Saldo Iva 2017 al 20 agosto

Il versamento del saldo Iva 2017 può essere differito fino al 20 agosto 2018 applicando sulla somma dovuta al 2 luglio 2018 – termine per il pagamento del saldo 2017 delle imposte dirette e Irap (il 30 giugno cade di sabato) – l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Lo ha chiarito ieri l’Agenzia delle Entrate con una risposta fornita nell’ambito dell’edizione di Telefisco 2018.

Va ricordato che in materia di versamenti Iva è intervenuta di recente la risoluzione 73/E/2017 con cui l’Agenzia ha precisato che:

  • il versamento del saldo Iva può essere differito al 30 giugno, termine per il pagamento delle imposte dirette e Irap, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • la specifica maggiorazione dello 0,40% del saldo Iva, prevista per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si applica solo sulla parte del debito non compensato con i crediti delle imposte dirette/Irap emergenti dalla dichiarazione annuale e riportati in F24. Ciò in quanto, in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con tali crediti è solo formale e, quindi, non può produrre interessi corrispettivi;
  • chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento del saldo Iva dal 16 marzo al 30 giugno può comunque rateizzare il debito, con decorrenza dal 30 giugno;
  • la rateizzazione del saldo Iva annuale con decorrenza 30 giugno riguarda solo ciò che residua dopo aver compensato il debito Iva con crediti di altre imposte;
  • il versamento del saldo Iva può essere altresì differito al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno – al netto delle compensazioni – gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Ebbene preso atto delle regole in gioco e considerato che:

  • quest’anno il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito e Irap scade il 2 luglio;
  • i 30 giorni successivi al 2 luglio scadono il 1° agosto;
  • i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006);

è stata chiesta conferma al Fisco che il saldo Iva 2017 possa essere pagato entro il 20 agosto, beneficando della proroga di ferragosto.

L’Agenzia si è espressa in senso affermativo precisando che il saldo Iva 2017 può essere versato alternativamente:

  • entro il 16 marzo 2018, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 2 luglio 2018, maggiorando la somma da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • entro il 20 agosto 2018, applicando l’ulteriore maggiorazione dell’0,40% sulla somma dovuta al 2 luglio (al netto delle compensazioni).

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