Redditi 2018: approvati i modelli dichiarativi

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in versione definitiva, i modelli Redditi 2018 per le persone fisiche (PF), gli enti non commerciali (ENC), le società di persone (SP) e le società di capitali (SC) con le relative istruzioni, nonché i modelli CNM 2018 (Consolidato nazionale e mondiale) e IRAP 2018.

Volendo brevemente richiamare alcune delle più rilevanti novità introdotte, dobbiamo in primo luogo evidenziare le modifiche ai modelli conseguenti all’introduzione del nuovo regime di contabilità semplificato improntato al “criterio di cassa”.

Nel Modello Redditi SP 2018 (come anche nel modello Redditi PF2018), infatti,

  • sono stati eliminati i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente),
  • ma è stato inserito il rigo RG38 (sezione “Altri Dati”) per il monitoraggio delle stesse.

Pertanto, nonostante l’irrilevanza fiscale delle suddette rimanenze, sarà comunque necessario indicare il loro valore nei modelli dichiarativi, al richiamato RG38, specificando:

  • nella colonna 2, le rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis Tuir);
  • nella colonna 3, le rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 Tuir);
  • nella colonna 4, le rimanenze finali relative ai titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lett. c), d) ed e) Tuir (articolo 94 Tuir).

Solo nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, potrà essere barrata l’apposita casella di colonna 1.

Altre importanti novità riguardano poi il modello Redditi PF, che tiene oggi conto della nuova disciplina in tema di locazioni brevi.

Nel quadro RB, pertanto, potrà essere indicato il reddito derivante dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, in qualità di proprietari o di titolari di altro diritto reale.

Se, invece, il reddito è conseguito dal sublocatore o dal comodatario, lo stesso dovrà essere inserito nel quadro RL, costituendo un reddito diverso.

E’ stato inoltre introdotto un nuovo quadro (“LC”) riservato alla liquidazione:

  • dell’imposta sostitutiva dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l’applicazione del regime della cedolare secca (compresa quella che deriva da locazione breve),
  • dell’imposta sostitutiva applicata sui redditi diversi derivanti da locazioni brevi indicati nel quadro RL (se il contribuente è un sublocatore o comodatario).

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