28 Ottobre 2019

Fatturazione e registrazione delle operazioni in valuta estera

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Acquistare o vendere dei beni o servizi da/verso controparti estere può comportare la necessità di gestire un pagamento o l’incasso di un corrispettivo in valuta estera. Analizziamo le disposizioni ai fini Iva e le regole ai fini delle imposte dirette.

Gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, se riportato in fattura.

Laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio deve essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione medesima. In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il cambio del giorno antecedente più prossimo al momento di effettuazione dell’operazione o alla data di emissione della fattura.

In conformità all’articolo 91 Direttiva 2006/112/CE, la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea e reperibile su www.bancaditalia.it.

Il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva è determinato in base all’articolo 6 D.P.R. 633/1972. In particolare, il comma 6 stabilisce che, le prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter) rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato (UE o extra-UE) a un soggetto passivo ivi stabilito si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata limitatamente all’importo pagato alla data del pagamento.

Le stesse prestazioni effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno, se non comportano pagamenti anche parziali, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni stesse.

Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, l’articolo 39 D.L. 331/1993 stabilisce che si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione.

Se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.

Ugualmente, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente o del prelievo alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi, è emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato.

In caso di importazioni di beni, invece, esistono diversi tassi da cambio da utilizzare, in base alle finalità che si perseguono. Il tasso applicato dalla dogana, riportato nella casella 23 della bolletta doganale, viene utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile Iva (casella 47 della bolletta doganale). Il cambio determinato in dogana solitamente non coincide con il cambio da utilizzare per la registrazione contabile della fattura del fornitore estero; ai fini della registrazione della fattura (imputazione del costo) è necessario far riferimento all’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 109 Tuir (spedizione o consegna).

L’articolo 21, comma 2, lett. l), D.P.R. 633/1972 dispone che aliquota, ammontare dell’imposta e imponibile vanno esposti con “arrotondamento al centesimo di euro”. Nell’ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con Paesi al di fuori della zona euro è comune l’uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera, a volte anche nei confronti di soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali.

In ottica di fatturazione elettronica la faq n. 64, pubblicata il 19 luglio 2019 dall’Agenzia delle entrate, ha chiarito che nel campo <Divisa> occorre obbligatoriamente riportare il valore “EUR”. Se si volesse inserire nell’xml, per fini gestionali, l’indicazione della contro valuta si potrebbero usare alternativamente:

  • i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa indicata);
  • i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

Infine, si precisa che è anche possibile valorizzare il campo <Divisa> con una valuta diversa dall’euro ma, per rispettare il dettato normativo dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, il contribuente deve specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in euro e solo l’importo totale della fattura (che il SdI non controlla) si intenderà in valuta estera.

Gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall’Agenzia delle Entrate in euro.

Iva nazionale ed estera