Domanda di rimborso e sgravio dei dazi anche per il rappresentante

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota n. 84923 del 7 agosto 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di domanda e concessione di rimborso e di sgravio dei dazi doganali, al fine di uniformare le procedure in materia.

Preliminarmente, è opportuno rammentare la differenza concettuale tra la nozione di rimborso e quella di sgravio. In virtù delle definizioni contenute nell’articolo 5 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013):

  • il rimborso rappresenta la restituzione dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione che sia stato pagato;
  • lo sgravio costituisce l’esonero dall’obbligo di pagare un importo a titolo di dazio all’importazione o all’esportazione non ancora pagato.

Ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione, è possibile procedere al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione quando sussiste uno dei seguenti motivi:

  1. importo del dazio applicato in eccesso, ovvero non legalmente dovuto;
  2. merci difettose o non conformi alla clausole del contratto;
  3. errore delle Autorità competenti;
  4. equità;
  5. invalidamento della dichiarazione in dogana ex articolo 174 del Codice Doganale dell’Unione.

Ciò posto, si rileva che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota in esame, ha rammentato innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 172 Regolamento di esecuzione UE n. 2015/2447 della Commissione del 24/11/2015, la domanda di rimborso o di sgravio può essere presentata:

  • dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi;
  • oppure, da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi.

Sul punto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era intervenuta con la circolare 8/D/2016, escludendo, in base alla disposizione sopra citata, la possibilità di presentare la domanda di rimborso o di sgravio per il rappresentante dei soggetti suindicati.

Tuttavia, con nota n. 84923 del 7 agosto 2017, emanata a fronte delle richieste pervenute dalle strutture periferiche, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto superata la citata interpretazione, riconoscendo anche al rappresentante della persona che ha pagato o che è tenuta a pagare l’importo dei dazi la possibilità di presentare la domanda di rimborso o di sgravio.

Ha trovato conferma, pertanto, quanto era già stato indicato nel comunicato 11 luglio 2016 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a fronte di uno specifico chiarimento che era pervenuto da parte della Commissione.

Infine, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella nota in esame, ha impartito agli uffici periferici opportune istruzioni, da seguire quando la domanda di rimborso o di sgravio è presentata dal rappresentante, per scongiurare il rischio che le somme rimborsate o sgravate non vadano a beneficio dell’effettivo titolare.

In particolare, è previsto che nei casi in cui la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi venga presentata dal rappresentante per conto od in nome e per conto del titolare del credito, gli Uffici delle dogane competenti, al fine di accertare la validità del titolo abilitante alla rappresentanza in dogana (mandato/procura) nello specifico contesto, nonché scongiurare il rischio che delle somme rimborsate o sgravate non ne benefici l’effettivo creditore (soggetto rappresentato), dovranno:

  • sempre avere la certezza dell’esistenza e dell’attualità del potere di rappresentanza specifico per la richiesta di rimborso o di sgravio presentata;
  • notificare la decisione inerente il rimborso o lo sgravio dei dazi, oltre che al richiedente/rappresentante, anche al titolare del credito (soggetto rappresentato).

 

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto