21 Settembre 2017

La compensazione del credito IVA trimestrale

di EVOLUTION
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Il credito IVA infrannuale può essere, alternativamente, chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è presente in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma in particolare sui nuovi limiti alla compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l’articolo 8, comma 3, D.P.R. 542/1999 dispone che il credito IVA trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione nel modello F24, purché ricorrano gli stessi presupposti previsti, ai fini del rimborso, dall’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Laddove, però, il credito IVA che s’intende utilizzare in compensazione “orizzontale” sia d’importo superiore a 5.000,00 euro annui:

Rispetto al passato, quindi, si applica anche ai crediti trimestrali la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.

Alla luce delle disposizioni recate dal D.L. 50/2017, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 103/E/2017 al fine di fornire chiarimenti in merito alle compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR e ai soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui.

Il documento di prassi ha precisato che:

  • il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale o infrannuale per importi “superiori a 5.000 euro annui”;
  • visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione;
  • laddove sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza. Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”;
  • il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Pertanto, ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull’istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti in parola;
  • l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione;
  • in merito al soggetto autorizzato all’apposizione del visto di conformità, si osserva che è richiesta l’iscrizione negli albi ivi indicati, ma non il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo. In tal senso, è consentita l’apposizione del visto di conformità da parte dei responsabili dei CAF – da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili – anche assunti con rapporto di lavoro subordinato;
  • non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazionepredisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi – per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile fra le società di cui all’articolo 2 del D.M. 18 febbraio 1999. L’onere relativo alla copertura assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto può essere sostenuto anche dalla società di servizi.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Gli effetti della manovra correttiva sull’Iva