La rivalsa dell’Iva

Mediante la rivalsa il soggetto passivo cedente o prestatore addebita l’Iva al proprio acquirente, che se soggetto privato rimane inciso dall’imposta, mentre se trattasi di altro operatore può recuperare l’Iva mediante l’esercizio della detrazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le caratteristiche principali della rivalsa.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. 633/1972, la rivalsa consente al soggetto passivo cedente o prestatore di recuperare l’Iva relativa all’operazione imponibile effettuata, che deve essere versata all’Erario, nei confronti del proprio acquirente. In tal modo il cedente o prestatore è, al contempo, debitore verso lo Stato e creditore verso il proprio cliente.

Occorre tener presente che il rapporto che si instaura tra fornitore e acquirente è di natura privatistica e non tributaria. Pertanto, qualora il cessionario o il committente si rifiuti di versagli l’Iva, il cedente o prestatore, per vedere soddisfatto il proprio credito, deve rivolgersi al giudice ordinario.

In tal senso il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui “Poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e pertanto esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie – come delineate dall’articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche dopo la sostituzione operata dall’articolo 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 – per rientrare in quelle del giudice ordinario” (sentenza n. 6632/2003).

Le caratteristiche principali del meccanismo della rivalsa sono le seguenti:

  • obbligatorietà. Il fornitore è obbligato ad addebitare l’Iva all’acquirente ed è nullo ogni patto contrario (articolo 18, comma 4, D.P.R. 633/1972). Non può quindi essere prevista contrattualmente una clausola che disponga che l’Iva sia a carico del fornitore;
  • autonomia rispetto all’operazione assoggettata all’imposta;
  • insorgenza all’atto della fatturazione dell’operazione.

Il principio di ordine generale, secondo cui la rivalsa è obbligatoria, trova una deroga per le cessioni di beni di cui ai numeri 4 e 5 del comma 2 dell’articolo 2 del D.P.R. 633/1972, nonché per le prestazioni di servizi di cui al comma 3, primo periodo, del successivo articolo 3 (articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972).

Trattasi in pratica delle cessioni e prestazioni gratuite, nonché delle operazioni che determinano la destinazione di beni e servizi a finalità estranee all’esercizio d’impresa (autoconsumo).

Per queste operazioni il cedente o prestatore può emettere la fattura senza addebitare l’Iva, indicando sul documento la dicitura “non esercitata la rivalsa”. In questi casi:

  • il cessionario o committente non detrae l’Iva, non avendola assolta;
  • il cedente o prestatore deve comunque versare l’imposta all’Erario.

Resta ferma la possibilità per il fornitore di emettere fattura con addebito dell’imposta. Evidentemente, in tal caso, l’acquirente soggetto passivo può detrarsi l’Iva assolta (risoluzione AdE 205/E/2009).

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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