27 Gennaio 2017

Veicolo concesso in uso all’amministratore

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nella realtà aziendale accade sovente che la società conceda ai propri amministratori la possibilità di utilizzare un’autovettura aziendale, nel qual caso è necessario verificare quale sia il regime di deducibilità fiscale dei costi relativi a tali automezzi. La disciplina fiscale dei predetti costi (sia di acquisto che di impiego) dipende dalla tipologia di utilizzo del bene, potendo distinguere tra utilizzo:

  • esclusivamente personale: a norma dell’articolo 164 del Tuir, le spese ed ogni altro componente negativo non sono deducibili per la società. I costi relativi a tali veicoli possono, tuttavia, rilevare ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del Tuir per la parte del loro ammontare che costituisce compenso in natura dell’amministratore, in base al criterio del valore normale;
  • promiscuo: anche in questa ipotesi la deducibilità integrale di costi e spese è limitata all’importo corrispondente al compenso in natura tassato in capo all’amministratore. L’eventuale eccedenza è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa nella misura parziale di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, ossia nella misura del 20%. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le regole di quantificazione del fringe benefit per l’uso promiscuo dell’autovettura aziendale – in capo ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, previsti dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, inclusi gli amministratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – sono analoghe a quelle stabilite per i redditi di lavoro dipendente (circolare AdE 1/E/2007). Conseguentemente, il compenso in natura oggetto di tassazione in capo all’amministratore, e derivante dalla messa a disposizione ad uso promiscuo dell’autovettura aziendale, deve ritenersi pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali messe a disposizione dall’Aci (articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir). L’assimilazione al lavoro dipendente riguarda esclusivamente la determinazione del reddito imponibile dell’amministratore (compenso in natura), e non anche il regime di deducibilità dei relativi costi in capo alla società. Conseguentemente, quest’ultima applica l’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir;
  • esclusivamente aziendale: le spese ed ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purchè vi sia inerenza con l’esercizio dell’impresa, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (20%), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deduzione di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), del Tuir (in tale ultima fattispecie ricadono le ipotesi in cui l’attività non può essere svolta senza l’utilizzo del mezzo, come avviene per le società di noleggio e per le autoscuole ad esempio).

Qualora un dipendente rivesta, per lo stesso periodo, anche la carica di amministratore e tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come redditi di lavoro dipendente, si deve ritenere che – anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell’impresa – trovino applicazione le disposizioni dell’articolo 164 del Tuir (circolare AdE 1/E/2007). In particolare, i costi relativi all’autovettura concessa in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono deducibili dall’impresa nel limite individuato dal comma 1, lettera b-bis), del Tuir.

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