10 Gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 accertamenti esecutivi anche per i Comuni

di Andrea Ramoni
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Dal 1° gennaio 2020, anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni, emessi dai Comuni, hanno efficacia esecutiva. Per l’avvio della riscossione, dunque, non è più necessario attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento ovvero l’ingiunzione fiscale. È questa l’importante novità, introdotta dall’articolo 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).

Sino al 2019, infatti, tale sorte era riservata ai soli avvisi di accertamento di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate, posto che l’articolo 29 D.L. 78/2010 fa esplicito riferimento agli atti emessi “ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni”. Lo scenario che si prospetta, dunque, è una sensibile contrazione del tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella della riscossione, anche nei casi di tributi locali.

In analogia con le previsioni del D.L. 78/2010, il predetto comma 792, alla lettera a), prevede, innanzitutto, che gli atti in argomento – compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni – “devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni (…)”.

Sotto il profilo procedurale, dunque, due differenti termini – mobile e fisso – per onorare il versamento di quanto richiesto, in ragione della diversa tipologia di atto notificato. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, invece, la norma contempla sia le entrate patrimoniali (ad esempio, oneri di urbanizzazione), sia i tributi comunali, Imu e Tasi su tutti.

Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, alla lettera b) viene previsto che gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo”, appunto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale (…)”.

Come era logico attendersi, dunque, “decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata”.

Occorrerà però vedere in quali tempi gli enti locali riusciranno ad adeguare le loro procedure di trasmissione del carico, tant’è che, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, tali modalità verranno individuate dal competente ufficio dell’ente”.

Tutto quanto sopra trova naturale conseguenza in un obbligo motivazionale di tali atti, in capo ai Comuni, i quali dovranno espressamente indicare, da un lato, “che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e, dall’altro, il “soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata”.

Attenzione al periodo in cui l’esecuzione risulta sospesa ex lege.

Di regola è infatti previsto per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico degli atti, ridotto però a centoventi giorni “ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato”.

Alla lettera c) del comma 792 si prevede infine che la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore e non opera nemmeno in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

In definitiva, si tratta di atti “impoesattivi” a tutti gli effetti, che costituiscono al tempo stesso atto di contestazione, atto di precetto (considerata l’intimazione ad adempiere) e titolo esecutivo.

Quanto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si osserva come la novella faccia riferimento agli atti “emessi” dal 1° gennaio 2020 e non “notificati”, dovendosi però ritenere compresi anche quelli aventi ad oggetto i “rapporti pendenti alla stessa data”.

Infine, il comma 795 prevede un ulteriore adempimento a carico dell’ente, creditore per importi sino ad euro 10.000.

In tal caso, infatti, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune dovrà inviare al contribuente “un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.

In tal caso, su richiesta del debitore, sarà ammesso anche il pagamento rateale delle somme dovute, secondo i piani previsti dal comma 796 e seguenti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Novità fiscali 2020: la legge di bilancio e il collegato fiscale