10 Gennaio 2017

Il nuovo regime per cassa e l’opzione per la contabilità ordinaria

di Marco Bomben
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Tra le novità di carattere fiscale apportate dalla legge di Bilancio 2017, è nota l’introduzione di un nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, il c.d. regime per cassa.

L’articolo 1, comma 17 e seguenti della L. 232/2016, è intervenuto, sia sull’articolo 66 del Tuir, per adeguare le modalità di determinazione del reddito dei semplificati tenendo conto di incassi e pagamenti, che sull’articolo 18 D.P.R. 600/1973 relativo agli aspetti contabili e ai registri obbligatori.

I limiti dimensionali dei ricavi per l’accesso al regime, pari a € 400.000 per le prestazioni di servizi e € 700.000 per le altre attività, sono rimasti invece immutati.

Sulla base del nuovo disposto normativo risulta opportuno chiarire che, a partire dal 1 gennaio 2017, il regime per cassa diventa il regime “naturale” per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere. Il nuovo regime è infatti immediatamente applicabile, non soltanto ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2017, ma anche alle imprese già in attività a tale data.

Di conseguenza, salvo l’esercizio di una specifica opzione o di un comportamento concludente rivolto all’adozione del regime ordinario, l’impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, dovrà applicare il nuovo regime per cassa in luogo del principio di competenza.

La valutazione di convenienza del nuovo regime dovrà essere oggetto di un’attenta analisi. Da un lato la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso, incidendo positivamente su tutte le imprese con crediti incagliati. Dall’altro lato, l’aspetto negativo è legato alle notevoli complicazioni amministrative necessarie a determinare il reddito secondo le nuove modalità.

Altro aspetto da non trascurare è l’impatto delle rimanenze iniziali quale componente negativo di reddito. Atteso che nel nuovo regime verrà meno il ruolo delle rimanenze nella determinazione del reddito, il Legislatore ha previsto un’apposita disposizione transitoria secondo la quale, il reddito del primo periodo di imposta in cui si applica il regime per cassa viene diminuito dell’importo delle rimanenze iniziali al medesimo esercizio.

È ben possibile allora che, per le aziende con magazzini significativi (si pensi ai bar oppure alle imprese artigiane), venga a crearsi una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime. Tale perdita diverrebbe soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 8, comma 3, del Tuir, per le imprese in regime di contabilità semplificata, e non potrebbe essere riportata negli esercizi successivi.

Al fine di scongiurare eventuali effetti indesiderati ed impedire la “naturale” applicazione del regime per cassa, è possibile optare per il regime di contabilità ordinaria, continuando ad utilizzare il principio di competenza. L’opzione per il passaggio al regime ordinario:

  • si attua mediante comportamento concludente;
  • ha durata minima di tre anni e resta valida sino a revoca;
  • così come la revoca, va evidenziata nella prima dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la scelta è operata.

Profili di particolare incertezza sono riscontrabili con riferimento agli imprenditori individuali che intraprendono un’attività di impresa per la prima volta nel 2017. A causa di un difetto di coordinazione tra il regime forfettario ex L. 208/2015 e la nuova disciplina del regime per cassa, entrambi i regimi sono definiti “naturali”, senza che il Legislatore si sia preoccupato di individuare un criterio di prevalenza dell’uno sull’altro.

La problematica dovrebbe potersi risolvere anche qui applicando la regola del comportamento concludente per manifestare la scelta del regime adottato.

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