Istanza del credito per spese di videosorveglianza dal 20 febbraio

La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza, il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Con il decreto 6.12.2016 il MEF ha definito “i criteri e le procedure per l’accesso al credito … e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo”.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 33037 emanato il 14 febbraio 2017, ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del beneficio.

Si ricorda che risultano agevolabili le spese sostenute per:

  • l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
  • le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali.

Le spese devono riguardare immobili non utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, il credito spetta nella misura del 50%.

L’istanza di attribuzione del credito d’imposta potrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate, dal 20 febbraio al 20 marzo 2017, esclusivamente in via telematica, attraverso il softwareCreditovideosorveglianza”.

Nella domanda vanno indicati i seguenti dati:

  • codice fiscale;
  • codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
  • numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Dovrà inoltre essere specificato se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo o all’uso personale o familiare del contribuente.

Come specificato nel citato provvedimento, è consentita la presentazione di un’unica richiesta contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Qualora per un medesimo soggetto siano presentate più richieste, è considerata valida l’ultima richiesta presentata “che sostituisce e annulla le precedenti domande”.

Il sistema telematico rilascerà, per ogni istanza inviata, apposita ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Il credito d’imposta in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / Redditi PF 2017), ed è utilizzabile:

  • in compensazione con il modello F24, da presentare “esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);
  • ovvero in diminuzione delle imposte (IRPEF / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tale seconda modalità è consentita soltanto alle persone fisiche “private” ossia non titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo.

Si ricorda infine che il credito d’imposta:

  • spetta nella misura percentuale che sarà stabilita sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e il credito complessivamente richiesto e resa nota dall’Agenzia entro il 31.3.2017. Considerato che le risorse stanziate ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l’ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;
  • non è cumulabile “con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese”.

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