Le sanzioni sul monitoraggio fiscale

Uno degli aspetti più delicati connessi alla compilazione dell’RW è quello sanzionatorio nel momento in cui il modulo non sia compilato o sia compilato con valori più bassi di quelli corretti o, ancora, non siano stati monitorati alcuni degli asset esteri.

In particolare, l’articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990 stabilisce che per le violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale è irrogata una sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016 (come confermato anche dalla circolare 12/E/2016), ha chiarito che, per il “nuovo” quadro RW (in sostanza quello introdotto con Unico 2014 relativo al periodo di imposta 2013) la sanzione deve essere determinata in relazione al valore finale degli investimenti, ossia al valore da riportare al termine di ciascun periodo di detenzione degli investimenti esteri, ponderato per i giorni di possesso. A tali fini, pertanto, non hanno alcun rilievo eventuali errori o omissioni in merito al valore iniziale, piuttosto che al picco massimo (da compilare con riferimento a conti posseduti in Paesi non collaborativi).

Resta fermo che, secondo quanto chiarito in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate, in presenza di più soggetti che detengono asset esteri, ciascuno è tenuto ad indicare nel proprio quadro RW l’intero valore. Pertanto, in ottica ravvedimento, ne conseguirebbe che ciascuno è tenuto a provvedere per il proprio RW versando le relative sanzioni sul valore pieno ivi indicato (a differenza di quanto avviene in sede di voluntary disclosure dove il valore da considerare ai fini delle sanzioni viene ripartito fra i diversi aventi diritto).

Qualora le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti siano detenuti in “paradisi fiscali”, la sanzione, ai sensi del medesimo articolo 5, D.L. 167/1990, è fissata nel range che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. Si tratta, in particolare, dei Paesi inclusi nel D.M. 4.5.1999 – c.d. “Black list residenza persone fisiche” –  e nel D.M. 21.11.2001, la “vecchia” Black list CFC oramai superata nell’ambito della disciplina delle società estere controllate, ma che, pur essendo su un “binario morto” continua, almeno formalmente, a rappresentare il punto di riferimento per la quantificazione delle sanzioni in esame. È bene precisare che in tali liste figura ancora la Svizzera, nonostante sia stata inserita nei Paesi collaborativi (D.M. 4.9.1996), da considerarsi pertanto tutt’ora Paese “Black list”.

Ciò posto, l’articolo 5 del D.L. 167/1990, dopo la riforma della L. 97/2013,  stabilisce che se il quadro RW è presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione fissa di 258,00 euro che peraltro è comunque ravvedibile con il versamento ridotto nella misura di 1/9, stante il principio di carattere generale, più volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria, secondo cui le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono sanzioni di natura tributaria (a cui, d’altro canto, si ritiene che siano comunque applicabili le disposizioni  e le riduzioni in tema di “ravvedimento lungo extra-annuale quando scattano le sanzioni in misura proporzionale).

La disposizione potrà essere utile anche nel caso di contribuenti che presentino entro il prossimo 31 luglio istanze di collaborazione volontariabis e non si avvalgano della facoltà, prevista dall’articolo 7 D.L. 193/2016, di indicare direttamente nella relazione di accompagnamento (da presentarsi entro il 30 settembre) gli importi rilevanti per l’RW relativi all’anno 2016 (oltre che eventualmente la quota parte di 2017); tali soggetti, ricorrendo al ravvedimento nei 90 giorni, possono, con un esborso minimo, avere un po’ più di tempo e calma per procedere con i relativi adempimenti.

Resta fermo, in ogni caso, che il ravvedimento nei 90 giorni comporta in linea di principio anche:

  • il versamento delle imposte connesse al quadro RW (Ivie, Ivafe, imposte sostitutive su redditi finanziari o Irpef ordinaria), applicando la sanzione per omesso versamento del 30% (anch’essa ravvedibile) in luogo di quelle, ben più consistenti, altrimenti applicabili come dichiarazione infedele;
  • il versamento della sanzione fissa di 250 euro prevista dall’articolo 8 D.Lgs. 471/1997 (ravvedibile nella misura di 1/9) per la presentazione della “nuova” dichiarazione che ingloba l’RW.

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