Controlli formali semplificati dal Decreto crescita

L’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973 contiene la disciplina del controllo formale delle dichiarazioni, stabilendo, appunto, che gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria possono procedere, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Il controllo scatta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, anche in considerazione di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, la norma, al comma 3, prevede che il contribuente o il sostituto d’imposta può essere invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla modello dichiarativo o comunque difformi dai dati forniti da terzi.

Sulla materia è di recente intervenuto il cosiddetto Decreto crescita (D.L. 34/2019) con l’inserimento del comma 3-bis nell’articolo 36-ter.

La novella normativa introduce una disposizione di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.

In sostanza l’obiettivo è quello di attribuire rilevanza, sul piano operativo, alla previsione contenuta nell’articolo 6, comma 4, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell’Amministrazione, la quale è tenuta d’ufficio ad acquisire i documenti o copia di essi. Peraltro, una analoga disposizione è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lett. f), D.L. 70/2011.

Ebbene, il Decreto crescita interviene sulla materia, prevedendo il divieto per l’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni:

  • certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria. Al riguardo, si ricorda che l’Anagrafe tributaria, istituita con il D.P.R. 605/1973, è la banca dati utilizzata per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani;
  • dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

Ne deriva che, in sede di controllo formale, l’Agenzia delle entrate non potrà più richiedere i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata, come, ad esempio, le spese sanitarie inviate dagli operatori sanitari al Sistema Tessera Sanitaria.

Peraltro, la novella normativa prevede espressamente che eventuali richieste documentali effettuate dal Fisco per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

Si noti che sia i dati disponibili nell’Anagrafe tributaria, sia i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, potranno, tuttavia, ancora essere richiesti qualora la verifica riguardi:

  • la sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria oppure
  • elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

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