Esterometro: chi è obbligato all’invio

Con la circolare 26 del 13 dicembre 2018, Assonime fornisce una disamina a 360 gradi del nuovo adempimento denominato “esterometro” che decorrerà dal 1° gennaio 2019.

In particolare, l’apprezzabile documento illustra le caratteristiche dell’obbligo e le sue concrete modalità applicative, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in occasione della pubblicazione delle FAQ nell’area tematica del proprio sito dedicata alla fatturazione elettronica.

Va fin da subito precisato che l’introduzione dell’esterometro – o spesometro transfrontaliero – si è resa necessaria al fine di portare a conoscenza del Fisco i dati delle operazioni che non transitano attraverso il SdI, atteso che dal 2019 è stato abrogato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro).

L’obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.

È quindi fondamentale capire quando un soggetto passivo va considerato stabilito in Italia e quando invece deve essere considerato residente in altro paese Ue o all’estero.

Ebbene, un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest’ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell’Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all’estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).

Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è “solo” identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano. Infatti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, “il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia”.

In pratica, quindi, sotto il profilo soggettivo, l’ambito applicativo dell’esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica rivolgendosi ai soggetti passivi d’imposta residenti stabiliti in Italia, con la differenza che:

  • l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;
  • lo spesometro transfrontaliero riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La circolare in commento, poi, dedica un paragrafo all’individuazione dei soggetti residenti esonerati dal nuovo obbligo. Trattasi di coloro che sono altresì esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l’esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo, i piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario. Godono dell’esclusione anche i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.

A queste due categorie, per così dire “ordinarie”, se ne aggiungono altre due per effetto delle modifiche al D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale 2018) introdotte durante il relativo iter di conversione. Il riferimento è:

  • alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale;
  • a coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.

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