Termine di registrazione delle fatture emesse

Ai fini dell’Iva è prevista la tenuta di appositi registri contabili, nei quali annotare cronologicamente le operazioni rilevanti. Tali registri si affiancano a quelli previsti da altre disposizioni normative, quali, ad esempio, libro giornale, libro paga, libro matricola, scritture ausiliarie, registro di carico e scarico di magazzino.
Al fine di approfondire i diversi aspetti relativi all’obbligo di registrazione delle fatture emesse, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sui termini di registrazione delle fatture emesse.

Il comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. 633/1972 dispone che il contribuente deve annotare entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura (ossia dalla data di consegna, spedizione o trasmissione), su apposito registro, le fatture emesse, relative a tutte le operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture (concernenti le operazioni internazionali e l’autoconsumo), in ordine progressivo sulla base della data di emissione.

Le fatturedifferite” – ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva – devono essere registrate, invece, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

Qualora il contribuente si avvalga promiscuamente dei due sistemi di fatturazione, ossia fatturazione immediata e fatturazione differita, non riuscendo a rispettare l’odine cronologico di registrazione, le fatture relative a ciascun sistema debbono essere distintamente numerate e registrate con l’utilizzo di due registri sezionali.

Diversamente, ogni qual volta il contribuente, pur emettendo entrambi i tipi di fattura, riesca a rispettare, in sede di registrazione, l’obbligo della annotazione secondo la numerazione progressiva e continua dei documenti, non sussiste l’obbligo dell’adozione di due distinte serie di numerazione e della tenuta dei registri sezionali (R.M. 360056/1977).

Inoltre, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni:

  • le fatture relative a prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Paese Ue non soggette all’Iva per mancanza del requisito territoriale ai sensi dell’articolo 7-ter. Tali fatture possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21, comma 4, lettera c), del decreto Iva);
  • le fatture per prestazioni di servizi generiche B2B rese/ricevute a/da un soggetto extra-Ue che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21, comma 4, lettera d), del decreto Iva).

Si ricorda che l’articolo 1 del D.M. 11 agosto 1975 prevede che “le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, dei centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l’obbligo di tener conto, nelle varie dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato D.P.R. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono” (R.M. 132/1997).

Ne consegue che, anche le fatture elettroniche possono essere registrate nei registri informatici, entro sessanta giorni dall’effettuazione dell’operazione, ferma restando la ricomprensione delle stesse fatture nella liquidazione relativa alla data di effettuazione dell’operazione. Resta inteso che, anche nel caso in cui si proceda alla memorizzazione informatica di una fattura elettronica, la registrazione deve avvenire secondo il disposto dell’articolo 23.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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