21 Ottobre 2017

Il trattamento contabile dell’anticipazione del TFR

di Viviana Grippo
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Durante il rapporto di lavoro subordinato, il dipendente ha la facoltà, una sola volta e per determinati motivi, di chiedere e ottenere una anticipazione sul proprio TFR.

La richiesta può essere avanzata solo dal dipendente che ha maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, ove per servizio prestato presso la stessa azienda si deve intendere la reale anzianità di servizio e non il periodo effettivamente lavorato.

Le motivazioni ammesse per la richiesta della anticipazione sono le seguenti:

  • acquisto della prima casa per sé stessi o per i figli;
  • sostenimento di spese sanitarie;
  • sostenimento dell’astensione facoltativa per maternità;
  • sostenimento di un periodo di formazione.

Ulteriori motivazioni valide possono essere previste dai contratti collettivi di categoria.

In merito alla motivazione legata alla casa, risultano escluse, sia le richieste presentate per la ristrutturazione dell’abitazione già di proprietà del lavoratore, sia le richieste derivanti da ogni altra necessità economica legata all’immobile.

La misura massima dell’anticipo è pari al 70% del trattamento di fine rapporto maturato.

Dal punto di vista contabile, sull’anticipazione, che viene trattata come un credito aperto sino al momento della definitiva liquidazione del TFR, l’azienda provvederà a trattenere e versare l’Irpef a titolo di acconto. La scrittura contabile apparirà come segue:

Anticipi TFR (sp)         a                      Diversi

                                        a                      Dipendenti c/retribuzioni (sp)

                                          a                      Erario c/ritenute lav. dipendenti (sp)

Al momento dell’erogazione del TFR, susseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda provvederà:

  • a stornare l’anticipazione (nella sostanza la compenserà con il Fondo TFR esposto al lordo);
  • a rilevare l’erogazione del residuo fondo maturato sino al 31/12 dell’anno precedente;
  • a rilevare, quale costo, la quota del TFR maturata durante l’anno, nonché la quota di rivalutazione del TFR maturato sino al 31/12 dell’esercizio precedente (costo).

L’azienda tratterrà, inoltre, sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo, che l’imposta a titolo di acconto sull’erogazione del residuo fondo TFR. La rilevazione delle ritenute verrà effettuata comunque sul medesimo conto, avendo la medesima natura di ritenuta Irpef su lavoro dipendente.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi                         a                      Diversi

Fondo TFR (sp)

Accantonamento TFR (ce)

                                              a                      Anticipazioni TFR (sp)

                                              a                      Dipendenti c/retribuzioni (sp)

                                             a                      Erario c/ritenute lav. dipendenti (sp)

                                             a                      Erario c/ritenute lav. dipendenti (sp)

Potrebbe capitare che le somme richieste con le motivazioni sopra indicate siano distratte dal lavoratore ed utilizzate ad altri fini. Per evitare tali comportamenti il datore di lavoro ha il diritto di controllare l’effettivo uso delle somme e, in caso di distrazione, questi può chiederne la restituzione e/o il risarcimento del danno subito (uscita di cassa). Il diritto al risarcimento del danno potrebbe altresì spettare agli altri dipendenti che siano stati danneggiati dalla richiesta mendace del collega.

Dottryna