non come violazione di specifiche norme delle quali, non essendosi appunto il giudicante pronunciato, non poteva esservi stata violazione alcuna.

Alla luce di tali presupposti, la Cassazione, in camera di consiglio, ha rigettato e definito il ricorso ai sensi dell’., giudicandolo inammissibile.

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