Autotrasportatori: definiti gli importi per la deduzione forfetaria per il 2026

La deduzione forfetaria per gli autotrasportatori è confermata anche per il periodo d’imposta 2025. Il beneficio spetta per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore e consente una riduzione del reddito per le spese non documentate, con importi differenziati tra viaggi fuori Comune e viaggi svolti all’interno del Comune sede dell’impresa.

Con il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 73 del 23 giugno 2026 è stata confermata, anche per il periodo d’imposta 2025, la misura della deduzione forfetaria spettante agli autotrasportatori per le spese non documentate, rilevante ai fini della compilazione del Modello Redditi 2026 (periodo d’imposta 2025). L’intervento, pur non innovando sul piano quantitativo, merita attenzione perché definisce il perimetro effettivo dell’agevolazione spettante e, al contempo, conferma l’assenza di una parallela riattivazione del credito d’imposta relativo al contributo al Servizio Sanitario Nazionale corrisposto sui premi di assicurazione RC auto.

Il fondamento normativo della deduzione

La misura trova il proprio fondamento nell’art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR, che riconosce alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.

Si tratta di una previsione che risponde a una logica di semplificazione probatoria con cui il legislatore prende atto dell’esistenza di costi fisiologici, minuti e ricorrenti, difficilmente documentabili in modo analitico, e ne consente il riconoscimento fiscale mediante un abbattimento forfetario della base imponibile.

Il MEF, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha fissato per il 2026, con riferimento al periodo d’imposta 2025, la deduzione in 48 euro per i trasporti effettuati personalmente oltre il Comune in cui ha sede l’impresa. Per i trasporti svolti all’interno dello stesso Comune, il beneficio è riconosciuto nella misura del 35% dell’importo “pieno”, pari quindi a 16,80 euro per ciascuna giornata agevolabile.

TIPOLOGIA DI TRASPORTOIMPORTO DELLA DEDUZIONE
Trasporto effettuato al di fuori del Comune in cui ha sede l’impresa€48
Trasporto effettuato all’interno del Comune€16,80 (riduzione pari al 35% dell’importo “pieno”)

È importante evidenziare che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi effettuati. Ne consegue che il beneficio non può essere moltiplicato per tratta, né è consentito cumulare, nello stesso giorno, la misura prevista per i trasporti oltre il Comune e quella ridotta prevista per i trasporti all’interno del Comune. Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all’interno del Comune, anche se nell’arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.

Sul piano probatorio, la deduzione forfetaria postula un corredo documentale organico e coerente, idoneo a dimostrare non il dettaglio analitico dei costi sostenuti, bensì l’effettiva esecuzione dei trasporti personali dell’imprenditore e la loro riconducibilità all’attività di autotrasporto merci per conto di terzi. In tale prospettiva, la forfetizzazione opera sul quantum della deduzione, ma non esonera il contribuente dall’onere di presidiare il fatto costitutivo del beneficio.

La documentazione minima da acquisire e conservare deve comprendere, in primo luogo, i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura relativi alle operazioni effettuate. A tale nucleo si aggiunge un prospetto interno, preferibilmente tenuto con cadenza giornaliera o comunque progressiva, nel quale siano indicati per ciascun viaggio la data, la durata, la località di destinazione, l’eventuale articolazione territoriale del trasporto rispetto al Comune in cui ha sede l’impresa e gli estremi dei documenti di accompagnamento. Tale prospetto costituisce il perno della difesa documentale, poiché consente di collegare in modo univoco il singolo trasporto alla relativa giornata agevolata.

Sul piano organizzativo, è opportuno che la raccolta avvenga con criteri di continuità e non per accumulo finale in prossimità della dichiarazione. La ricostruzione ex post, infatti, espone al rischio di incongruenze tra agenda dei viaggi, documentazione commerciale e dati dichiarativi, con possibili contestazioni in sede di controllo. È dunque consigliabile adottare un fascicolo annuale, suddiviso per mese, nel quale confluiscano in ordine cronologico i DDT, le fatture, le lettere di vettura, eventuali giustificativi accessori e il prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore e che esso venga conservato fino alla scadenza del termine previsto per l’accertamento.

I soggetti interessati

La deduzione spetta con riferimento all’attività di autotrasporto merci per conto di terzi e presuppone che il trasporto sia effettuato personalmente dall’imprenditore. Il beneficio, dunque, non si ricollega alla mera titolarità dell’attività di trasporto, ma richiede l’effettivo svolgimento diretto del servizio da parte del soggetto imprenditore.

Il beneficio riguarda, in particolare, le imprese individuali e anche i soci di società di persone che eseguano personalmente i trasporti, purché ricorrano i requisiti soggettivi e contabili richiesti dalla disciplina.

Sotto il profilo contabile, la deduzione è riconosciuta alle imprese in contabilità semplificata e a quelle in contabilità ordinaria per opzione, mentre restano fuori dall’ambito applicativo le imprese in contabilità ordinaria per obbligo come, ad esempio, le società di capitali.

La ragione della limitazione è coerente con la struttura dell’istituto in quanto il legislatore agevola il trasporto direttamente svolto dall’imprenditore, non la generica attività d’impresa organizzata attraverso strutture societarie.

Sono, altresì, esclusi i contribuenti in regime forfetario.

Per quanto riguarda l’indicazione dell’importo della deduzione spettante all’interno del modello REDDITI 2026 PF/SP, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2026 prevede:

TIPOLOGIA DI CONTABILITA’RIGO IN DICHIARATIVOCODICETIPOLOGIA DI TRASPORTO
IMPRESA IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATARG2216Trasporto effettuato all’interno del Comune
17Trasporto effettuato al di fuori del Comune in cui ha sede l’impresa
IMPRESA IN CONTABILITA’ ORDINARIA PER OPZIONERF5543Trasporto effettuato all’interno del Comune
44Trasporto effettuato al di fuori del Comune in cui ha sede l’impresa

Le deduzioni negli anni

Nel settore dell’autotrasporto, le agevolazioni fiscali non rappresentano una mera concessione episodica, ma il riflesso di una scelta di politica tributaria che, da tempo, riconosce la peculiarità economica e operativa dell’attività. L’impresa di autotrasporto, infatti, si caratterizza per una struttura di costi diffusa, spesso minuta e difficilmente documentabile in modo analitico, connessa alla natura stessa del servizio reso, alla mobilità continua dei mezzi e alla frequente frammentazione territoriale delle prestazioni. In questo contesto si colloca la deduzione forfetaria per spese non documentate, istituto che da anni accompagna la fiscalità del comparto con funzione di semplificazione e di riequilibrio del carico impositivo. La misura si inserisce in una linea ormai consolidata di agevolazioni di settore, che negli ultimi anni ha conosciuto oscillazioni contenute ma non marginali: dopo la parentesi straordinaria del 2021, quando l’importo per i trasporti effettuati oltre il Comune raggiunse i 55 euro, la deduzione è tornata a stabilizzarsi su 48 euro per giornata, con riduzione al 35 per cento per i trasporti effettuati all’interno del Comune della sede dell’impresa. Tale andamento conferma la natura di presidio strutturale dell’istituto, ma evidenzia anche come il suo valore reale tenda a ridursi in presenza di un contesto inflattivo e di costi operativi crescenti.

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